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OSSERVATORIO

di Aldo Lo Schiavo - Enciclopedia Italiana - V Appendice (1993)
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OSSERVATORIO

Aldo Lo Schiavo

(XXV, p. 716)

Ordinamento degli osservatori in Italia. − Gli o. astronomici, astrofisici e vesuviano sono stati riordinati con d.P.R. 10 marzo 1982 n. 163, che li definisce istituti scientifici aventi per fine la ricerca, rispettivamente, astronomica, astrofisica, vulcanologica e geofisica. Nell'ambito dei loro compiti istituzionali, possono svolgere attività di ricerca e di consulenza anche per enti pubblici e privati. Gli o. sono dotati di personalità giuridica e di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. La loro attività rientra nella sfera delle competenze d'indirizzo e coordinamento svolte dal ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica (art. 8, l. 9 maggio 1989 n. 168).

Sono organi degli o.: il direttore, il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti. Il direttore, che dura in carica tre anni, è nominato dal ministro fra gli astronomi (o geofisici), o fra i professori universitari delle discipline relative, o fra esperti stranieri di alta competenza. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'o., presiede il consiglio direttivo, sovrintende alle attività dell'o. e ne coordina i programmi di ricerca, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del consiglio, vigila sul personale, cura il funzionamento dei servizi. Una giunta lo coadiuva nell'esercizio delle sue attribuzioni amministrativo-contabili. Il consiglio direttivo, rinnovabile ogni tre anni, è composto: dal direttore, che lo presiede; da quattro esperti scelti fra otto nominativi designati dal Consiglio per le ricerche astronomiche (ovvero, per l'o. vesuviano, da tre professori universitari scelti fra sei designati dal Consiglio nazionale geofisico); da un rappresentante del ministero dell'Università e da uno del ministero del Tesoro; da quattro rappresentanti eletti dal personale dell'osservatorio. Detto consiglio definisce le linee generali dell'attività scientifica dell'o.; approva i programmi di ricerca, i bilanci preventivi e i conti consuntivi; adotta gli atti di gestione di sua competenza; determina i criteri generali sul funzionamento dei servizi; nomina un vice-direttore, che coadiuva il direttore e lo sostituisce in caso di assenza o d'impedimento. Il collegio dei revisori, composto da un funzionario del ministero del Tesoro e da due funzionari del ministero dell'Università, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Per le loro esigenze scientifiche, gli o. si avvalgono di proprio personale di ricerca, per il quale sono stati istituiti, in analogia a quanto previsto per la docenza universitaria, due distinti ruoli: il ruolo degli astronomi ovvero dei geofisici, comprendente una fascia di ordinari e una di associati, e il ruolo dei ricercatori astronomi e geofisici. A tale personale si applicano, in quanto compatibili, le norme di stato giuridico previste per i corrispondenti ruoli dei docenti universitari. Gli astronomi e i geofisici partecipano, nelle rispettive istituzioni, all'elaborazione e all'attuazione dei programmi di ricerca, possono dirigere l'attività di servizio e coordinare le attività di ricerca. I ricercatori collaborano all'attività di ricerca, sono addetti ai laboratori e dirigono l'attività del personale dell'area funzionale tecnico-scientifica addetto ai laboratori e alle attrezzature. L'orario settimanale di servizio è di 36 ore e può essere articolato in turni per esigenze di funzionamento dell'osservatorio.

Al coordinamento sul piano nazionale della ricerca svolta dagli o. astronomici e astrofisici provvede il Consiglio per le Ricerche Astronomiche (CRA), organo consultivo del ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica. Esso è presieduto dal ministro ed è composto da quattro professori e un ricercatore universitari di discipline astronomiche, da quattro astronomi e un ricercatore astronomo, da due esperti in rappresentanza di enti di ricerca nel settore, dal direttore generale dell'istruzione universitaria e da un altro rappresentante del suddetto ministero. Il Consiglio coordina lo sviluppo della ricerca astronomica e astrofisica con particolare riferimento ai progetti d'interesse nazionale e internazionale, formula proposte in ordine all'istituzione, ristrutturazione, fusione e soppressione di o., esprime parere in materia di potenziamento delle strutture, di personale e in ordine ai criteri di ripartizione dei fondi per la ricerca.

Al Consiglio Nazionale Geofisico (CONAG) compete il coordinamento della ricerca geofisica e vulcanologica svolta dall'o. vesuviano e dagli altri enti pubblici operanti nel settore. È anch'esso un organo consultivo del ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica. È presieduto dal ministro ed è composto da tre professori e un ricercatore universitari di discipline vulcanologiche e geofisiche, da due geofisici e un ricercatore geofisico, dal direttore dell'o. vesuviano, da un esperto per ciascuno degli enti di ricerca del settore, dal direttore generale dell'istruzione universitaria e da altro rappresentante del ministero. Il Consiglio formula proposte in ordine a eventuali progetti di ricerca e di realizzazione di servizi di rilevazione; esprime pareri riguardo a progetti nazionali e internazionali, al potenziamento delle strutture degli o., ai criteri di ripartizione dei fondi per la ricerca.

Vedi anche
professore Titolo attribuito ai docenti universitari e agli insegnanti delle scuole secondarie. ● Il ruolo dei professore universitari si articola in due fasce: quella dei professore ordinari e quella dei professore associati. Il ruolo dei ricercatori universitari corrisponde a una terza fascia ‘di formazione’. ... Organo. Diritto amministrativo Elemento e/o strumento organizzativo della persona giuridica necessario per poter divenire centro di imputazione di situazioni giuridiche: una persona giuridica agisce attraverso i propri organi. Sia gli atti posti in essere dall’organo, sia gli effetti si imputano direttamente all’ente; in tal modo ... istruzione postsecondaria Livello di studi superiori, non di carattere universitario, successivo all’istruzione impartita nelle scuole secondarie superiori. ricerca Ogni attività di studio che abbia come fine l’acquisizione di nuove conoscenze. 1. ricerca educativa La ricerca educativa o scolastica si è sviluppata particolarmente a partire dagli anni 1970, favorita dalle acquisizioni conoscitive e metodologiche delle scienze umane e sociali e dalla complessità ...
Vocabolario
osservatòrio
osservatorio osservatòrio s. m. [der. di osservare]. – 1. Luogo o costruzione particolarmente attrezzati per l’osservazione a distanza (come gli o. militari) o per determinate osservazioni, ricerche, indagini di natura scientifica: o. astronomico,...
vulcanològico
vulcanologico vulcanològico agg. [der. di vulcanologia] (pl. m. -ci). – Attinente alla vulcanologia: osservatorio v., ricerche vulcanologiche.
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