OSSERVATORIO
(XXV, p. 716)
Ordinamento degli osservatori in Italia. − Gli o. astronomici, astrofisici e vesuviano sono stati riordinati con d.P.R. 10 marzo 1982 n. 163, che li definisce istituti scientifici aventi per fine la ricerca, rispettivamente, astronomica, astrofisica, vulcanologica e geofisica. Nell'ambito dei loro compiti istituzionali, possono svolgere attività di ricerca e di consulenza anche per enti pubblici e privati. Gli o. sono dotati di personalità giuridica e di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. La loro attività rientra nella sfera delle competenze d'indirizzo e coordinamento svolte dal ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica (art. 8, l. 9 maggio 1989 n. 168).
Sono organi degli o.: il direttore, il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti. Il direttore, che dura in carica tre anni, è nominato dal ministro fra gli astronomi (o geofisici), o fra i professori universitari delle discipline relative, o fra esperti stranieri di alta competenza. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'o., presiede il consiglio direttivo, sovrintende alle attività dell'o. e ne coordina i programmi di ricerca, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del consiglio, vigila sul personale, cura il funzionamento dei servizi. Una giunta lo coadiuva nell'esercizio delle sue attribuzioni amministrativo-contabili. Il consiglio direttivo, rinnovabile ogni tre anni, è composto: dal direttore, che lo presiede; da quattro esperti scelti fra otto nominativi designati dal Consiglio per le ricerche astronomiche (ovvero, per l'o. vesuviano, da tre professori universitari scelti fra sei designati dal Consiglio nazionale geofisico); da un rappresentante del ministero dell'Università e da uno del ministero del Tesoro; da quattro rappresentanti eletti dal personale dell'osservatorio. Detto consiglio definisce le linee generali dell'attività scientifica dell'o.; approva i programmi di ricerca, i bilanci preventivi e i conti consuntivi; adotta gli atti di gestione di sua competenza; determina i criteri generali sul funzionamento dei servizi; nomina un vice-direttore, che coadiuva il direttore e lo sostituisce in caso di assenza o d'impedimento. Il collegio dei revisori, composto da un funzionario del ministero del Tesoro e da due funzionari del ministero dell'Università, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
Per le loro esigenze scientifiche, gli o. si avvalgono di proprio personale di ricerca, per il quale sono stati istituiti, in analogia a quanto previsto per la docenza universitaria, due distinti ruoli: il ruolo degli astronomi ovvero dei geofisici, comprendente una fascia di ordinari e una di associati, e il ruolo dei ricercatori astronomi e geofisici. A tale personale si applicano, in quanto compatibili, le norme di stato giuridico previste per i corrispondenti ruoli dei docenti universitari. Gli astronomi e i geofisici partecipano, nelle rispettive istituzioni, all'elaborazione e all'attuazione dei programmi di ricerca, possono dirigere l'attività di servizio e coordinare le attività di ricerca. I ricercatori collaborano all'attività di ricerca, sono addetti ai laboratori e dirigono l'attività del personale dell'area funzionale tecnico-scientifica addetto ai laboratori e alle attrezzature. L'orario settimanale di servizio è di 36 ore e può essere articolato in turni per esigenze di funzionamento dell'osservatorio.
Al coordinamento sul piano nazionale della ricerca svolta dagli o. astronomici e astrofisici provvede il Consiglio per le Ricerche Astronomiche (CRA), organo consultivo del ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica. Esso è presieduto dal ministro ed è composto da quattro professori e un ricercatore universitari di discipline astronomiche, da quattro astronomi e un ricercatore astronomo, da due esperti in rappresentanza di enti di ricerca nel settore, dal direttore generale dell'istruzione universitaria e da un altro rappresentante del suddetto ministero. Il Consiglio coordina lo sviluppo della ricerca astronomica e astrofisica con particolare riferimento ai progetti d'interesse nazionale e internazionale, formula proposte in ordine all'istituzione, ristrutturazione, fusione e soppressione di o., esprime parere in materia di potenziamento delle strutture, di personale e in ordine ai criteri di ripartizione dei fondi per la ricerca.
Al Consiglio Nazionale Geofisico (CONAG) compete il coordinamento della ricerca geofisica e vulcanologica svolta dall'o. vesuviano e dagli altri enti pubblici operanti nel settore. È anch'esso un organo consultivo del ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica. È presieduto dal ministro ed è composto da tre professori e un ricercatore universitari di discipline vulcanologiche e geofisiche, da due geofisici e un ricercatore geofisico, dal direttore dell'o. vesuviano, da un esperto per ciascuno degli enti di ricerca del settore, dal direttore generale dell'istruzione universitaria e da altro rappresentante del ministero. Il Consiglio formula proposte in ordine a eventuali progetti di ricerca e di realizzazione di servizi di rilevazione; esprime pareri riguardo a progetti nazionali e internazionali, al potenziamento delle strutture degli o., ai criteri di ripartizione dei fondi per la ricerca.