OSTAGGIO (fr. otage; sp. rehén; ted. Geisel; ingl. hostage)
Si chiama ostaggio, nella terminologia del diritto internazionale, la persona data o presa in garanzia dell'esecuzione di obblighi derivanti da un trattato, o da norme di guerra universalmente riconosciute, o anche dal beneplacito di un vincitore.
L'uso degli ostaggi è antichissimo. La letteratura classica ci offre una casistica ricchissima: frequentissime, specie presso popoli primitivi, le reciproche consegne di ostaggi per ribadire alleanze (molti casi ne riferisce Cesare, De bell. gall., fra i clan che si accordavano per resistergli); altrettanto nelle stipulazioni di armistizio (caso tipico quello dei 600 cavalieri romani, pretesi dai Sanniti in ostaggio dopo la battaglia di Caudio) o per garantire l'adempimento degli obblighi reciproci, o degli obblighi unilaterali del soccombente, come sono sanciti in un trattato di pace. Ma inoltre gli ostaggi erano presi, per atto unilaterale, quando una parte del territorio nemico era occupata, per garantire la neutralità degli abitanti.
Il costume si è largamente conservato nel Medioevo e nell'età moderna: così nel 1526 Francesco I di Francia dovette consegnare i figli a Carlo V in garanzia dell'esecuzione del trattato di Madrid, e nel 1748 due pari d'Inghilterra furono consegnati alla Francia in garanzia del trattato di Aquisgrana.
Se in questa applicazione il caso testé citato è storicamente l'ultimo, non sono invece mancati, nella guerra franco-prussiana del 1870-71 e nella guerra mondiale del 1914-18, i casi di ostaggi prelevati per garantire la neutralità della popolazione civile nei paesi occupati: molte discussioni si sono fatte, peraltro, sulla legittimità delle varie applicazioni, e oggi si dubita se in massima la pratica degli ostaggi sia consentita dai regolamenti dell'Aia (con tendenza affermativa da parte tedesca, negativa da parte francese).
Finché gli obblighi, in garanzia dei quali fu consegnato, sono in stato di pendenza,. l'ostaggio gode di un'immunità pari a quella di un ambasciatore: adempiuti tali obblighi, dev'essere restituito, anche se lo stato consegnatario abbia da far valere contro il consegnante pretese di diversa natura. In caso di constatato inadempimento, invece, l'ostaggio è assimilato a un prigioniero di guerra, con le varietà di trattamento che questa situazione comporta secondo le epoche: presso gli antichi, poteva essere messo a morte o trattenuto come schiavo o come tale venduto; in età moderna non si concepisce se non una continuazione indefinita della detenzione.
La scienza ricomsce una situazione simile a quella dell'ostaggio come prima fase di sviluppo del diritto privato delle obbligazioni: in epoche primitive, chi domanda credito e non ha beni da dare in pegno, consegna al creditore una persona in sua potestà, o un amico ben disposto, in modo che su questa specie di ostaggio si possa esercitare la vendetta in caso d'inadempimento; più tardi si ammette che un vincolo analogo si possa creare anche senza la presa di possesso immediata, e il debitore si sottopone egli stesso alla vendetta, pur restando libero di svolgere la sua attività economica. Benché si sia più volte esagerato in questa direzione di pensiero, è certo che anche in ambienti assai progrediti sono lungamente rimaste, soprattutto nel regime delle garanzie personali delle obbligazioni, le tracce della concezione originaria
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