Paese di origine, principio del
Nel diritto comunitario, principio che stabilisce che il prestatore di servizi sia sottoposto alla legge del Paese dove ha sede l’impresa e non a quella dove il servizio è fornito. Alla base vi è l’intenzione di evitare che il prestatore di servizi sia costretto a rapportarsi con le legislazioni dei singoli Stati membri, il cui numero si è significativamente accresciuto in seguito al processo di allargamento.
La costituzione di un mercato comune europeo dei servizi ha incontrato ostacoli ben più consistenti rispetto a quelli che si sono frapposti alla libera circolazione delle merci. Dalla relazione sul mercato dei servizi che la Commissione europea aveva presentato nel 2002 emergeva un sottosviluppo di tale mercato rispetto al suo potenziale di crescita. Stante l’importanza strategica dei servizi nel quadro complessivo dell’economia comunitaria postindustriale, le istituzioni hanno cercato, negli anni a seguire, di facilitare in modo consistente la circolazione dei servizi. In questa prospettiva si colloca la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (➔ ), presentata dalla Commissione europea nel 2004 e giunta al completamento dell’iter di approvazione nel 2006. La direttiva Bolkestein (➔ Bolkestein, direttiva), dal nome dell’allora commissario europeo per il mercato interno, è stata il principale e più contestato strumento con il quale la UE ha tentato di promuovere la libera circolazione dei servizi. Nella sua formulazione iniziale, questa direttiva poggiava ampiamente sul principio del P. di o., che assurgeva così ad architrave giuridico della prestazione di servizi all’interno del mercato comune.
Nella formulazione definitiva della direttiva il principio è stato adottato in toto per gli aspetti legali della prestazione (autorizzazioni, regolamenti e diplomi), mentre non ha trovato applicazione per quel che riguarda il diritto del lavoro, che rimane sottoposto ad altra normativa. In particolare, non rientrano nel campo del principio del P. di o. i diritti dei lavoratori, con l’eccezione delle condizioni di assunzione e licenziamento, degli oneri previdenziali e del diritto di sciopero. Il principio del P. di o. non trova applicazione in alcune materie che vengono già disciplinate da disposizioni europee specifiche: diritti d’autore, sicurezza e ordine pubblico, sanità, servizi postali e, in ultimo, contratti di fornitura (gas, elettricità e acqua).
In capo a uno Stato membro sopravvive la facoltà di derogare, in casi eccezionali e individuali, al principio di o., per motivate ragioni di ordine pubblico o per quel che riguarda l’esercizio di professioni sanitarie.
L’effettivo ricorso al principio del P. di o. ha generato un’accesa discussione nei Paesi della UE. Sul contenuto della direttiva Bolkestein si è consumato un serrato confronto tra sostenitori, animati dalla convinzione secondo cui l’applicazione puntuale della direttiva avrebbe portato a una effettiva liberalizzazione del mercato dei servizi e dunque a una crescita occupazionale e produttiva, e contrari, mossi dal timore che il principio del P. di o. potesse costituire la base giuridica di un’ondata di concorrenza agli insider, vissuta come fosse un dumping sociale (➔ dumping). Il testo definitivo, approvato nel 2006, è stato il risultato di un compromesso che ha fortemente circoscritto il raggio d’azione del principio del P. di o. e ha riaffermato in molte parti il primato della normativa del Paese di destinazione (➔ mutuo riconoscimento, principio del).