PALMATA (fr. paumée; ted. mit Hand und Mund geloben)
La stretta di mano, espressione formale del negozio giuridico concluso, è chiamata palmata (paumée) nel diritto francese. Tale forma di conclusione è comune a molti popoli; essa si trova negli usi popolari romani, come pure nei greci, e Cornelio Nepote attesta che tale costume esisteva anche presso i Persiani. È una necessità del diritto di molti popoli quella che il contratto abbia una determinata forma e ciò si riscontra anche fra i Germani, i quali accanto alla wadia, obbligazione solenne sostenuta dalla fideiussione, conobbero la semplice promessa: anche questa aveva la sua forma nella palmata, mutua manuum complexio, cioè stretta di mano. Questa forma d'obbligarsi era conosciuta dai Franchi e anche dai Longobardi, come dimostra il c. 368 dell'Editto di Rotari, nel quale il campione, prima del duello, assicura con lo stringere la mano a un suo colliberto, dinnanzi al giudice; che egli non ha sopra di sé nulla che appartenga al maleficio. In tali forme semplici di obbligazione, questa cade direttamente sulla persona del debitore, che diviene il solo garante del debito, mentre nella wadia fra il debitore e il creditore vi è il fideiussore.
In Francia, la palmata ebbe grande fortuna nei paesi meridionali, di diritto scritto; non è improbabile che ciò avvenisse per l'incontro con usi popolari romani. In Italia vive ancora come costumanza popolare in molti mercati.
Bibl.: P. Viollet, Précis de l'histoire du droit français, II, Parigi 1886, p. 507; A. Pertile, Storia del dir. ital., IV, Torino 1893, p. 471.