PAREDRI (gr. πάτρδροι "assessori")
L'istituzione dei paredri in diritto attico è un correttivo del sistema introdotto dopo Clistene, secondo il quale la maggior parte dei magistrati ateniesi erano eletti per sorteggio. Fra questi i tre più importanti, cioè l'arconte, il re (βασιλεύς) e il polemarco (i primi dei nove arconti), dovevano scegliersi come coadiutori ciascuno due paredri, uomini di loro fiducia. L'elezione dei paredri dipendeva esclusivamente dal magistrato che doveva designarli; essi potevano esser da lui destituiti in qualsiasi momento, quando venisse meno la fiducia per la quale li aveva chiamati al suo fianco. Insieme con l'arconte i paredri formavano un collegio (συνέδριον). Secondo il Lipsius, l'arconte con gli assessori formava una magistratura collegiale simile alle altre; ma è piuttosto probabile che gli assessori intervenissero al sinedrio solo con voto consultivo. Gli assessori coadiuvavano l'arconte nel disbrigo degli affari pertinenti al suo ufficio e potevano rappresentarlo nelle pratiche che egli non conducesse personalmente.
Com'è naturale e come risulta dalle fonti, l'arconte sceglieva gli assessori fra i suoi amici e parenti, badando al tempo stesso che fossero persone note nel mondo politico di Atene e pratiche di amministrazione; perciò non doveva esser raro il caso, di cui troviamo menzione, che le direttive dell'ufficio partissero dai paredri e non dall'arconte.
L'ufficio di paredri era considerato come una magistratura (ἀρχή) e perciò soggetto, prima dell'inizio dell'ufficio, alla docimasia (v.) e, alla scadenza dell'ufficio, alla resa di conti (εὔϑυναι). Del magistrato il paredro ha anche i poteri coercitivi e può imporre multe (ἐπιβολαί).
Bibl.: J. H. Lipsius, Das attische Recht u. Rechtsverfahren, I, Lipsia 1905, p. 66 segg.