pari opportunita
pari opportunità locuz. sost. f. pl. – Il primo comma dell’articolo 3 della Costituzione italiana sancisce la pari dignità e uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge; il secondo comma dell’articolo, indicando la necessità di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto tale libertà e uguaglianza, introduce il concetto di uguaglianza sostanziale, ossia le iniziative e gli interventi legislativi tesi a garantire ai soggetti più deboli e meno rappresentati di esercitare pienamente i propri diritti. Sulla scia di quanto stabilito dall’Unione Europea e dalle Nazioni Unite, impegnate congiuntamente a rimuovere difficoltà e impedimenti che si frappongono all’attiva partecipazione delle donne alla vita pubblica, anche il nostro Paese ha sentito la necessità di colmare il divario in materia di rappresentatività femminile che lo separa da altre realtà europee. Questa consapevolezza ha spinto il legislatore ad adottare provvedimenti in favore del sesso che risulta più svantaggiato, promuovendo ‘azioni positive’ nei confronti delle donne. Il primo intervento riguarda l’art. 117 della Costituzione (modificato dalla legge cost. n. 3 del 2001), a cui è stato aggiunto un comma che fa obbligo alle regioni di rimuovere «ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica». La seconda modifica è stata apportata con la legge costituzionale n.1 del 2003, che ha inserito un inciso all’art. 51 secondo cui si impone di promuovere «con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».