PARI (fr. e ingl. pairs; sp. pares; ted. Ebenbürtige)
Nel regno longobardo i servi del re avevano diritto di essere giudicati dai loro pari e non erano sottoposti alla giurisdizione del duca. Questo privilegio si trova anche in altri regni germanici; si sviluppa poi nell'epoca feudale a favore dei vassi regi, sia di origine libera sia d'origine servile, e un po' alla volta, col formarsi della gerarchia dei feudatarî, si stabiliscono principî di diritto che esplicano tale regola. Così una sentenza del re Enrico nel 1222, in Germania, sancisce che nel diritto feudale i ministeriali regi investiti di feudi possano giudicare nelle vertenze feudali dei nobili (liberi) e degli altri ministeriali, ma non in quelle dei "principi", cioè dei duchi, marchesi e conti. Ugualmente in Francia si formano assise presiedute dal signore e, quali giudici, vi siedono feudali pari a quelli che hanno fra loro la vertenza. In Germania questi privilegi sono fissati dal cosiddetto Heerschild, il quale determina sei o sette classi di feudali. In Italia ciò avviene pure nelle terre dove il comune non spezza il nesso feudale, come nei regni meridionali, in Friuli, nei feudi della casa di Savoia, ecc. In Francia questo principio ha larga diffusione non solo nel mondo feudale, ma anche in quello dei non nobili; in tutto il nord, i non nobili o roturiers sono giudicati da uomini della loro condizione, loro pari. Più tardi però la giustizia del re porta a uno sconvolgimento di questi diritti; rimangono soltanto i grandi signori, sei duchi e sei conti, in parte laici e in parte ecclesiastici, che godono questo privilegio. Il diritto dei pari d'Inghilterra, cioè dei membri della Camera dei lord di essere giudicati dalla stessa camera, nelle cause penali, deriva da questa stessa origine; da cui pure derivano analoghi privilegi di molte altre istituzioni consimili, come il senato italiano. Un residuo di questa concezione della società divisa in tante cerchie di pari si ha anche nei comuni francesi, retti da pari che si chiamano pure scabini o giurati, e da una consimile origine deriva il nome di paratici dato in talune terre della Lombardia alle corporazioni delle arti.
Bibl.: H. Brunner e C. v. Schwerin, Grundzüge der deutschen Rechtsgeschichte, Monaco 1930, p. 194 seg.; Oliver-Martin, Précis d'histoire du droit franåais, 2ª ed., Parigi 1934, p. 289 seg.