Parità
Sistema scolastico
Il principio della p. fra istituzioni educative dello Stato, degli enti locali, di altri enti e dei privati è fissato nell'art. 33 della Costituzione, dove si stabilisce, in primo luogo, che "enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato"; in secondo luogo, che "la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la p., deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali".
L'interpretazione del disposto costituzionale e la sua traduzione in norme giuridiche che ne concretino l'attuazione si sono rivelate più difficili del previsto, anche per la forte contrapposizione esistente nel Paese e tra le forze politiche, soprattutto riguardo al riconoscimento della p. alle istituzioni educative e scolastiche dipendenti dalle autorità religiose (in contrasto con il principio della laicità dello Stato), nonché al vincolo costituzionale contenuto nella formula "senza oneri per lo Stato". A lungo, la materia è rimasta così priva di una regolamentazione organica: le disposizioni (insufficienti) esistenti a riguardo erano state raccolte nella parte seconda, titolo viii, del t.u. in materia di istruzione (d. legisl. 16 apr. 1994 nr. 297). Soltanto nel 2000 è intervenuta una disciplina organica sulla p., con la l. 10 marzo 2000 nr. 62, che ha dato attuazione all'art. 33 della Costituzione, anche se la nuova disciplina è stata oggetto di un controverso dibattito per i motivi sopra esposti. La l. 62/2000, per superare lo scoglio del finanziamento pubblico alle scuole private, non prevede forme di finanziamento diretto alle istituzioni scolastiche, ma introduce misure fiscali e di sostegno alle famiglie che scelgono per i loro figli la frequenza di tali istituzioni. Intanto, la legge riunisce per la prima volta in un unico sistema, il sistema nazionale di istruzione (definito dalla l. 28 marzo 2003 nr. 53 sistema educativo di istruzione e di formazione), le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali.
La legge del 2000 muove infatti dall'assunto che anche le scuole non statali, che siano rispondenti a determinati requisiti istituzionali e organizzativi, svolgono un "pubblico servizio" e, come tali, corrispondono all'interesse generale della comunità. Tale, del resto, è l'orientamento prevalente tra i Paesi europei, in alcuni dei quali la scuola privata ha largo seguito, ottenendo contributi e sostegni dalla finanza pubblica, proprio in ragione dell'interesse nazionale allo sviluppo e alla diffusione dell'istruzione. Le statistiche internazionali, relativamente ai parametri più significativi della scolarizzazione nei diversi Paesi, forniscono dati comprensivi sulla scolarità e i suoi livelli, indipendentemente dalla natura giuridica delle istituzioni scolastiche interessate. La l. 62/2000 definisce scuole paritarie, agli effetti degli ordinamenti vigenti in Italia, le istituzioni scolastiche non statali, gestite da privati o da enti locali, che risultano conformi agli ordinamenti generali dell'istruzione e possiedono determinati requisiti di qualità ed efficacia. In particolare, le scuole non statali, per ottenere la p., e con essa la facoltà di rilasciare titoli di studio con valore legale, devono avere un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione, disporre di locali e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti, prevedere organi collegiali ispirati alla partecipazione democratica, attivare corsi di istruzione completi, utilizzare docenti con titolo di abilitazione all'insegnamento. Le stesse istituzioni sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti formativi, in base agli standard stabiliti dagli ordinamenti in vigore, da parte del sistema nazionale di valutazione. Alle scuole paritarie private viene assicurata piena libertà in ordine tanto all'orientamento culturale quanto all'indirizzo pedagogico-didattico. Dal momento che svolgono un servizio pubblico, tali scuole sono tenute ad accogliere chiunque chieda di iscriversi, compresi i portatori di handicap, purché ciascuno accetti il progetto educativo adottato dall'istituto.
Alle scuole paritarie senza fine di lucro, aventi i requisiti richiesti, viene riconosciuto il trattamento fiscale previsto dal d. legisl. 4 dic. 1997 nr. 460. Per rendere effettivo il diritto allo studio per tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie, è previsto un piano straordinario di finanziamento alle Regioni, da utilizzare a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo. I soggetti con i requisiti richiesti possono fruire della borsa di studio, mediante detrazione dall'imposta lorda, di una somma equivalente alla spesa sostenuta nell'anno. La finanziaria 2003 (l. 27 dic. 2002 nr. 289, art. 2, 7° co.) ha concretizzato questa possibilità di sostegno per l'iscrizione alle scuole paritarie; i relativi criteri per l'attribuzione del beneficio e gli importi delle erogazioni sono stati stabiliti con successivi decreti del ministro dell'Economia e delle Finanze. Va detto che gli interventi finanziari promossi in attuazione della legge sulla p. si aggiungono a quelli stabiliti dalle Regioni in materia di diritto allo studio.
Lo Stato ha previsto altre provvidenze economiche speciali a favore di alcune tipologie di scuole non statali, con riferimento in particolare a situazioni territoriali di svantaggio sociale e all'integrazione degli alunni portatori di handicap. Le istituzioni scolastiche non statali che non chiedono la p. possono continuare ad avvalersi, in via transitoria, dei dispositivi previsti dal titolo viii, parte seconda, del citato t.u. delle leggi sull'istruzione, ossia dell'autorizzazione al funzionamento nel caso delle scuole materne, della parificazione nel caso delle scuole elementari, del riconoscimento legale nel caso delle scuole secondarie.
bibliografia
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