PATRIMONIO (XXVI, p. 515)
Patrimonio familiare. - È un istituto del tutto nuovo per l'ordinamento giuridico italiano, ove è stato introdotto dal cod. civ. del 1942.
Esso trova parziale riscontro in varie legislazioni straniere, in molte delle quali istituti analoghi furono introdotti sia fin dai primi decennî del secolo scorso (homestead negli Stati Uniti, bem de familia nel Brasile, patrimonio de la familia nel Messico, hogar nel Venezuela), sia nei primi del XX (bien de famille in Francia, Heimstätte in Svizzera e Germania, casal de familia in Portogallo); ma l'istituto del patrimonio familiare si differenzia profondamente da essi tutti e per la maggior ampiezza degli scopi e per la vastità delle sue applicazioni.
Fine precipuo cui mira il nuovo istituto, a differenza di quelli stranieri sopra indicati, i quali si propongono principalmente di favorire l'agricoltura, è quello del sempre maggior rafforzamento e benessere del nucleo familiare, cui viene assicurata per ogni evenienza una sufficiente sicurezza economica, mediante la costituzione di un patrimonio composto di beni di regola inalienabili ed inespropriabili nei confronti delle stesse persone che lo costituiscono o che ne godono i frutti.
Caratteri peculiari, che lo contraddistinguono nettamente dall'istituto della costituzione di dote, sono: 1) la durata; mentre, infatti, la costituzione di dote viene a cessare con lo scioglimento del matrimonio, il vincolo sui beni costituenti il patrimonio familiare, una volta che questo sia istituito, può venir meno con lo scioglimento del matrimonio solo nell'ipotesi in cui non vi siano figli o se questi abbiano tutti raggiunto la maggiore età, giacché, in caso contrario, il vincolo stesso non potrà essere sciolto sino a quando l'ultimo figlio non abbia raggiunto la maggiore età. Tale rigido principio trova, tuttavia, un'attenuazione nella norma per la quale, se alla morte del coniuge proprietario dei beni, questi fanno parte della quota di legittima, l'autorità giudiziaria, qualora ricorrano ragioni di necessità o di utilità evidente per i figli maggiorenni, può disporre che sia parzialmente sciolto il vincolo, in modo che essi figli maggiorenni possano conseguire la parte loro spettante sulla quota di legittima (art. 175); 2) i soggetti, in quanto mentre della dote è sempre proprietaria la moglie, dei beni costituenti il patrimonio familiare possono essere proprietarî sia il marito, sia la moglie, sia un terzo (arg. ex art. 168); 3) l'oggetto, giacché mentre la dote può essere costituita da qualsiasi specie di beni purché attuali, il patrimonio familiare può essere formato solo di beni immobili o titoli di credito (art. 167).
La costituzione del patrimonio familiare può essere fatta sia prima del matrimonio sia nel corso di esso da uno o da entrambi i coniugi, o anche da un terzo. Nei primi due casi la costituzione dovrà avvenire esclusivamente per atto pubblico; nel terzo potrà avvenire tanto per atto pubblico quanto per testamento. Speciali norme, inoltre, detta il cod. civ. circa le modalità particolari che debbono osservarsi in occasione della costituzione del patrimonio familiare. Così ad es., coloro che lo costituiscono sono tenuti a garantire i beni assegnati; se si tratta di beni immobili l'atto di costituzione dev'essere trascritto; se si tratta di titoli di credito, questi debbono essere vincolati rendendoli nominativi, ecc.
Se la costituzione è fatta da un terzo, che non si sia riservata la proprietà dei beni, la proprietà stessa spetta al coniuge al quale è stata attribuita o, in mancanza di attribuzione, ad entrambi i coniugi (art. 158). La costituzione fatta da un terzo per atto tra vivi si perfeziona con l'accettazione del coniuge o dei coniugi designati, che può essere anche compiuta con atto pubblico posteriore; in ogni caso la costituzione fatta dal terzo è soggetta a riduzione, se alla morte del costituente si riconosca che i beni eccedono la porzione disponibile.
L'inalienabilità del patrimonio familiare non è opponibile ai creditori il cui diritto sia sorto anteriormente alla trascrizione dell'atto costitutivo o alla costituzione del vincolo sui titoli di credito, ma se la costituzione è fatta da un terzo, l'inalienabilità è opponibile ai creditori del coniuge proprietario. Il principio dell'inalienabilità del patrimonio familiare è opportunamente temperato, tuttavia, dalla norma che attribuisce al tribunale il potere di autorizzare, in caso di necessità o di evidente utilità, l'alienazione dei beni la cui proprietà appartenga ad uno o ad entrambi i coniugi.
L'amministrazione del patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprietà; se la proprietà è di entrambi i coniugi ovvero è di persona diversa, l'amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito. Il coniuge che amministra i beni di proprietà altrui è tenuto alle obbligazioni proprie dell'usufruttuario. Il tribunale, infine, può affidare l'amministrazione all'altro coniuge o ad altra persona idonea, scelta preferibilmente tra i parenti prossimi, qualora il coniuge cui spetta l'amministrazione non sia in grado di attendervi convenientemente ovvero trascuri di provvedere, con i frutti dei beni, all'interesse della famiglia.