Patteggiamento e rifusione delle spese alla parte civile
Inizialmente completamente estromesso, il danneggiato che si sia costituito parte civile nell’ambito del procedimento di applicazione della pena su richiesta ha oggi una posizione giuridicamente tutelabile quantomeno per la refusione delle spese processuali. Un discutibile orientamento giurisprudenziale aveva ritenuto che la decisione adottata dal giudice sulla richiesta della parte civile in sede di sentenza di patteggiamento fosse inoppugnabile ipotizzando che anche le spese rientrassero nel negozio stipulato all’atto della richiesta di applicazione della pena. Una recente decisione delle Sezioni Unite ha, invece, ritenuto le statuizioni sulle spese ricorribili per cassazione. Un ulteriore aspetto, tuttavia, resta ancora in ombra: quello dell’applicabilità dell’art. 622 c.p.p. al giudizio di rinvio conseguente all’annullamento del capo della sentenza di patteggiamento concernente le statuizioni sulla domanda proposta dalla parte civile.
Nelle intenzione originarie del legislatore la parte civile non doveva avere alcun ruolo nel procedimento di applicazione della pena su richiesta. Nell’ottica di esaltare gli aspetti di premialità e la funzione deflattiva dell’istituto, si era «chiarito che la sentenza emessa su accordo delle parti non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi»1. Tali elementi caratteristici della sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p., per la verità, sono stati in parte erosi nel corso degli anni. La prevista irrilevanza extraprocessuale della sentenza di patteggiamento, in seguito all’aggiunta all’art. 653 c.p.p. del co. 1-bis ad opera dell’art. 1, co. 1, lett. c), della l. 27.3.2001, n. 97 e dell’introduzione del co. 1-bis nell’art. 445 c.p.p. di una specifica clausola di salvezza di quanto stabilito dall’art. 653 cit., non è più incondizionata. La pronuncia de qua, infatti, esplica effetti nel giudizio per la responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Essa, poi, quando concerne reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi (art. 38, co 1, lett. c, d.lgs.12.4.2006, n. 163).
Una sorte, sia pur solo in parte analoga, è toccata anche alla prevista estraneità degli interessi civili dal procedimento di applicazione della pena su richiesta.
Sebbene, infatti, anche in considerazione del tipo di accertamento presupposto, la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., continui a non produrre effetti extrapenali (l’art. 651 c.p.p., infatti, statuisce che solo la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o ammnistrativo per la restituzione o il risarcimento del danno), il danneggiato può comunque essere presente nel procedimento e taluni suoi interessi, nonostante la forma attraverso la quale si definisce il procedimento penale, possono comunque ancora essere fatti valere.
Secondo la prassi, il danneggiato nelle sedi in cui sia ammessa la sua costituzione come parte civile, può interloquire sulle questioni affidate alla valutazione del giudice potendo tentare di impedire la formazione dell’accordo o il rigetto dello stesso2. Anche se il mancato risarcimento della parte civile non possa costituire motivo di diniego della richiesta avanzata dall’imputato da parte del pubblico ministero3 ed ancorché con specifico riferimento a quanto statuisce l’art. 165 c.p. si sia osservato come la concessione della sospensione condizionale non possa essere subordinata al risarcimento del danno o alla restituzione4, il danneggiato può, agendo dall’esterno, sperare di ostacolare la decisione sull’accordo raggiunto tra le parti.
La principale breccia alla estraneità degli interessi civili dal procedimento di applicazione della pena è stata aperta dalla Corte costituzionale, nei primi anni di vigenza del codice, allorquando rilevò l’illegittimità dell’art. 444, co. 2, c.p.p. per contrasto con l’art. 24, co. 2, cost., nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo ovviamente la facoltà di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale5.
Il co. 2 dell’art. 444 c.p.p. è stato sostituito dall’art. 32, co. 1, l. 16.12.1999, n. 479 e la nuova formulazione contiene, oggi, l’espressa previsione della possibilità che l’imputato possa essere condannato alle spese sostenute dalla parte civile.
Per effetto di tale novum, pertanto, in tutte le sedi nelle quali il danneggiato può costituirsi parte civile nel procedimento che si conclude con sentenza di applicazione della pena su richiesta6, può avanzare richiesta di liquidazione delle spese sostenute ed il giudice, qualora ritenga di non compensarle, condannare l’imputato alla loro refusione.
Nonostante il tenore letterale della disposizione non sembri offrire particolari difficoltà interpretative, la prassi si è comunque dovuta occupare di talune questioni. La prima, concerne l’ambito dei poteri demandati al giudice in materia di liquidazione delle spese; la seconda quella riguardante i controlli ai quali potrebbe essere eventualmente sottoposta la decisione del giudice in materia di spese.
2.1 Criteri di liquidazione delle spese
Quanto al primo aspetto, si deve rammentare che, in forza di quanto statuisce l’art. 153 disp. att. c.p.p., ai fini della liquidazione delle spese della parte civile, il giudice deve provvedere sulla base di una nota presentata al più tardi insieme alle conclusioni. Sebbene si tratti di previsione ritagliata sulle dinamiche del processo dibattimentale, è indiscutibile come essa risponda ad un principio che difficilmente potrebbe ritenersi inoperante nel procedimento di applicazione della pena su richiesta7. Secondo taluni orientamenti, tuttavia, il giudice potrebbe provvedere d’ufficio alla condanna alle spese, prescindendo, cioè, da una esplicita richiesta della parte civile8: ma si tratta di una soluzione che non può essere condivisa. Solamente rispetto a patteggiamenti “dell’ultimo minuto”, quelli cioè nei quali la parte civile apprende l’esistenza della richiesta solo in udienza, si potrebbe ipotizzare che la nota spese possa non essere materialmente compilata. In ogni caso, anche in tale ipotesi estrema, una richiesta della parte sembra imprescindibile9, tenuto conto che la misura delle spese non rientra nel negozio tra imputato e pubblico ministero.
Quanto, poi, alla commisurazione delle spese, va sottolineato come in considerazione della natura della decisione del giudice, che assolve la funzione di corrispondere almeno in parte a taluno degli interessi civili del danneggiato, debba ritenersi illegittima la determinazione globale delle spese giudiziali liquidate in favore della parte civile senza distinzione, cioè, tra onorari, competenze e spese, in quanto l’omessa differenziazione non consente alle parti di verificare se siano stati rispettati, nei minimi e nei massimi, i limiti tariffari10. Per la stessa ragione, la liquidazione di cui si tratta non può neppure essere effettuata con un semplice e generico riferimento alla determinazione contenuta nella nota spese presentata in giudizio. In tale ipotesi, infatti, non esprimendo la decisione emessa sul punto alcuna valutazione critica sulla congruità degli emolumenti in relazione alle previsioni della tariffa professionale ed alla entità e pertinenza delle somme anticipate, verrebbe sottratta all’imputato, di fatto, qualsiasi possibilità di controllo sulla valutazione operata dal giudice11.
In linea di principio, non dovrebbero esservi difficoltà ad ammettere la deducibilità per cassazione delle statuizioni sulle spese contenute nella sentenza che decide gli interessi civili rimessi al giudice penale.
Come si ricava dal combinato disposto degli artt. 573 e 574 c.p.p., infatti, esse, quali statuizioni concernenti gli interessi civili12, dovrebbero poter essere assoggettate ai normali meccanismi di controllo tipici della decisione di cui si tratta13.
3.1 Il contrasto giurisprudenziale sull’oppugnabilità delle statuizioni concernenti le spese
Taluni orientamenti della Corte di cassazione hanno ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la condanna contenuta nella sentenza di applicazione della pena dell’imputato al pagamento in favore della parte civile. A tale conclusione, in sintesi, si è giunti muovendo dalla premessa che, siccome la richiesta avanzata dal danneggiato deve necessariamente essere stata rappresentata all’imputato e da questi accettata, la successiva determinazione giudiziale entrerebbe a far parte di una sorta di negozio plurilaterale di natura processuale. Pertanto, come l’imputato non può mettere in discussione l’accordo raggiunto con il pubblico ministero, così nemmeno potrebbe dolersi delle decisioni sulle domande presentate dalla parte civile14.
Ulteriore corollario di tale impostazione sarebbe che solo in presenza di una obiezione tempestiva e formale, sarebbe consentito all’imputato che abbia ottenuto l’applicazione della pena richiesta eccepire, per la prima volta in sede di impugnazione, difetti motivazionali sulla congruità della somma liquidata e sulle singole voci esposte nella nota della parte civile che sia stata interamente recepita dal giudice, ovvero dolersi della mancata compensazione delle spese15.
3.2 L’intervento delle Sezioni Unite
Sul punto sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione16, le quali, nel risolvere il contrasto, hanno seguito l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l’accordo fra il pubblico ministero e l’imputato, in quanto pertinente esclusivamente agli aspetti penalistici e sanzionatori, non si estende a quelli strettamente inerenti la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile. In particolare, poiché l’entità della rifusione non è ricompresa nel negozio processuale, non può essere ravvisata alcuna preclusione per la parte interessata (l’imputato o la stessa parte civile) alla possibilità di impugnare la valutazione giudiziale sulla pertinenza, la congruità e la documentazione delle singole voci di spesa.
3.3 Questioni ancora irrisolte
La materia delle spese processuali, evidenzia ancora una questione che, pur non essendo stata oggetto di una specifica decisione della Corte, è stata dalla stessa implicitamente affrontata: si tratta della competenza per il successivo giudizio rescissorio. Come si può rilevare dal dispositivo, le Sezioni Unite, nell’annullare la sentenza impugnata, hanno disposto il rinvio al giudice civile applicando, sul punto, l’art. 622 c.p.p.
Va evidenziato, tuttavia, come tale soluzione, oltre a non rispondere ad una prassi costante della giurisprudenza di legittimità17, desta, per la verità, qualche perplessità proprio sul piano della stretta interpretazione della disposizione applicata.
Quest’ultima, infatti, prevede che la Corte di cassazione rinvii al giudice civile competente per valore in grado di appello se annulli solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile.
A differenza di quanto contemplato dall’art. 541 c.p.p. del 1930 – che, nel richiamarsi per la individuazione delle disposizioni e dei capi dal cui annullamento derivava il rinvio al giudice civile all’azione civile di cui all’art. 23, consentiva di ritenere applicare la previsione solo alle statuizioni concernenti le restituzioni, il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza di condanna quale riparazione del danno18 – l’art. 622 c.p.p. sembrerebbe sotto tale profilo più generico ed in grado di comprendere nel suo cono precettivo la decisione avente ad oggetto una qualunque delle questioni civili di cui agli artt. 538 e ss c.p.p.
Cionondimeno, pare preferibile la tesi che ricollega le determinazioni sull’azione civile al contenuto delle domande per le restituzioni e per il risarcimento dei danni che il danneggiato può proporre nel processo penale a termini dell’art. 185 c.p., con la conseguenza che devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 622 c.p.p. proprio le varie statuizioni sulle spese che possono essere adottate dal giudice penale, come quelle relative all’azione civile di cui all’art. 541 c.p.p.19 e quelle alle quali può essere condannato il querelante ai sensi dell’art. 542 c.p.p. Tale soluzione si impone, peraltro, non solo nel caso in cui la corte annulli la decisione adottata dal giudice di merito sulle spese ma anche in quella in cui l’annullamento consegua alla rilevazione dell’omessa pronunzia del giudice sulle spese medesime20.
1 Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, in G.U., 24.10.1998, n. 250, suppl. ord., n. 2, 108.
2 Così, con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed al proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p., Cass. pen., 1.7.1996, n. 3305 e, con riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, Cass. pen., 6.12.2004, n. 2276. La mancata riparazione del danno o l’omessa elusione o attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, rilevano comunque in negativo, impedendo l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, co. 1, n. 6, c.p. La condotta susseguente al reato viene in considerazione in base all’art. 633, co. 2, n. 3, c.p. ai fini della determinazione della pena e in ragione della necessità che si prospetti congrua nel caso di specie, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nonché per la concessione condizionale della pena, come previsto dall’art. 165 c.p. Sul punto, Squarcia, E., L’azione di danno nel processo penale, Padova, 2002, 302 ss.; Vigoni, D., L’applicazione della pena su richiesta delle parti, in Pisani, M., a cura di, I procedimenti speciali in materia penale, Milano, 2003, 165.
3 Cass. pen., 22.6.2000, n. 10393; Cass. pen., 9.4.1991, n. 6760. Per una ricostruzione della problematica e richiami giurisprudenziali e bibliografici, Geraci, R.M., L’appello contro la sentenza che applica la pena su richiesta, Padova, 2011, 95, nt. 58.
4 Così, di recente, Cass. pen., 11.3.2010, n. 13905; contra, però, Cass. pen., 6.12.2004, n. 2276 e Cass. pen., 1.7.1996, n. 3305, secondo le quali la parte civile potrebbe partecipare al giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, tra l’altro, per far affermare la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena nella misura in cui può essere subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ex art. 165 c.p.
5 C. cost., 12.10.1990, n. 443; in senso critico nei confronti di tale decisione, Gialuz, M., Patteggiamento e spese della parte civile: tra logica negoziale e prerogative del giudice, in Dir. pen. e processo, 2001, 1120.
6 Secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. pen., 18.6.2009, n. 36033; Cass. pen., 11.1.2002, n. 7802) nell’udienza prevista per la applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, non è consentita la costituzione di parte civile.
7 Secondo Cass. pen., S.U., 3.12.1999, n. 20 il giudice non può liquidare di ufficio, in mancanza della domanda dell’interessato, le spese processuali a favore della parte civile. Nella diversa ipotesi in cui tale parte abbia presentato la domanda di rifusione seppur non corredata della relativa nota, il giudice è tenuto alla liquidazione facendo ricorso alle tariffe professionali vigenti, non comminando l’art. 153 disp. att. c.p.p. alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l’inosservanza del dovere della parte civile di produrre l’apposita nota. Nello stesso senso, Cass. pen., 16.4.2010, n. 24790.
8 Così Cass. pen., 28.10.2010, n. 39208, secondo la quale «In tema di patteggiamento, il giudice, nell’applicare la pena su richiesta delle parti, deve provvedere a condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile (salvo che sussistano giusti motivi per la compensazione totale o parziale), anche senza l’esplicita richiesta di questa, liquidandole, in assenza della nota spese di cui all’art. 153 disp. att. c.p.p., con riferimento alla tariffa professionale vigente e fornendo adeguata motivazione circa i criteri adottati relativamente alle somme dovute per onorari ed indennità, essendo illegittima la determinazione globale delle somme »; conf. Cass. pen., 24.9.2001, n. 45130; Cass. pen., 10.5.2005, n. 22387.
9 Marcolini, S., Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata, Milano, 2005, 213. È ovvio che la condanna presupponga comunque la legitimatio ad causam e la legitimatio ad processum del danneggiato che interviene nel rito penale e come la decisione sulla relativa questione possa essere impugnata per cassazione. Così, Cass. pen.,12.3.1998, n. 814, in Cass. pen., 1999, 936, con nota di Luzi, T, Costituzione di parte civile in sede di patteggiamento e dovere del giudice di liquidarne le spese, e, in dottrina, Gialuz, M., Patteggiamento e spese della parte civile, cit., 1120.
10 Cass. pen., 11.5.2004, n. 39626.
11 Cass., 4.11.2002, n. 18174. In dottrina, cfr. Marcolini, S., Il patteggiamento, cit., 214, secondo il quale la statuizione giudiziale deve essere analitica, cioè riferita alle singole voci, sia nell’interesse dell’imputato al controllo della onerosità della statuizione, sia nell’interesse della parte civile al controllo sul rispetto dei minimi tariffari. In una posizione differente, Cass. pen., 16.4.2010, n. 24790, secondo la quale l’imputato ricorrente deve dimostrare di avere interesse ad una puntuale liquidazione delle spese secondo le tariffe professionali allorquando l’entità delle stesse appare liquidata ictu oculi in misura assai contenuta. Per un caso di compensazione (giustificato sulla base del rilievo che la costituzione avvenuta dopo la richiesta ex art. 444 c.p.p. che, dunque, sarebbe mancante qualsiasi attività della parte civile che possa essere rifusa), cfr. Cass. pen., 6.12.2004, n. 2276 che ha ritenuto erronea la soluzione adottata in quanto siccome la parte civile può interloquire sulla richiesta di applicazione della pena, può valutare una pretesa a titolo di rimborso spese.
12 Per una ricostruzione dei vari interessi civili che possono essere introdotti nel processo penale, ci si permette rinviare a Diddi, A., L’impugnazione per gli interessi civili, Padova, 2011, 1 ss.
13 Tra le tante, Cass. pen., 3.2.2006, n. 7902; Cass. pen., 11.5.2004, n. 39626; Cass. pen., 30.4.1998, n. 2665; Cass. pen., 26.11.1991, n. 2556, in Riv. dir. proc., 1993, 613, con nota di Valentini, C., Il ruolo della parte civile nell’applicazione della pena su richiesta.
14 Così, Cass. pen., 21.3.2008, n. 14309; Cass. pen., 21.1.1999, n. 2815. Evidenzia chiaramente le posizioni della giurisprudenza e le conseguenze alle quali le stesse danno luogo, Geraci, R.M., L’appello contro la sentenza che applica la pena su richiesta, cit., 96. Per una compiuta ricostruzione del contrasto, Zappulla, A., Patteggiamento e impugnazione della condanna alle spese sostenute dalla parte civile, in Cass. pen., 2003, 3887.
15 Hanno seguito tale indirizzo, tra le tante, Cass. pen., 21.3.2008, n. 14309; Cass. pen., 27.9.2002, n. 35599; Cass. pen., 26.11.1998, n. 6375.
16 Cass. pen., S.U., 14.7.2011, n. 40288, in Proc. pen. e giust., 2012, fasc. 3, 51, con nota di Diddi, A., Va rinviata al giudice civile la decisione sulle spese da liquidare al danneggiato nella sentenza di patteggiamento annullata in parte qua?, e in Dir. pen. e processo, 2012, 28, con nota di Montagna, A., Impugnabilità sulle spese di parte civile della sentenza di patteggiamento. Sull’argomento, Squarcia, E., L’azione di danno nel processo penale, cit., 302 ss. e Valentini, C., Il ruolo della parte civile, cit., 625 ss.
17 Non hanno applicato l’art. 622 c.p.p. Cass. pen., 18.1.2011, n. 4136 e Cass. pen., 4.11.2010, n. 39208. Hanno, invece, disposto il rinvio al giudice civile, Cass. pen., 29.10.2009, n. 49493; Cass. pen., 20.3.2007, n. 17304; Cass. pen., 3.2.2006, n. 7902.
18 Così, Petrella, G., Le impugnazione nel processo penale, II, Milano, 1965, 529.
19 In tale senso, Marcolini, S, Il patteggiamento, cit., 214. Così, sul punto, anche Lavarini, B., Azione civile nel processo penale, Torino, 2009, 146; Bargi, A., Il ricorso per cassazione, in Gaito, A., a cura di, Le impugnazioni penali, II, Torino, 1998, 652. Contra, invece, Dinacci, R.F., Il giudizio di rinvio nel processo penale, Padova, 2002, 232; Zappulla A., Patteggiamento e impugnazione, cit., 3893.
20 Nel vigore del codice 1930, Petrella, G., Le impugnazioni nel processo penale, cit., II, 529.