patti successori
patti successòri locuz. sost. m. pl. – L’art. 458 del cod. civ., recante la rubrica «Divieto dei patti successori» stabilisce la nullità delle convenzioni «con cui taluno dispone della propria successione» (patti istitutivi), nonché di «ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta» (patti dispositivi), «o rinunzia ai medesimi» (patti rinunciativi o abdicativi). Il divieto, che costituisce espressione di un principio di ordine pubblico, tende a garantire la libertà e la revocabilità della volontà testamentaria (ambulatoria est voluntas usque ad extremum exitum) e a scongiurare il rischio che il beneficiario del patto possa favorire il verificarsi dell’evento della morte del de cuius. L’originario rigore del divieto risulta ora attenuato a seguito della emanazione della l. 14 febbraio 2006, n. 55, che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto del : istituto che consente di anticipare l’effetto successorio in relazione a specifici beni mediante un atto tra vivi di natura contrattuale.