pedofilia
pedofilìa s. f. – La legge 6 febbraio 2006 n. 38 recante «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet», entrata in vigore il 15 febbraio 2006 a integrazione di quanto già stabilito nella legislazione in materia, recava un inasprimento delle pene per il reato di p. e inseriva nuove figure di reato. Nel testo si stabiliva che chiunque avesse compiuto atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, sarebbe stato punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, e che nel caso in cui il fatto venisse commesso nei confronti di minore di età inferiore a 16 anni si sarebbe applicata la pena della reclusione da 2 a 5 anni. Se invece l’autore del fatto fosse stato minore di 18 anni si sarebbe applicata la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi, e chi avesse realizzato esibizioni pornografiche o prodotto materiale pornografico utilizzando minori di 18 anni o indotto a partecipare a esibizioni pornografiche sarebbe stato punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 25.822 a 258.228 euro. La legge puniva inoltre con la reclusione fino a 3 anni la detenzione, l’offerta o la cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico. Infine, la condanna o l’applicazione della pena per il reato di p. (a norma dell’art. 444 del cod. proc. pen.) prevedeva l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. La legge disponeva anche in materia di sfruttamento sessuale e pedopornografia a mezzo Internet, prevedendo che i fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica avrebbero dovuto segnalare al Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet (istituito presso il ministero dell’Interno) «le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonché a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti». Inoltre, i fornitori di connettività alla rete Internet, al fine di impedire l’accesso ai siti segnalati dal Centro, venivano obbligati a utilizzare strumenti di filtraggio. A integrazione dell’art. 17 l. 3 agosto 1998, n. 269, la legge del 2006 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, «l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia». A tale fine è autorizzata l’istituzione presso l’Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l’apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno». Il 12 luglio 2007 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, un documento con il quale i paesi aderenti si impegnavano ad adottare criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei rei, nonché per la tutela delle vittime: la Convenzione, aperta alla firma il 25 ottobre dello stesso anno a Lanzarote (e per questo è conosciuta anche come Convenzione di Lanzarote), è stata poi sottoscritta dall'Italia il 7 novembre. Al testo della Convenzione si è aggiunta, nel febbr. 2009, su rapporto dell’Italia, una serie di raccomandazioni del Parlamento europeo per lottare contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e contro la pedopornografia, attraverso l’inasprimento della normativa degli stati membri contro il grooming (adescamento online dei minori a scopo sessuale) e i gestori di forum pedofili, oltre a perseguire maggiormente il turismo sessuale e ampliare le circostanze aggravanti. Dopo tre anni di iter parlamentare, il 23 ott. 2012 è entrata in vigore la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, che si caratterizza per l'introduzione nel codice penale di due nuovi reati (adescamento di minorenni; istigazione a pratiche di p. e pedopornografia) e per l'ulteriore inasprimento delle pene contenute nella legge del 2006 (reclusione da 3 a 5 anni e multa da 15.000 a 150.000 euro per chi induce alla prostituzione un minorenne, oppure favorisce, organizza o controlla la prostituzione di un minorenne; reclusione da 1 a 6 anni e multa da 1.500 a 6.000 euro per chiunque compie atti sessuali con un minore fra i 14 e i 18 anni in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi; nel caso in cui il fatto venga commesso nei confronti di minore di età inferiore a 16 anni la pena è aumentata da un terzo alla metà; ecc.).
La pedofilia nella Chiesa. – Fin dai primi anni Novanta del secolo scorso le inchieste di alcuni giornali americani, specie a Boston, avevano messo in luce la presenza di chierici cattolici nello stuolo di criminali denunciati e condannati per crimini di violenza sessuale su minori. J. Berry (Lead us not into temptation: catholic priests and the sexual abuse of children,1992) e poi E. Burkett con F. Bruni (A gospel of shame: children, sexual abuse, and the catholic church, 1993) avevano denunciato questa fattispecie di abuso che risultava essere particolarmente tragico per un dato strutturale. Infatti, a differenza dei crimini commessi nei contesti familiari (circa il 99,7% dei casi) lo stupro di minorenni da parte dei chierici aveva trovato un atteggiamento incerto o indulgente da parte delle autorità ecclesiastiche, che di fatto avevano permesso l’iterazione del crimine e la moltiplicazione del numero delle vittime. In modo particolare l’arcivescovo di Boston, Bernard Law (ordinario dell’arcidiocesi dal 1984 e cardinale dal 1985) fu subito al centro di accuse importanti, diventate più forti quando – dopo le dimissioni dell’arcivescovo di Vienna, accusato di essere stato personalmente un molestatore di ragazzini – divenne percebile che il problema aveva dimensioni globali. Dopo le dimissioni di Law, il 13 dicembre 2002 – nominato però arciprete della basilica di Santa Maria Maggiore senza sanzioni canoniche di sorta – e soprattutto dopo l’elezione al papato di Benedetto XVI il tema è diventato centrale nel governo della Chiesa universale. Papa Ratzinger ha infatti aperto una campagna sempre più forte di sanzione del crimine: negli anni Novanta proprio la sua decisione, come prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, di far confluire a Roma i processi canonici contro i chierici aveva finito per far prevalere le usuali procedure e il favor rei in procedimenti dietro i quali stavano giganteschi tradimenti della fiducia e debolezze del governo episcopale; dopo l’inizio del pontificato Roma ha agito anche direttamente, come nel caso del fondatore dei Legionari di Cristo, Marcial Maciel, colpevole di delitti contro minori e contro i figli avuti da alcune religiose, ma soprattutto ha stabilito norme che incoraggiano la collaborazione fra i vescovi e le autorità giudiziarie secolari, per giungere nel minor tempo possibile alla sanzione dei delitti. Nella discussione sono entrati alcuni gesti personali di Benedetto XVI che fin dal suo viaggio in Australia del luglio 2008 ha voluto incontrare personalmente alcune vittime delle violenze sessuali e dire loro la «vergogna» della Chiesa e della sua suprema autorità. Sulla stampa, specie anglossassone, è stato invece il segreto confessionale e disciplinare a diventare oggetto di polemiche e di indagini, come quella promossa dal parlamento dello stato di Victoria in Australia per indagare sui delitti e sulla loro copertura. Sul lato ecclesiastico, però, episodi come la partecipazione del cardinale Law al conclave dell’aprile 2005 o una discussa dichiarazione del cardinale Tarcisio Bertone dell’aprile 2010 sul nesso da lui postulato fra omosessualità e pedofilia, hanno finito per mettere in ombra l’impegno repressivo e di collaborazione con le autorità di polizia che nel luglio 2010 ha aggiornato il motu proprio del 2001, Sacramentorum sanctitatis tutela, con le Normae de gravioribus delictis compiuti dai chierici le quali comportano la dismissione da quello stato clericale che favorisce indubbiamente il costituirsi di un clima di familiarità, parte essenziale per la consumazione del crimine.