PENSIONE (XXVI, p. 692)
Particolari modificazioni sono state apportate nel regime delle pensioni alle famiglie dei caduti, in favore dei mutilati per la causa nazionale (legge 31 dicembre 1934, n. 2068), nel trattamento agli ufficiali invalidi non riassunti in servizio (r. decr. legge 5 dicembre 1935, n. 2280), e per gli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni, infermità del personale militare e civile (r. decr. 24 ottobre 1935, n. 2075; e r. decr. legge 20 giugno 1935, n. 1117, con norme integrative in materia). Inoltre il r. decr. legge 12 dicembre 1935, n. 2255, ha disposto per il pagamento di pensioni e assegni ai richiamati alle armi; il r. decr. legge 9 luglio 1936, n. 1473, ha disciplinato il computo di tempo passato nella posizione di fuori organico, e il r. decr. legge 8 giugno 1936, n. 1298, quello del tempo trascorso dagli ufficiali del R. Esercito in posizione di fuori organico. Del trattamento di quiescenza del personale del catasto e dei servizî tecnici si è occupato il r. decr. 9 gennaio 1936, n. 268.
Riguardo ai limiti di età per il godimento del diritto alla pensione, è da ricordare il r. decr. legge 24 aprile 1935, n. 565, che dispose il collocamento a riposo al 70° anno di età del personale direttivo e integrante degli istituti d'istruzione, e dei professori degli istituti superiori. Infine con la legge 11 aprile 1938, n. 420, sono state apportate norme per regolare il cumulo degli stipendî e delle pensioni a carico dello stato. Per questo provvedimento i titolari di pensioni e di assegni anche temporanei, normali, diretti, liquidati a carico dello stato, che vengano riassunti in servizio statale e provvisti di stipendio, paga o retribuzione pensionabili, perdono il godimento della pensione o dell'assegno. Qualora la pensione o l'assegno sia più favorevole dello stipendio paga o retribuzione e del relativo supplemento di servizio attivo, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale, non utile alla pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti delle competenze anzidette.