• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

PERCOSSA

di Ottorino Vannini - Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)
  • Condividi

PERCOSSA

Ottorino Vannini

. Diritto. - La distinzione tra percossa e lesione personale (già conosciuta nel diritto germanico, ma non anche nel codice penale italiano del 1889, dove la percossa costituiva lesione personale lievissima) è oggi nettamente posta dal codice penale vigente (1930). Il delitto di percosse è previsto nell'articolo 581, che dispone: "Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila...". Questo delitto - come è detto nella relazione ministeriale (II, 667) - differisce da quello di lesione non tanto per la materialità dell'azione che può essere la stessa..., ma se ne distingue più propriamente per una condizione negativa, essendo elemento caratteristico del delitto di percosse, che dalle stesse non debbono essere derivate al soggetto passivo conseguenze morbose...". Nel delitto di percosse l'evento si riduce in una mera sensazione dolorosa che non lascia residuo di tracce organiche (es., un pugno, uno scappellotto, una frustata, ecc.).

Il delitto è doloso (volontà di percuotere senza cagionare malattia o altra alterazione organica); non è prevista la percossa colposa. Atti diretti subiettivamente soltanto a percuotere possono determinare responsabilità per lesione, magari gravissima (es., calcio a una donna incinta, con conseguente aborto) o per omicidio preterintenzionale (es., la vittima, per schivare un pugno, perde l'equilibrio, cade, batte la testa su un sasso sporgente e muore). La percossa può costituire ingiuria reale (uno schiaffo dato con intenzione di ingiuriare); nel qual caso i due delitti concorrono materialmente, non potendosi logicamente ammettere che la percossa assorba l'ingiuria (reato più gravemente punito) o che l'ingiuria sia egualmente punita quando oltre a costituire violazione dell'onore individuale, costituisca anche offesa alla individuale incolumità. Non si risponde del delitto di percosse in tutti quei casi nei quali (figure di reato complesso) la legge considera la violenza come elemento costitutivo (es., rapina) o come circostanza aggravante (es., art. 385) di un altro reato. Parimente non si risponde del delitto di percosse, quando sia commesso a causa di onore (cioè quando sia commesso contro il coniuge, la figlia o la sorella nell'atto in cui l'agente ne scopre la illegittima relazione carnale, e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia). Il delitto di percosse è perseguibile solo a querela della persona offesa.

Bibl.: E. Altavilla, Delitti contro la persona, in Trattato di diritto penale, coordinato a cura di E. Florian, Milano 1934, p. 56 segg.; V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, Torino 1936, VIII, p. 126 segg.

Vedi anche
Lesione personale Delitto consistente nel cagionare ad alcuno una lesione dalla quale derivi una malattia fisica o psichica (art. 582 c.Lesione personale). A seconda delle caratteristiche della malattia, la lesione può essere lieve, lievissima, grave o gravissima: nel primo caso la malattia non ha una durata superiore ... Rissa Lite violenta che degenera in scambio di percosse e talora anche con l’uso di armi. A norma dell’art. 588 c.p., commette reato chiunque partecipa a una rissa. Reato di pericolo necessariamente plurisogettivo (Reato), per essere penalmente rilevante deve tradursi in una mischia violenta tra persone che ... Ingiuria Delitto commesso da chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente, mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegni diretti alla persona offesa. È punito con la reclusione e con la multa e tali pene sono aumentate quando il fatto è commesso alla presenza di più persone ... colpa diritto 1. Diritto civile La lesione di un interesse giuridicamente tutelabile implica di regola responsabilità, sia se è prodotta dolosamente sia se è cagionata per colpa (art. 2043 colpacolpa). In tale settore del diritto la colpa assume maggiore rilevanza rispetto al dolo perché per il perfezionamento ...
Tag
  • LESIONE PERSONALE
  • DIRITTO PENALE
  • CODICE PENALE
  • TORINO
Altri risultati per PERCOSSA
  • Percosse
    Enciclopedia on line
    Delitto commesso da chiunque percuote taluno senza che dal fatto derivi una malattia nel corpo o nella mente. Ai fini della procedibilità è necessaria la querela della persona offesa (art. 581 c.p.). Tale fattispecie non si configura quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o ...
Vocabolario
percòssa
percossa percòssa s. f. [der. di percuotere, formato sul part. pass. percosso]. – 1. a. Colpo più o meno violento inferto da una persona a un’altra con le mani, con un bastone o con altro corpo contundente: era malconcio per le p. ricevute;...
percòsso
percosso percòsso agg. [lat. percussus]. – Part. pass. di percuotere, usato solitamente con valore verbale, seguito perciò da compl. d’agente o di causa efficiente, ma che talora può reggere altri complementi, oppure avere (per ellissi...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali