chance, perdita di
chance, pèrdita di <šãs ...> locuz. sost. f. – Intesa come possibilità attuale di perseguire un risultato favorevole, secondo la tesi più diffusa la c. è una entità, suscettibile di valutazione economica, che integra il patrimonio di un soggetto e la cui perdita determina un pregiudizio autonomamente risarcibile. La lesione della c. può derivare tanto dall'inadempimento di una obbligazione, quanto da un illecito extracontrattuale. La distinzione rileva, in particolare, con riguardo alla disciplina del danno prevedibile: soltanto nel primo caso, applicandosi l'art. 1225 del codice civile, la risarcibilità della lesione (non cagionata dolosamente dal debitore) postula la sua prevedibilità; esclusivamente in tale ipotesi, cioè, l'evento dannoso, costituito dal pregiudizio della possibilità favorevole, doveva risultare prevedibile ed evitabile dall'agente nel momento in cui è sorta l'obbligazione. Diversamente, qualora la lesione derivi da un illecito extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2056 del codice civile (che, nel rinviare espressamente alle disposizioni sull'inadempimento delle obbligazioni, esclude l'art. 1225) non opera il limite della sua prevedibilità al tempo del fatto pregiudizievole. Tra le voci di danno, che l’art. 1223 del codice civile impone di riparare in conseguenza dell’inadempimento di un’obbligazione o (attraverso il rinvio operato dal successivo art. 2056) del compimento di un atto illecito, la perdita di c. non si configura quale «mancato guadagno» o lucro cessante, ossia quale incremento patrimoniale che il soggetto avrebbe conseguito con il raggiungimento del risultato sperato. Essa, diversamente, è qualificata come «perdita subita» o danno emergente, vale a dire come pregiudizio dell'interesse alla conservazione di un bene già presente nel patrimonio del soggetto; ed è risarcibile, dunque, solo in quanto il pregiudizio sia attuale al momento del compimento del fatto lesivo. Resta fermo, peraltro, che il danno da perdita di c. può essere quantificato e liquidato esclusivamente in via equitativa, in ragione della maggiore o minore probabilità dell'occasione perduta.