perenzione
Cancellazione dalle scritture contabili di somme per le quali sia scaduto il termine massimo di conservazione in bilancio. Per il bilancio dello Stato i termini massimi di conservazione di somme nel conto dei residui sono stabiliti dalla legge di contabilità generale dello Stato (r.d. 2440/1923). Tali termini sono stati più volte modificati, con l’obiettivo di limitare progressivamente la formazione di residui. Da ultimo è intervenuta sulla materia la manovra correttiva di finanza pubblica adottata a luglio 2011, in base alla quale sia le spese correnti sia quelle in conto capitale possono essere mantenute in bilancio non oltre il secondo esercizio successivo a quello di iscrizione dello stanziamento originario. ● In precedenza, i termini di conservazione delle somme in conto capitale erano più ampi, considerando la maggiore lunghezza delle relative procedure di spesa.
La conservazione in bilancio di somme si riferisce in linea di principio a importi impegnati ma non ancora pagati; in via eccezionale per le sole spese in conto capitale è ammesso l’accantonamento di somme anche non ancora impegnate, non oltre però l’esercizio successivo a quello di riferimento. Si parla in tal caso dei cosiddetti residui impropri o di stanziamento.
La p. ha effetti puramente amministrativi, nel senso che comporta l’eliminazione delle somme dal bilancio ma non l’estinzione del credito che ai fini civilistici resta inalterato nei confronti dei soggetti aventi diritto al pagamento delle somme stesse. In caso di richiesta da parte del creditore, si provvede rimpinguando i pertinenti capitoli di spesa mediante prelievi da un apposito fondo di riserva previsto in bilancio.