perequazione
Attività amministrativa tesa a eliminare una discriminazione o uno svantaggio di natura fiscale, giuridica o pensionistica.
La locuzione p. tributaria individua la l. 25/1951, che ha riformato il sistema fiscale italiano, nota come riforma Vanoni (➔ anche Vanoni, Ezio; sistema fiscale). ● La p. urbanistica è un istituto del diritto amministrativo che consente di indennizzare un soggetto espropriato con il diritto a edificare in un’altra area.
Per p. pensionistica si intende un istituto previdenziale che rivaluta automaticamente i trattamenti pensionistici erogati dall’INPS (➔ anche pensione obbligatoria; parafiscalità) al fine di adeguare gli importi all’inflazione (l. 448/1998, art. 34). Il d.l. 210/2011 (cosiddetto decreto salva Italia), convertito dalla l. 214/2011, ha previsto il blocco della rivalutazione pensionistica, per il biennio 2012-13, per i trattamenti che eccedono la somma di 1402,26 euro.
Con l’espressione fondo di p. si indica, nel titolo V riformato della Costituzione italiana, un fondo di solidarietà interregionale (ex art. 119 Cost.). A seguito del decentramento amministrativo e dell’attuazione del federalismo fiscale, lo Stato ha progressivamente ridotto i trasferimenti pubblici alle Regioni; per garantire il mantenimento dei servizi pubblici essenziali (sanità, assistenza, trasporto pubblico locale) è stato previsto un fondo di p. alimentato dalla compartecipazione al gettito erariale, dalle addizionali applicate e dai tributi propri degli enti pubblici locali (d. legisl. 68/2011).