PERICOLO PUBBLICO, Stato di
Prima della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773 si distingueva tra stato d'assedio, determinato da disordini interni, e stato di guerra, determinato da necessità belliche. Questa legge non parla più di stato d'assedio, ma di stato di pericolo pubblico. E lo stato di guerra e lo stato di pericolo pubblico non differiscono che per l'autorità alla quale sono demandati i poteri straordinarî per la tutela dell'ordine; l'autorità provinciale di pubblica sicurezza nello stato di pericolo pubblico; l'autorità militare nello stato di guerra. Entrambi hanno per presupposto il pericolo di disordini: sono, pertanto, istituti di prevenzione e di repressione. V. guerra: Stato di guerra.