perizia psichiatrica
Consulenza psichiatrica messa a disposizione del giudice da persona esperta in materia di psicopatologia e igiene mentale nel campo psichiatrico – ossia dallo psichiatra forense – quando la decisione giudiziale debba essere determinata non solo da un processo logico d’interpretazione di una norma e dalla sua applicazione nel caso concreto, ma anche dall’accertamento di determinati fatti e dalla conoscenza di particolari nozioni tecniche nel campo psichiatrico. Nel processo penale la p. p. costituisce un mezzo di prova di cui il giudice può avvalersi, anche d’ufficio. Oggetto della p. p. può essere, per es., la capacità d’intendere e di volere dell’imputato, la sua condizione psicofisica al momento del fatto reato, o la sua capacità cognitiva di stare in giudizio, ossai di comprendere pienamente finalità e metodi del processo in cui è coinvolto. A eccezione di quanto è previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse p. p. per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Dopo la nomina con ordinanza motivata e il conferimento dell’incarico da parte del giudice, il perito può procedere immediatamente ai necessari accertamenti e rispondere ai quesiti con parere raccolto nel verbale; se non è possibile un’immediata risposta per la complessità dei quesiti, il perito può chiedere al giudice un termine e l’autorizzazione alla presentazione di una relazione scritta.