PERQUISIZIONE
. La perquisizione è un atto di coercizione, limitativo dei diritti di libertà personale e di libertà di domicilio del cittadino, destinato a facilitare la ricerca delle prove dei reati o dei loro autori. La perquisizione non è un mezzo di prova, ma un'operazione di ricerca delle prove, e più precisamente di ricerca di quella prova che può venire dal sequestro o dall'ispezione di cose pertinenti al reato. A seconda che l'operazione di ricerca della cosa si esegue sulla persona o nel domicilio, la perquisizione si dice personale (primo periodo dell'art. 332 e art. 334 del codice proc. pen.) o domiciliare (secondo periodo dell'art. 332, articoli 333 e 334 del cod. proc. pen.). La perquisizione personale si distingue dall'ispezione personale perché questa è un vero e proprio mezzo di prova che si concreta nella percezione diretta del giudice che verifica sulla persona tutto quanto possa avere relazione con le indagini processuali. La perquisizione, sia personale sia domiciliare, poiché si risolve, come si è detto, in una limitazione dei diritti fondamentali di libertà personale e di libertà domiciliare, trova nel codice di procedura penale una minuta disciplina, la quale ha per finalità di evitare che la perquisizione si compia senza giustificato motivo e di assicurare che sia contenuta nei limiti strettamente necessarî e sia eseguita, quando è possibile, col contraddittorio delle parti.
A tal fine è stabilito che l'ordine di perquisizione debba essere dato quando vi siano fondati motivi di sospetto; che l'ordine venga dato con decreto del giudice; che copia del decreto venga consegnata all'imputato e a chi abita o possiede il luogo in cui viene eseguita una perquisizione domiciliare; che non si possa cominciare la perquisizione in una abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa dopo un'ora dal tramonto e un'ora prima della levata del sole, salvo eccezione; che, se si ricerca una determinata cosa, il giudice, prima di procedere alla perquisizione personale, possa invitare la persona ad esibirla; che la perquisizione sul corpo della donna sia fatta eseguire da un'altra donna, quando ciò sia possibile e non importi ritardo o pregiudizio per le operazioni e che in ogni caso le perquisizioni personali devano essere eseguite separatamente e in modo che, nei limiti della possibilità, sia rispettato il pudore della donna; che il giudice proceda personalmente alla perquisizione e occorrendo si faccia assistere dalla forza pubblica, ma possa anche delegare col medesimo decreto un ufficiale di polizia giudiziaria. Le norme sono contenute nel capitolo V del titolo II del libro II del cod. di proc. pen. (articoli 332, 333, 334, 335 e 336) che riguarda l'istruzione formale, ma tali norme valgono anche nell'ipotesi che il Pubblico Ministero proceda a perquisizione, avvalendosi delle facoltà prevedute dalla prima parte dell'art. 391 dello stesso codice. Lo stesso è da dire se la perquisizione è ordinata nel dibattimento (art. 461).
La perquisizione rientra anche nell'attività di polizia giudiziaria (articolo 224) ed è espressamente preveduta in parecchie leggi speciali; così nell'art. 33 della legge finanziaria del 7 gennaio 1929, n. 4, nell'art. 78 legge doganale testo unico 1896, modificata dalla legge 20 novembre 1928, n. 2076, nell'art. 39 legge daziaria testo unico 1923, nell'art. 104 legge 21 gennaio 1929, n. 67 sui sali e tabacchi, nei testi unici 1924 sulla fabbricazione dell'acido acetico (art. 4), delle acque gazzose (art. 5), dei surrogati del caffè (art. 6), del gas e dell'energia elettrica (art. 11), degli organi d'illuminazione (art. 4), delle polveri piriche e degli esplodenti (art. 10), dello zucchero (art. 24).
Bibl.: A. Mayer, Augenscheinseinnahme und Durchsuchung, Breslavia 1911, pp. 9 e 10; E. Massari, Il processo penale nella nuova legislazione penale italiana, I, Napoli 1932, p. 366; D. De Martino, Comm. al nuovo codice di proced. pen., Milano 1932, p. 558; V. Manzini, Trattato di dir. process., Torino 1932, III, p. 530; G. Sabatini, Istit. di dir. process. pen., Napoli 1933, p. 228.