PERTINENZA
. È un concetto ignoto al diritto romano, di origine medievale e applicato non solo alle cose, ma anche ai diritti (decime, dazî, canoni), perfino ai diritti pubblici come la giurisdizione, che venne considerata quale pertinenza del feudo. Si svolse soprattutto per il bisogno di non separare dal fondo, nelle successioni distinte dei mobili e degli immobili e nelle esecuzioni forzose, gli istrumenti essenziali alla sua economia.
Si chiama pertinenza la cosa posta in durevole relazione di subordinazione con un'altra per servire al migliore uso, all'ordinamento e al compimento di questa, ma che conserva, cionostante, la propria individualità e autonomia. Così definendola, si cerca di differenziare il concetto di pertinenza non soltanto dal concetto di parte di cosa, ma anche dal concetto di cosa accessoria. L'esempio più cospicuo di pertinenza è dato dagli animali destinati alla coltura di un mondo e, in genere, dagl'immobili per destinazione (art. 413 cod. civ.). La differenza fondamentale fra cosa accessoria e pertinenza starebbe in ciò, che la prima, non essendo capace di proprietà separata, segue necessariamente la sorte della cosa principale, per modo che, alienata questa, s'intende alienata senz'altro; la seconda, invece, essendo capace di separata proprietà, non è legata necessariamente alla sorte giuridica della cosa principale, cosicché, per quanto compresa normalmente nell'alienazione di questa (art. 1471), può con patto esserne esclusa. Inoltre, mentre la cosa accessoria, in qualunque momento si formi, segue la sorte della cosa principale, la pertinenza, aggiuntasi dopo l'atto dispositivo, si deve ritenere non compresa anche se non espressamente eccettuata (art. 847 cod. civ.).
Nel concetto di pertinenza rientrano oggetti che per i Romani o erano partes rei o erano cose accessorie (come principalmente l'instrumentum fundi e l'instrumentum domus): nel suo valore logico e nella sua stessa pratica utilità, il concetto è stato da P. Bonfante vivacemente criticato.
Bibl.: J. Kohler, in Jahrb. f. die Dogmatik, ecc., XXVI (1878), p. 23 segg.; P. Sokolowski, Die Philosophie im Privatrecht, Halle 1902, I, p. 337; P. Bonfante, Corso di diritto romano, II, i, Roma 1926, p. 143 segg.; R. de Ruggiero, Istituzioni di dir. civ., 6ª ed., II, Messina 1933, p. 313 segg.