PERTINENZE (XXVI, p. 869)
Il codice civile abrogato ignorava il concetto di pertinenza; lo accoglie e lo disciplina il cod. civ. del 1942, agli art. 817, 818, 819, 667, 1477 e 2912 (cfr. anche art. 29, 246-248, 862, 863 cod. navigazione e art. 23 r. decr. 29 luglio 1927, n. 1443). Pertinenza è una cosa mobile che si presenta in relazione di cosa accessoria rispetto ad altra, che è principale ed è, di regola, cosa immobile (eccezioni: la nave e l'aeromobile). È pertinenza, in quanto sia destinata, in modo durevole, a servizio o ad ornamento di un'altra (principale), pur restandone separata, così da non perdere la propria individualità materiale, tanto che continua ad essere possibile oggetto di separati atti o rapporti giuridici. La relazione pertinenziale può essere creata dal proprietario della cosa principale o da chi è titolare di un diritto reale limitato su essa cosa principale. La pertinenza è, quindi, una qualità che la cosa acquista in date circostanze.
L'"ornamento" che la pertinenza può costituire rispetto alla cosa principale è dato dalle statue, dai quadri su tela e simili, rispetto agli edifizî e alle chiese; il "servizio" che, più in generale, la pertinenza rappresenta rispetto alla cosa principale, è dato da tutte le utilità che essa può dare; il caso principale è costituito dalle scorte vive (animali da tiro, da soma, da latte, da ingrasso) e dalle scorte morte (utensili o strumenti rurali, sementi, concimi e simili) del fondo agricolo.
Gli atti giuridici e i rapporti giuridici aventi ad oggetto la cosa principale, comprendono anche le pertinenze (salvo che sia diversamente disposto). Qui è la rilevanza giuridica della nozione di pertinenza; casi principali, nei quali si attua la regola testé enunciata, sono quelli del legato, della vendita e del pignoramento della cosa principale, i quali investono anche la pertinenza.
La destinazione di una cosa a pertinenza non pregiudica i diritti preesistenti dei terzi su di essa; ma quando la cosa principale è un immobile o una nave, un aeromobile o un autoveicolo, tali diritti non possono essere opposti ad altri terzi, che siano di buona fede, ove non risultino da scrittura privata, avente data certa anteriore.
La qualità di pertinenza cessa quando venga meno, per volontà del proprietario o per altra ragione, il rapporto rispetto alla cosa principale; tuttavia, la cessazione non è opponibile ai terzi, i quali abbiano, prima della cessazione, acquistato diritti sulla cosa principale.
Bibl.: M. D'Amelio, in Commentario da lui diretto. Libro della proprietà, Firenze 1942, p. 56 segg.; F. De Martino, in Commento del cod. civ., Libro terzo (della proprietà), Bologna-Roma 1945, p. 33 segg.