PESCA (XXVI, p. 922)
Legislazione e polizia della pesca (p. 924). - Riguardo all'ordinamento giuridico della pesca poche modificazioni e integrazioni sono state apportate al testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604.
Soprattutto importante è il r. decr. legge 27 febbraio 1936, n. 799, che impone ai titolari di diritti esclusivi di pesca nelle acque pubbliche interne varî obblighi, principalmente quello del razionale esercizio della pesca e dell'esecuzione, quando ciò sia necessario a giudizio del Ministero dell'agricoltura, di opere di miglioramento delle acque dal punto di vista ittico. Con la legge 20 giugno 1935, n. 1279, si è poi provveduto a una migliore disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce. Particolari norme per l'esercizio delle tonnare, tonnarelle e mugginare sono state dettate col r. decr. 27 febbraio 1936, n. 1029. Nuove disposizioni sono state infine emanate per favorire l'esercizio della pesca e le industrie e attività commerciali a essa connesse; la legge 3 giugno 1935, n. 1281, ha consentito agli istituti di credito agrario e alla Banca nazionale del lavoro di compiere operazioni di credito peschereccio, oltre che d'impianto e di miglioramento, anche di esercizio; altre agevolazioni tributarie sono state concesse, col r. decr. legge 31 dicembre 1936, n. 2411, per favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio.