PETIZIONE (XXVII, p. 3)
La Costituzione italiana 1° gennaio 1948, dedica alla materia l'articolo 50: "Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità".
Si è così inteso modificare profondamente il concetto ispiratore delle norme sancite in proposito dallo Statuto Albertino, per le quali ogni cittadino aveva facoltà di proporre alle Camere petizioni aventi per oggetto la denuncia di eventuali abusi o anche la rappresentazione di casi personali. Al cittadino, infatti, sono aperte numerose altre vie per la tutela dei proprî diritti o interessi, quali i ricorsi alle autorità amministrative, allo stesso capo dello stato, ecc. Oggi, quindi, il diritto di proporre petizioni al parlamento esula da fini prettamente particolaristici e privatistici per assurgere a scopi di carattere nettamente pubblicistico.