D'AVACK, Pietro Agostino
Nacque a Roma il 4 genn. 1905 da antica famiglia di origine armena insediata nella capitale pontificia fin dal sec. XVIII.
Il padre, Giulio, esercitava l'avvocatura ed era amministratore di grandi patrimoni; la madre, Maria Jacoucci, era figlia di Virginio (Roma 1852-ivi 1933, figlio di Publio e di Maria Rosa Pieraldi), personaggio di rilievo nello schieramento cattolico romano, avvocato dei Sacro Concistoro dal 1904, che sarà il primo o promotore di giustizia" del tribunale di prima istanza dello Stato della Città del Vaticano, istituito dopo il trattato del Laterano. Il D. fu primogenito dei loro cinque figli (Federigo, Carlo, Teresa sposata Mazzetti di Pietralata, Clotilde moglie di Antonio Berliri; un cugino, Giuseppe d'Avack, fu per molti anni vescovo di Camerino).
Seguì gli studi classici all'istituto Massimo dei gesuiti, dove conseguì la maturità nella sessione del 1923. Si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza dell'università di Roma dove si laureò, con il massimo dei voti, il 10 dic. 1927 discutendo una tesi di laurea in diritto ecclesiastico, relatore il sen. Francesco Scaduto. Se da questo, che lo scelse subito come assistente, venne avviato alla carriera universitaria, si deve all'influenza dell'avo matemo, Jacoucci, la scelta professionale dell'avvocatura rotale. Nel novembre 1924 aveva conseguito il "baccalaureato" in diritto canonico, materia nella quale si laureò nella pontificia università Lateranense il 12 luglio 1927; iscritto dall'8 genn. 1929 all'albo degli avvocati e procuratori di Roma, venne ammesso, il 17 nov. 1930, a quello degli avvocati della Sacra romana Rota.
Assistente volontario nell'università di Roma dal dicembre 1927 al 31 ott. '33 per il gruppo di discipline "pubblicistiche" della facoltà giuridica, ottenne il 20 dic. 1932 la libera docenza in diritto ecclesiastico da una commissione composta da Mattia Moresco, Giannino Ferrari e Gaspare Ambrosini. Negli anni accademici 1932-33 e 1933-34 tenne un corso libero pareggiato di diritto ecclesiastico nella facoltà di giurisprudenza.
Il programma del corso rivela un deciso impegno del giovane docente verso una diversa sistemazione della disciplina che desse nuovo rilievo a tematiche precedentemente riservate alla competenza di altri settori della scienza giuridica (tipico il caso del diritto matrimoniale) e che, quindi, consentisse una articolazione dell'insegnamento tale da valorizzare i reali centri d'interesse di una materia che dalla legislazione di derivazione lateranense aveva ricevuto profonde spinte di rinnovamento. Dopo una introduzione sugli accordi del 1929, la prima parte del corso affrontava il tema della S. Sede e del nuovo Stato vaticano, la seconda le varie questioni connesse con la condizione giuridica della Chiesa cattolica, la terza le persone e gli uffici ecclesiastici 1 la quarta gli istituti ecclesiastici, la quinta il confessionismo scolastico e la tematica matrimoniale. Concludeva il corse un'ampia appendice sulla disciplina giuridica dei culti diversi dal cattolico.
A questi anni risalgono la ricerca sulle Chiese palatine (1929), e le prime articolate indagini di diritto matrimoniale che confluiscono nelle monografie La base giuridica del nuovo diritto matrimoniale concordatario (Roma 1932) e Il diritto matrimoniale dei culti acattolici (ibid. 1933).
Vincitore del concorso per la cattedra di diritto ecclesiastico, venne nominato professore straordinario di tale materia nella facoltà giuridica di Ferrara dal V dic. 1933. Dal 29 ott. 1935 fu trasferito d'ufficio con il suo consenso alla facoltà di giurisprudenza di Firenze presso la quale già dall'anno accademico 1934-35 aveva impartito per incarico l'insegnamento del diritto ecclesiastico. A Firenze pubblicò, nel 1934, il suo primo Corso di diritto ecclesiastico.
La commissione giudicatrice (Checchini, Del Giudice, Jemolo) lo propose, il 18marzo del 1937, per la promozione a professore ordinario con un lusinghiero giudizio, mettendone in luce "chiarezza e perspicuità di idee, sano spirito critico e felici attitudini costruttive", sottolineando il merito di avere sempre presente "il diverso spirito del diritto dello Stato e di quello della Chiesa", mentre mostrava, peraltro, "padronanza più completa del diritto Pubblico ecclesiastico che di quello statale e dell'intemazionale" (Bollettino ufficiale del Ministero dell'Educazione Nazionale, parte II, 1° luglio 1937, n. 26).
Tra gli scritti pubblicati nel triennio e sottoposti al giudizio di ordinariato vanno ricordati quello sulla natura giuridica dei concordati (1936) - un tema che verrà più volte ripreso ed approfondito - e l'ampio volume Chiesa, S. Sede e Città del Vaticano nel jus publicum ecclestasticum, apparso a Firenze nel 1937. Iscritto al Partito nazionale fascista dal 21 aprile del 1927, prestò il prescritto giuramento al re e al regime fascista il 19 dicembre del 1933. Il 29 febbr. 1940 sposò, in Assisi, Emma Gambicorti (nata a Siena il 28 febbr. 1907, figlia di Giuseppe e di Nella Sapori); dal matrimonio nacquero due figli, Massimo (nato il 20 ag. 1941) e Lorenzo (nato il 30 sett. 1943). Il 2 giugno del '40 venne richiamato alle armi con il grado di tenente del commissariato aeronautico.
Nel '38 apparve a Firenze la prima edizione di quella che sarà una delle sue opere fondamentali e che, dopo una seconda edizione del '40, verrà edita in versione definitiva e integralmente rinnovata nel 1952: Cause di nullità e di divorzio nel diritto matrimoniale canonico. Un'opera che, certamente connessa con i suoi paralleli interessi professionali, costituisce un felice banco di prova del metodo con cui i canonisti delle università statali rivisitavano tematiche nelle quali i canonisti di Curia o delle università pontificie trascuravano frequentemente i confini tra diritto e teologia.
Nel 1939 il D. promosse con Pio Fedele, professore a Perugia, che ne assumerà la direzione, la rivista Archivio di diritto ecclesiastico, una rivista che, nella sua breve ma intensa esistenza (terminerà alla fine del '43), segna un momento centrale del dibattito metodologico contemporaneo sullo studio del diritto canonico. Nel dibattito il D. interverrà sia per riaffermare l'utilità di un impiego consapevole della dogmatica secolare (in Il Diritto ecclesiastico, LIV [1943] 3 pp. 157 ss.), sia per polemizzare con il Fedele sulla assunzione a fine supremo di un sistema di diritto di un fattore metagiuridico, come la salvezza delle anime, che non poteva, almeno tecnicamente, esaurire "la giuridicità di ogni istituto" (Archivio di diritto ecclesiastico, V [1943], p. 134).
L'importanza dell'Archivio nel cui comitato scientifico comparivano i più noti studiosi italiani di diritto ecclesiastico e canonico senza distinzione di orientamenti ideologici o dottrinali - risiede anche nella rivendicazione, di cui si rendeva interprete nella Presentazione delprimo fascicolo il genovese Mattia Moresco, della maturità scientifica ed accademica del diritto ecclesiastico italiano che appunto nella nuova rivista doveva trovare una sede diversa da quella, più orientata verso gli interessi degli ambienti forensi, dell'antica rivista Il Dirittoecclesiastico.
Tra il '42 e il '44, però, fu proprio il D. con Petroncelli, professore a Catania (e - più tardi - con Scavo Lombardo, docente a Messina) ad assumere la direzione de IlDiritto ecclesiastico, direzione che manterrà per circa un quarantennio insieme a questi colleghi. Tra i numerosi scritti degli anni Quaranta vanno ricordati quelli sul problema della fecondazione artificiale nella dottrina canonistica (in IlDiritto ecclesiastico, LX [1949], pp. 318 ss.) e sulla Copula perfecta e la consummatio coniugi nelle fonti e nella dottrina canonistica classica (in Rivista italiana per le scienze giuridiche, s. 3, III [1949] 3 pp. 163 ss.) e l'analisi dell'art. 7 della costituzione della Repubblica apparsa nel Commentario sistematico alla Costituzione diretto da P. Calamandrei e A. Levi (I, 1950, pp. 100 ss.), che costituì uno dei punti di partenza del più che trentennale dibattito sul problema delle antinomie tra patti del Laterano e principi costituzionali. Un problema al quale il D. darà successivi, numerosi contributi.
Dal 1° nov. 1955 venne chiamato, come successore di V. Del Giudice, alla cattedra di diritto canonico nell'università di Roma, dopo un serrato confronto con C. Magni, professore a Milano. L'inizio dell'insegnamento romano coincise con la pubblicazione, nel '56 e nel '59, dei primi due volumi dei Corso di diritto canonico (Milano) rispettivamente dedicati alla "Introduzione sistematica" ed al "Matrimonio". Ad essi si riallaccerà il primo volume - dedicato alla teoria generale del diritto della Chiesa - di un rinnovato Trattato di diritto canonico, rimasto incompiuto, che apparirà a Milano nel 1980.
Se il corso, come si precisava, era nato per la scuola e ad essa restava fondamentalmente destinato, lo scopo che con esso l'autore perseguiva era quello di un "primo modesto tentativo per dare al diritto della Chiesa una impostazione e sistemazione veramente giuridiche e moderne, che si distacchino dai consueti schemi e trattazioni tradizionali". L'indiretto riferimento alla canonistica curiale diventa più esplicito nel capitolo dedicato a rivendicare l'importanza dell'insegnamento canonistico nelle università statali in cortese polemica con coloro che avrebbero voluto limitarne la diffusione in quanto materia già ampiamente studiata ed insegnata nei seminari e negli atenei pontifici. Richiamandosi alle istruzioni della Congregazione vaticana dei seminari e degli studi che, imponendo uno studio meramente esegetico della codificazione, conferivano all'insegnamento un carattere di "avviamento professionale", il D. rivendicava il ruolo del diritto canonico nelle università statali come componente essenziale della "formazione giuridica". Una formazione che, quindi, deve prescindere dall'"interesse fideistico" degli studenti. Una posizione, questa, di netta svolta nell'impostazione dell'insegnamento nell'ateneo romano dove il suo predecessore, Del Giudice, aveva ribadito, ancora nell'edizione del 1953 delle sue Nozioni di diritto canonico - il più diffuso dei corsi universitari statali della disciplina -, che lo studio della materia andava fatto con "senso-eologico", cioè con "capacità di compenetrazione, per inclinazione e partecipazione dell'animo", e che, quindi, "se è vero che chi ama comprende, è tanto piùvero che l'aderenza spirituale alla verità cattolica... è condizione per la conoscenza profonda del diritto canonico" (p. 16).
In questo periodo il D. si trovò coinvolto, come difensore, a fianco di G. C. Delitala, nel processo al vescovo di Prato P. Fiordelli che si concluse, in prima istanza, con la clamorosa condanna del prelato, rinviato a giudizio, nel giugno 1957, per rispondere del reato di diffamazione aggravata in danno di due cittadini pratesi che avevano contratto matrimonio civile e che erano stati classificati, in una lettera pubblica del vescovo. "pubblici concubini" e "pubblici peccatori", per aver iniziato non un matrimonio ma "uno scandaloso concubinato". I suoi interessi di ricerca continuavano comunque, a muoversi essenzialmente intorno al diritto canonico fino a quando, con il 10 nov. 1962, il D. succedette ad A. C. Jernolo, posto fuori ruolo per limiti d'età, sulla cattedra di diritto ecclesiastico che era stata del suo maestro F. Scaduto.
Coincise con il nuovo insegnamento la rielaborazione dei corsi fiorentini nelle Lezioni di diritto ecclesiastico italiano (Milano 1963) che verranno in seguito trasformate nelle edizioni (ibid.) del Trattato del 1964, del 1969 e del 1978, del quale nel 1980 apparirà una ulteriore più ricca e più ampia versione con il sottotitolo Introduzione sistematica generale.
Nel clima di discussione che coinvolse, in quegli anni, tutte le discipline giuridiche, i corsi del D. sono particolarmente rappresentativi della tendenza "orientata a ricercare i presupposti di un rinnovamento della disciplina - ed in particolare dei corsi e manuali -nell'approfondimento dei suoi profili generali e soprattutto costituzionali" (Ferrari, Ideologia, pp. 186 s.): alle tradizionali tema-' tiche proprie dei manuali precedenti la costituzione, il D. aggiunse un'ampia sezione dedicata alla libertà religiosa - che aveva già fatto oggetto delle dispense dell'anno 1964-65 con il titolo Il problema storico-giuridico della libertà religiosa, rivedute, ampliate e ristampate nel '66 per l'anno accademico successivo - e una attenta ricostruzione dei diversi sistemi di relazioni tra Chiesa e Stati. Il piùdeciso accento "sul tema dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa" (ibid.) appare la principale caratteristica delle ultime due edizioni del Trattato che affrontano anche temi di particolare attualità come quello dei rapporti tra Stato e confessioni diverse dalla cattolica e quello del magistero conciliare del Vaticano Il in tema di libertà religiosa e di relazioni Chiesa-Stati. Si tratta, comunque, di una dimensione tradizionale volta ad offrire nozioni dogmatiche e definizioni concluse, piùche a porre problemi, magari non risolti, nei loro principali termini, lasciando agli studenti un maggiore autonomo spazio ricostruttivo.
Nel periodo 10 marzo-31 maggio 1967 il ministro dell'Interno, Taviani, affidò ad una commissione composta dal D., da G. Landi, P. Gismondi e T. Mauro il compito di "avviare studi inerenti l'applicazione dei patti lateranensi".
E al tema, diventato attuale con le deliberazioni parlamentari del 1967, il D. farà tempestivamente dedicare un volume di studi redatti dai collaboratori alla sua cattedra (Studi per la revisione del Concordato, Padova 1970), al quale premetterà un saggio introduttivo in cui, riprendendo alcuni spunti di uno scritto dei '62, sono illustrate le sue preferenze teoriche per un sistema separatista e la sua disponibilità per un sistema pattizio, adeguato alla costituzione e al Vaticano II, nel quale "siano garantiti e potenziati non più privilegi dello Stato alla Chiesa o iura maiestatica statali, ma i diritti fondamentali della personalità", in particolare il diritto di libertà religiosa.
Il 13 nov. 1967 venne eletto rettore dell'università di Roma, succedendo a Gaetano Martino; carica alla quale verra confermato nel 1970 e che conserverà fino al 31 ott. 1973. Erano gli anni della "contestazione" e della guerriglia universitaria che a Roma aveva avuto un precedente, sotto il rettorato Papi, nei disordini seguiti all'uccisione dello studente Paolo Rossi. Il fallimento della riforma universitaria rese ancora più critica la situazione che giunse allo scontro aperto tra autorità accademiche e movimento studentesco, all'occupazione di alcune facoltà, all'arrivo della polizia nella cinta dell'ateneo, alla stessa "serrata" dell'università.
Il rettore pilotò la crisi con notevoli capacità e reagì duramente, in una conferenza stampa dell'8 marzo '68, contro quei politici e quei giornali che lo avevano accusato di aver rifiutato ogni colloquio con gli studenti e di aver chiesto l'intervento della polizia quando la situazione si stava gradatamente normalizzando. In realtà il drammatico aggravarsi degli scontri, in una città universitaria "abitata" da oltre settantamila studenti, nei giorni 28 e 29 febbr. '68, la "liberazione" e successiva "rioccupazione" della facoltà di giurisprudenza da parte di studenti provenienti dalla facoltà di lettere, i conflitti nella facoltà di architettura, lo stesso irrigidimento del Senato accademico, indussero il rettore a chiedere il deciso intervento delle forze dell'Ordine, preannunciato, in un discorso sulla scalinata del rettorato, dallo stesso D'Avack.
Conclusa la non facile esperienza del governo dell'ateneo romano, venne posto fuori ruolo., per raggiunti limiti d'età, il 10 nov. 1975, e a riposo il 31 ott. '80. Il 6 giugno 1981 veniva nominato professore emerito di diritto ecclesiastico.
Morì a Roma il 6 giugno 1982.
In questi ultimi dieci anni vivissima rimaneva la sua attività di studioso - con particolare impegno verso i problemi di riforma dei patti lateranensi - e di presidente dell'Associazione internazionale di diritto canonico della quale era stato, all'indomani del Vaticano II uno dei fondatori. La sua sapiente libertà di spirito lo portò anche in diretta polemica con il pontefice Paolo VI. Parlando in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, nel gennaio 1974, del tribunale ecclesiastico di Roma, non esitò a criticare pubblicamente, alla presenza del cardinale vicario Poletti, dal punto di vista giuridico, l'assetto normativo del matrimonio canonico. Un settimana dopo, nel discorso annuale alla Sacra Rota, Paolo VI non esitò a dichiarare la sua sorpresa per le critiche espresse da un giurista cattolico in una sede e in una occasione "quante altre mai degne di più riverente ed obiettivo linguaggio". La replica non si fece attendere: parlando ad alcuni giornalisti il D. ammise di avere un po' esagerato nella forma ma confermò il suo giudizio negativo ("decrepito, anacronistico") sul diritto matrimoniale della Chiesa. Nel discorso con cui ringraziava per l'avvenuta consegna dei quattro volumi di studi in suo onore, presentati da un gruppo di colleghi in Campidoglio il 6 ott. 1977, ribadì la sua posizione sui futuri rapporti tra Chiesa e Stato e sulla funzione del diritto ecclesiastico, destinato a favorire, appunto, la sostituzione del regime concordatario con un regime separatista "impostato e retto sui fondamentali principi e diritti di libertà religiosa e civile della persona umana", informato alla collaborazione "comunitaria" tra Stato e Chiesa, senza più "normative speciali bilaterali su basi istituzionali e verticistiche" (Il Diritto ecclesiastico, LXXXVIII [1977], pp. 522 s.). Uomo di larga cultura giuridica, storica e letteraria, esperto di pittura contemporanea e di antiquariato, bibliofilo e amante dei libri rari, aveva costituito una ricchissima e straordinaria biblioteca.
Forbito ed elegante oratore, cordialissimo nel tratto, era animato del fine ed innato humour delle vecchie famiglie romane. Alla produzione scientifica affiancò una intensa attività pubblicistica su alcuni dei maggiori quotidiani (IlTempo, Il Giornale nuovo, Corriere della sera). La sua opera di canonista e studioso delle relazioni Stato-Chiesa ha avuto una particolare influenza sullo sviluppo della scienza del diritto canonico ed ecclesiastico in Spagna.
Fonti e Bibl.: Roma, Archivio d. Università degli studi, Personale, fascicolo D'Avack P. A.; C. Bo, Ricordo di P. A. D., in Corriere della sera, 7 giugno 1982; F. Finocchiaro, Antiche e recenti prospettive di studio del diritto eccles., in Il Diritto eccles., LXXI (1960), I, pp. 233-58; G. Catalano, La problematica del diritto ecclesiatico ai tempi di F. Scaduto e ai nostri giorni, ibid., LXXVI (1965), pp. 20-57; A.de la Hera, La ciencia del derecho eclesiastico en Italia, in Studi in onore di P. A. D., I, Milano 1976, pp. 971-1005; P.Gismondi, La dottrina di D. e le disc. ecclesiasticistiche, in Il Diritto eccles., LXXXVIII (1977), pp. 518-24; A. C. Jemolo, Lezioni di diritto eccles., Milano 1979, pp. 123 ss.; S. Ferrari, Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano, Milano 1979, pp. 180 ss.; G. Catalano, Brevi considerazioni sulla problematica metodologica del diritto ecclesiastico civile, in Studi in onore di U. Gualazzini, I, Milano 1981, pp. 299-308.