BOATTIERI, Pietro
Nacque a Bologna, da Paolo di Gerardo e da Giulietta di Biagio Magarotti, probabilmente attorno al 1260, dato che nel 1285 è iscritto nella matricola dei notai del Comune di Bologna. Dal 1286 al 1334 - attraverso gli studi di Sarti, Gaudenzi, Zanelli e Zaccagnini - siamo informati di numerosi documenti che lo riguardano, alcuni relativi alla sua famiglia, altri, numerosissimi, alla sua attività professionale, altri alle poche cariche pubbliche che ebbe occasione di ricoprire, ed altri infine, ovviamente i più interessanti, al suo magistero di retorica e notariato.
L'attività professionale inizia dal 1286; fino dal 1290 risulta sposato con una Richelda del fu Andreolo; il 4 febbr. 1295, davanti alle più alte magistrature cittadine, viene composta una lite fra la sua casata e quelle dei Ricci e degli Albiroli; altra lite fra il B. e Barnaba di Viviano delle Valli viene composta nel 1298. Nel 1293, con la qualifica di giudice, è ufficiale al disco dei banditi, ed ancora è giudice nella terra bolognese di Casio nel 1300, attività che solo occasionalmente, e nei primi tempi, intervalla all'esercizio della professione ed alla pratica dell'insegnamento. Il testamento della madre, del 2 ag. 1303, dà notizie sulla composizione della famiglia di origine del B., nonché di due suoi figli, Paolo e Nicola; il padre era morto poco prima, dato che un precedente testamento della madre, del 1293, lo ricorda come ancora vivente in tale anno. Nel 1303 è del Consiglio del popolo per la Società delle spade; nel 1304 è di nuovo del Consiglio per la Società dei leoni; in quello stesso 1304 è dei sapienti, cui viene commessa la compilazione dello statuto della Società dei notai che entrerà in vigore nel 1305; da un documento del 27 marzo 1308 siamo informati che il B. aveva trasferito il domicilio nella casa degli eredi di Guglielmo Rombodevino, situata "in capella Sancte Crucis", verosimilmente per utilizzare i locali nei quali già aveva esercitato la professione questo giurista; l'11 nov. 1311, evidentemente per la medesima ragione, affitta dalla Società dei notai i locali in cui aveva tenuto scuola Martino Silimani, situati in Piazza Maggiore.
Peraltro il suo magistero di retorica e notariato era già iniziato nell'ultimo decennio del sec. XIII, e proseguì in Bologna per lo meno fino al terzo decennio del sec. XIV. È del 4 sett. 1294 un contratto di locazione d'opera (Sarti, II, pp. 75-76) stipulato fra il B. e Cabrino Seregnani da Cremona, per il quale questi s'impegna a leggere le Istituzioni, nel testo e nella glossa di Accursio, nelle scuole del Boattieri. Risulta così documentata l'abitudine del B. di utilizzare dei repetitores in iure per la parte istituzionale. A questo atto, che è dei primi tempi del suo insegnamento, fa riscontro un altro documento (Zaccagnini, Giovanni di Bonandrea, pp. 195-196) del 1321, e cioè della tarda maturità, comprendente una supplica rivolta alle magistrature cittadine dagli studenti di notariato bolognesi e forestieri, i quali lamentano la sottrazione degli esemplari (peciae) delle opere del B., operata da quei repetitores che si erano trasferiti a Siena a seguito dei noti contrasti fra Comune ed università, e chiedono che vengano tirate nuove peciae delle opere del maestro, ricavandole dai suoi stessi originali.
Le ultime notizie sulla vita del B., che ancora nel 1319 era stato del Consiglio del popolo di Bologna, ci provengono da una fonte non bolognese, e fanno pensare ad un suo allontanamento dalla città a seguito dei torbidi che nel luglio del 1334 avevano portato alla cacciata del legato pontificio Bertrando del Poggetto. Si tratta di una delibera consiliare pistoiese del 25 agosto di quell'anno comprendente la proposta indirizzata al vecchio maestro di assumere l'insegnamento di retorica e notariato in quella città; l'anno successivo, tuttavia, tale insegnamento fu ricoperto in Pistoia da altri.
All'informazione documentaria sul B., abbastanza ampia e soddisfacente, fatta eccezione per le vicende dell'ultimo decennio della vita, fa riscontro una informazione filologica scarsissima nei confronti delle opere, specie per quanto riguarda quelle di notariato. Fra i molti cataloghi, peraltro puramente congetturali ed informativi, che sono stati tentati dal Savigny allo Zaccagnini, la cosa migliore, forse, è ancora quella di rifarsi al citato documento del 1321, e precisamente al passo in cui vengono indicate, nella supplica degli studenti di notariato, le opere del maestro delle quali si chiede che vengano riprodotti nuovi esemplari: "...cum dominus P. de B... plures composuerit libros, scilicet Lecturam super contractibus et pactis,Auroram novellam et Libellum de ordine iudiciorum, qui libri sunt declaratio totius artis notarie, item quemdam composuerit Librum super nobilissima dictaminis arte, et eum Super modum aringandi tam licteraliter quam vulgariter".
Di questi testi, ivi compresa quella Expositio in Summam Rolandini, nuovo apparato del testo rolandiniano che pure è inserito nella seconda parte di tutte le edizioni della Summa totius artis notariae, da quelle veneziane del 1498 e 1500 in avanti (Besta), l'unico del quale si abbia una certa informazione è l'ultimo, attraverso le notizie fornite dallo Zaccagnini (Le epistole) sul codice Magliabechiano II IV 312, ed in particolare sulla parte di questo codice compresa fra la carta 48 e la 104v. Si tratta di una raccolta di circa duecento lettere latine e volgari (183 secondo Zaccagnini, che peraltro raggruppa alcuni tipi di epistole in uno), di contenuto diverso ed evidentemente intese alla formazione del notaio cancelliere, non disposte in ordine cronologico ma tendenzialmente raggruppate per argomento, intervallate a brani di ars dictandi (così a c. 96 de cursibus, a c. 96v de silepsi, a c. 99v de zeumate e quindi de appositione, de sinedoche, de antitesi fino a c. 102r) ed introdotte da un incipit che intitola la raccolta Rosa novella super arte dictaminis e la attribuisce al Boattieri.
La stretta aderenza fra retorica e notariato, non nuova per la scuola bolognese ma particolarmente accentuata nel B., corrisponde ad un momento in cui la preparazione del notaio tende ad estendersi dall'ambito professionale propriamente detto a quello politico-cancelleresco. Il suo insegnamento, stando alle notizie che si hanno sulla vita e sulle opere, ci risulterebbe così articolato su tre punti: un corso propedeutico tendente a fornire le nozioni fondamentali del diritto, di regola tenuto da un repetitor leggista e fondato sulla lettura delle Istituzioni nel testo e nella glossa di Accursio, la quale ultima aveva la funzione di additare allo studente i canali di congiunzione fra questo testo e le altre parti del Corpus Iuris; un corso di arte dello scrivere (ars dictandi) tanto in latino quanto in volgare ("tam litteraliter quam vulgariter") basato su un testo teorico-scolastico (quale quello del B. compreso nel cod. B 132 sup. dell'Ambrosiana) nonché sulla lettura di una raccolta di epistole (tale la Rosa del cod. Magliabechiano), opportunamente scelte per meglio formare la cultura del notaio e avviarlo alla pratica multiforme del servizio di cancelleria; il corso fondamentale di notariato, anche questo come il precedente tenuto direttamente dal maestro, basato sulla lettura del testo di Rolandino appoggiato da quella expositio dello stesso B. (Aurora Novella perché Aurora era la glossa dello stesso Rolandino) che ritroviamo in tutte le edizioni cinquecentesche della Summa. Quest'ultima parte del corso, ovviamente la più impegnativa, a livello della teorica del notariato, e cioè del Tractatus Notularum di Rolandino, dava accesso alla Lectura super contractibus et pactis dello stesso B., così come, a livello del libro IX del formulario rolandiniano, dava adito al De ordine iudiciorum, aggiornamento del testo classico alle mutate esigenze della procedura, che costituiva una preoccupazione costante della libellistica.
Bibl.: M. Sarti-M. Fattorini, De claris Archigymnasii Bononiensis professoribus, Bologna 1769-1772, I, pp. 245, 425; II, p. 110; G. Fantuzzi, Not. degli scrittori bolognesi, II, Bologna 1782, p. 203-205; F. K. von Savigny, Geschichte des romischen Rechts im Mittelalter, V, Heidelberg 1850, pp. 553-555; A. M. von Bethmann Hollweg, Der Civiliprozessess des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung, VI, Bonn 1874, pp. 193-194; F. Novati, La giovinezza di C. Salutati, Torino1888, p. 52; Id., Di un'"ars punctandi" erroneamente attribuita a F. Petrarca, in Rendic. del R. Ist. lombardo di scienze e lettere, s. 2, XLII (1909), pp. 83-88, con un saggio della Rosa del B. (rubrica de punctis) ricavato dal codice dell'Ambrosiana B 132 sup., c. 2 A-B, alle pp. 113-115; A. Gaudenzi, Statuti delle Società del Popolo di Bologna, Roma 1888-1896, in Fonti per la storia d'Italia, II, pp. XXIII-XXIV; A. Zanelli, Del pubblico insegnamento in Pistoia dal XIV al XVI sec., Roma 1900, p. 16; G. Zaccagnini, Not. ed app. per la storia lett. del sec. XIV, in Giorn. stor. della lett. ital., LXVI (1915), pp. 323-328; Id., Giovanni di Bonandrea dettatore e rimatore…, in Studi e mem. per la storia dell'Univ. di Bologna, s. 1, V (1920), pp. 163-165 e 195-196; Id., Le epistole in latino ed in volgare di P. de' B., ibid., VIII (1924), pp. 211-248; E. Besta, Le fonti, in Storia del diritto italiano, a cura di P. del Giudice, I, 2, Milano 1925, p. 830; F. Schneider, Untersuchungen zur italienischen Verfassungsgeschichte, II, Staufisches aus der Formelsammlung des P. de B., in Quellen und Forschungen aus italien. Archiven, XVIII (1926), pp. 191-273.