PIGNORAMENTO
. Nella terminologia del cod. proc. civ. del 1942 si chiama pignoramento tanto quello di cose mobili, quanto degl'immobili. Il nuovo codice, distinguendo nell'ambito dell'espropriazione mobiliare l'espropriazione presso il debitore da quella presso terzi, fornisce nuovi criterî per chiarire l'area di applicazione dell'espropriazione presso il debitore. L'art. 513 fa tre ipotesi: 1) cose da pignorare che si trovano nella casa d'abitazione del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti; 2) cose che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli possa liberamente disporre. Si è inteso provvedere all'ipotesi di pignoramento di autoveicoli ricoverati presso le autorimesse, o di casseforti di sicurezza. Anche in questi casi con l'autorizzazione del pretore si può fare l'esecuzione diretta (presso il debitore); 3) pur non essendo le cose da pignorare nella casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, né avendone il debitore la disponibilità, se il terzo possessore consente di esibirle all'ufficiale giudiziario, per non avere il disturbo della dichiarazione richiesta nel pignoramento presso terzi, si procede nelle forme dell'esecuzione diretta. Nell'esecuzione diretta sono indispensabili i provvedimenti per la custodia delle cose pignorate da parte dell'ufficiale giudiziario (art. 520); Nel pignoramento presso terzi, dalla notificazione dell'atto di cui all'art. 543, il terzo diventa custode ope legis (art. 546).
Il pignoramento immobiliare è il risultato di tre atti distinti: a) dell'ingiunzione; b) di un atto sottoscritto dal creditore (art. 170 disp. d'attuaz.), nel quale sono menzionati oltre al credito per cui si procede, il titolo esecutivo e il precetto e gli elementi d'individuazione dei beni richiesti dall'art. 2826 cod. civ., che si notifica al debitore assieme all'ingiunzione; c) della trascrizione nel competente ufficio delle ipoteche dell'atto e dell'ingiunzione notificati (art. 555).
Il debitore perde il godimento delle cose pignorate e tutt'al più ne resta quale custode soggetto al controllo del giudice; pur conservando ancora la proprietà non può compiere atti di disposizione che ne pregiudichino la destinazione espropriativa. Anche se le alienasse non le sottrarrebbe all'espropriazione. Il custode non può nemmeno locare l'immobile senza l'autorizzazione del giudice (art. 2923 cod. civ.).
Se il valore dei beni pignorati supera l'importo dei crediti per cui si procede e delle spese dell'esecuzione, su istanza del debitore o anche d'ufficio il giudice può limitare il pignoramento. Il valore dei beni mobili pignorati si determina sulla base della stima fatta dall'ufficiale giudiziario pignorante, trattandosi di mobili; se di immobili a forma dell'art. 568 cod. proc. civ. Il pignoramento perde la sua efficacia (si perime), se non si chiedono la vendita o l'assegnazione entro i novanta giorni dal suo compimento (art. 497). Tale termine è sospeso (art. 628) se è proposta opposizione agli atti esecutivi.