pluricandidatura
(pluri-candidatura), s. f. Possibilità per la stessa persona di candidarsi in più collegi elettorali.
• [tit.] Le pluricandidature non sono commestibili [testo] [...] C’è però un aspetto su cui l’accordo bis Renzi-Berlusconi-Alfano è francamente irragionevole: le pluricandidature. Significa che i big possono presentarsi in vari collegi, risultando alla fine della giostra plurieletti, e decidendo con la loro scelta il destino degli eletti. Certo, se non lo fanno rischiano l’osso del collo; ma dopotutto lo ha rischiato Tony Blair, che venne sempre eletto nel collegio di Sedgefield. Loro, però, vogliono andare sul sicuro. Invece l’unica sicurezza è questa: l’incostituzionalità delle pluricandidature. La Consulta lo ha scritto a chiare lettere, e sono trascorse un paio di settimane appena. Che pena. (Michele Ainis, Corriere della sera, 30 gennaio 2014, p. 1, Prima pagina) • I punti davvero critici? «Sono i quattro pilastri d’argilla della legge: il premio attribuito anche a una lista dalla scarsissima rappresentanza reale; i capilista che per i partiti piccoli e medi riguarderà il 100% degli eletti; le pluricandidature che rimetteranno nelle mani del partito la scelta dell’eletto; la diversità delle norme tra Camera e Senato che introduce non tanto una semplice differenza, quanto un’assoluta irrazionalità del sistema» (Gaetano Azzariti intervistato da L[iana] Mi[lella)], Repubblica, 5 maggio 2015, p. 9, Politica) • Dal doppio turno alle pluricandidature, dal premio di maggioranza al ballottaggio, non in quanto tali ma come sono previsti nel dettato della legge. Quattordici sono i profili di incostituzionalità sollevati; (Claudia Fusani, Unità, 18 gennaio 2017, p. 7, Primo piano).
- Composto dal confisso pluri- aggiunto al s. f. candidatura.
- Già attestato nella Stampa Sera del 22 aprile 1987, p. 8, Interno.