POLLICITAZIONE
. Nel diritto romano classico pollicitatio è termine tecnico che indica la promessa fatta dal cittadino alla res publica (città, municipio, colonia) di costruire un'opera o di dare denaro, non accompagnata, nell'atto stesso in cui la dichiarazione di volontà è fatta, dalla dichiarazione di organi della res publica che vi aderiscano. È istituto che si sviluppa nella vita pubblica e che vi appartiene: la promessa, fatta in tale forma, ha per sua causa, cioè per suo corrispettivo, una carica già conferita o da conferirsi (honor decretus vel decernendus). Se in questo caso vi sia obbligazione nascente da una dichiarazione unilaterale di volontà, o se la promessa obblighi soltanto quando è accettata dagli organi della res publica, è problema che è stato discusso anche recentemente. La dottrina, al riguardo, non è concorde: tra chi sostiene l'una delle due opposte tesi, sta chi pensa che la pollicitario esigesse, per la sua validità, l'accettazione successiva degli organi della res publica nel diritto classico, e facesse sorgere, invece, obbligazione nascente da dichiarazione unilaterale di volontà nel diritto giustinianeo.
Nel diritto classico si distingue tra pollicitationes ob honorem e pollicitationes non ob honorem: le prime hanno piena giuridica efficacia; non l'hanno, invece, quelle che non hanno come corrispettivo un honor: queste sono vere e proprie donationes, atti di liberalità fatti senza alcun corrispettivo; per ciò, cadono sotto il divieto della lex Cincia e per ciò il promittente non è tenuto al loro adempimento. In questo caso l'obbligo nasce dal coeptum opus, quando questa circostanza ricorre.
Nel diritto giustinianeo alla distinzione classica si è sostituita una nuova distinzione tra pollicitationes ob iustam causam e pollicitationes sine causa, e il termine causa non è più un elemento oggettivo, sinonimo di corrispettivo, quale il diritto classico lo intendeva; esso corrisponde al nostro motivo: la iusta causa è il nostro giusto motivo. Esempî tipici di pollicitationes ob iustam causam sono le pollicitationes ob casum e, in generale, quelle che abbiano una finalità di pubblica utilità e beneficenza. Ma occorre avvertire che il regime delle pollicitationes sine causa del diritto giustinianeo non coincide col regime delle pollicitationes non ob honorem del diritto classico. Queste non obbligano, se non quando la pollicitatio ha avuto un principio di esecuzione, e deve trattarsi di pollicitatio di opus, non di pecunia. E, anche se l'opera ha avuto un principio di esecuzione, il promittente, quando la continuazione dell'opera provochi il suo impoverimento, può liberarsi prestando solo 1/5 del patrimonio (e così l'erede estraneo del promittente; l'heres suus può liberarsi prestando solamente 1/10): cioè, anche quando l'opera è già parzialmente eseguita, sia in capo al promittente, sia in capo agli eredi suoi, vi ha una responsabilità irregolare e limitata. Nel diritto giustinianeo, invece, viene disciplinata la responsabilità del promittente e degli eredi suoi nelle pollicitationes sine causa in modo che essa diventi meno irregolare e meno limitata rispetto a quella che era la responsabilità del promittente o dei suoi eredi nelle pollicitationes non ob honorem del diritto classico.
Non vi ha alcuna legislazione moderna che abbia riconosciuto in modo espresso l'obbligatorietà di qualunque promessa unilaterale, avente oggetto possibile e causa lecita. Fa eccezione il progetto italo-francese di riforma del diritto delle obbligazioni (art. 60).
Bibl.: S. Schlossmann, Der Vertrag, Lipsia 1886; G. Brini, La bilateralità della pollicitatio a una res publica, in Mem. Acc. Bologna, 1908; A. Ascoli, La pollicitatio, in Studi in onore di A. Salandra, Milano 1928, p. 215 segg.; E. Albertario, La pollicitatio, Milano 1929 (ivi anche a p. 6 un largo cenno bibliografico); G. G. Archi, La pollicitatio nel diritto romano, in Riv. it. scienze giurid., n. s., VIII (1933), p. 563 segg.