pratica commerciale scorretta
pràtica commerciale scorrètta locuz. sost. f. – Espressione che identifica la condotta del professionista idonea a falsare, in occasione della commercializzazione di un bene o di un servizio, la scelta del consumatore in ordine all’eventuale acquisto. Nella prospettiva di creare un mercato comune e di uniformare la normativa degli stati europei, la direttiva 2005/29/CE – recepita nell’ordinamento italiano dagli artt. 18-27 quater del codice del consumo – ha introdotto un regime speciale che vieta le pratiche in esame. Regime, questo, che si aggiunge alla normativa dettata dal codice civile sui contratti in generale (in particolare alle regole sulla violenza, sul dolo determinante e sul dolo incidente). L’obiettivo del legislatore europeo è quello di preservare la libertà e la consapevolezza della scelta del consumatore di fronte alle indebite pressioni che il professionista può esercitare nella fase antecedente la conclusione del contratto. Invero, al fine di individuare la condotta vietata, la normativa in esame opera una distinzione tra pratiche ingannevoli e pratiche aggressive, sulla scorta delle modalità con cui il professionista può incidere sulla scelta del consumatore. Le prime inducono in errore attraverso la comunicazione di informazioni non rispondenti al vero, cosiddette azioni ingannevoli (per es. affermare falsamente che un prodotto ha la capacità di curare malattie), ovvero attraverso l’omessa comunicazione di informazioni rilevanti, cosiddette omissioni ingannevoli. Le seconde interferiscono sulla scelta del consumatore attraverso molestie o coercizioni (per es. è aggressiva la pratica di eseguire ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altra comunicazione a distanza). Il codice del consumo, dopo aver dettato un'elencazione esemplificativa delle pratiche vietate, assegna all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la competenza a sanzionare le pratiche commerciali scorrette. In particolare, all’esito di un procedimento attivato d’ufficio, su istanza di ogni soggetto o di un’organizzazione che ne abbia interesse, l’Autorità può adottare provvedimenti amministrativi con i quali vieta la diffusione della pratica, qualora questa non sia stata ancora portata a conoscenza del pubblico, ovvero ne inibisce la continuazione qualora questa sia già iniziata. Provvedimenti, questi, che possono essere pronunciati anche in via cautelare, qualora sussistano i presupposti per l’adozione di misure urgenti e non si possa attendere l’esito dell'istruttoria del procedimento. Inoltre, l’Autorità può irrogare sanzioni pecuniarie a carico del professionista. Avverso le decisioni adottate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato è ammesso il ricorso al giudice amministrativo. In ragione della circostanza che non sempre è agevole accertare concretamente il carattere scorretto di una pratica commerciale, il codice del consumo prevede che le organizzazioni professionali adottino, in relazione a uno o più settori di mercato, appositi codici di condotta. Codici, questi, che definiscono dettagliatamente le regole di comportamento del professionista e la cui violazione può essere sanzionata dinanzi all’Autorità competente.