PRELAZIONE
. Accenni all'istituto della prelazione convenziońale nella compravendita si trovano già presso i giuristi classici. Paolo riconosce l'actio ex vendito a favore di colui, il quale aveva venduto un fondo col patto che il compratore non lo rivendesse ad altri fuorché a lui, opinione confermata in altro frammento attribuito a Ermogeniano e in una costituzione di Alessandro (Dig., XVIII, 1, de contr. empt., 75; XIX, 1, de act. empt. vend., 21, 5; Cod., IV, 54, de p. i. empt. e. vend., 2 e 7, non immune da interpolazioni). In alcune provincie doveva essere assai frequente l'uso di pattuire fra coeredi e condomini l'obbligo di vendere solo fra loro il fondo indiviso, tanto da provocare costituzioni imperiali per dichiarare la libertà dei proprietarî in assenza di patto speciale (Cod., IV, 52, de comm. rer., 3).
Un accenno a una legge a favore dei proximi, si trova in una costituzione di Valentiniano (Cod. Theod., III, 1, de contr. emp., 6) che abroga la precedente disposizione. Si discute l'epoca della legge citata (Costantino?) e il significato di proximi (congiunti? funzionarî imperiali?). L'opinione dominante ritiene che la prelazione legale sia sorta dal sistema tributario del Basso Impero, mentre lo Zachariä von Lingenthal e F. Schupfer la considerano piuttosto quasi un premio concesso ai convicani per alleviare in parte i carichi fiscali a cui erano sottoposti. Nel 412 Teodosio II e Onorio fanno obbligo d'invitare prima i vicini e poi gli estranei a occupare i fondi abbandonati (Cod. Theod., XIII, 11, de cens., 13); nel 415 gli stessi imperatori stabiliscono che a nessuno, tranne che ai convicani, sia concesso di acquistare fondi sulle metrocomiae, e più tardi, nel 468, Leone e Antemio, affermando la medesima norma, stabiliscono l'annullamento del contratto e la restituzione del prezzo, quando sia stata eseguita la vendita. Una novella, attribuita a Leone il filosofo, stabilisce il principio che ciascuno è libero di vendere la sua proprietà immobiliare, ma che ai vicini spetta di esercitare entro sei mesi il diritto di retratto, pagando il prezzo di compera. Una novella degl'imperatori Romano, Costantino e Cristoforo regola compiutamente l'esercizio del diritto di prelazione e di retratto, tenendo conto sia dei rapporti di parentela, sia delle speciali condizioni di luogo. Altre norme si trovano in una novella di Niceforo Foca e nella πεῖρα di Eustazio Romano (tit. 50). Nel diritto giustinianeo è accordato un diritto di prelazione al proprietario del fondo concesso in enfiteusi, cioè la facoltà di estinguere lo ius in re, pagando la stessa somma offerta dall'offerente (ius protimiseos), diritto da esercitare entro due mesi (Cod., IV, 66, de emph. iur., 3; v. enfiteusi).
Nel codice civile italiano (art. 1949) si parla di "causa legittima di prelazione" per indicare quei diritti - il privilegio, il pegno, l'ipoteca - che consentono a chi ne è titolare di soddisfarsi integralmente, con preferenza sugli altri creditori, sul prezzo dei beni vincolati al diritto di prelazione. Facendo eccezione al generale principio dell'uguaglianza dei creditori, i diritti di prelazione sono di ius singulare e quindi non si possono estendere per analogia.
Bibl.: R. Pescione, La prelazione nel diritto romano e greco-romano, Napoli 1929; B. Dusi, Ist. di dir. civ., 2ª ed., Torino 1929, II, p. 186 segg.