prepensionamento
Istituto che garantisce a lavoratori che non abbiano ancora maturato i requisiti minimi di vecchiaia o anzianità contributiva necessari per il collocamento a riposo, ma siano prossimi al raggiungimento di tale soglia, di poter ricevere un reddito non troppo penalizzante rispetto al trattamento pensionistico, nel caso in cui per forza maggiore o per via negoziale siano estromessi dall’attività lavorativa.
Nella grande maggioranza dei casi, il p. è frutto di complicati accordi fra istituzioni pubbliche e parti sociali (singole imprese o associazioni imprenditoriali e sindacati dei lavoratori), aventi l’obiettivo di favorire ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali senza generare disoccupazione dei lavoratori espulsi dal processo produttivo in conseguenza delle ristrutturazioni.
Il beneficio si concretizza nella concessione, per il tempo mancante alla maturazione dei requisiti pensionistici, di un sussidio pari a una certa percentuale (per es., il 70%) del reddito da lavoro o del trattamento pensionistico atteso, spesso integrato dalla garanzia del versamento, reale o figurativo, dei contributi necessari alla maturazione del trattamento pensionistico completo (➔ pensione complementare; pensione obbligatoria). L’onere di tali prestazioni si ripartisce fra le imprese (ove siano in grado di sostenerlo almeno parzialmente) e gli enti previdenziali o gli enti pubblici responsabili delle misure di sostegno. In sintesi, il p. differisce solo formalmente e in qualche dettaglio da un vero e proprio pensionamento anticipato; anzi, spesso i due termini vengono impropriamente usati come sinonimi. Il pensionamento anticipato è un collocamento a riposo con acquisizione immediata e a tutti gli effetti dello status di pensionato, concesso in via eccezionale a soggetti che non ne hanno ancora maturato i requisiti standard. Tutta la materia è stata in parte rimessa in discussione dal d.d.l. 3249 di riforma del mercato del lavoro, approvato dal Senato il 30 maggio 2012, e dal dibattito sui cosiddetti ‘esodati’.