PRESCRIZIONE (XXVIII, p. 201)
Il codice civile del 1942, seguendo il modello delle più recenti legislazioni e l'opinione concorde della dottrina, ha disciplinato separatamente gli istituti della prescrizione acquisitiva e di quella estintiva. A quest'ultima, che nel codice è designata col solo termine di prescrizione, senz'alcuna aggiunta, è dedicato un complesso di norme organiche (libro VI, titolo V, capo 1°, articoli 2934-2963) nel libro della tutela dei diritti, data la sua natura di modo di estinzione dei diritti in genere. Le norme, però, tendono a disciplinare principalmente la materia dei diritti di credito, mentre la prescrizione dei diritti reali su cosa altrui è regolata da altre norme sparse nel codice (articoli 970, 1014, 1026, 1073). Nella definizione della prescrizione si fa ora esattamente riferimento ai diritti in genere (art. 2934), mentre secondo la formula dell'art. 2108 del codice precedente essa sembrava circoscritta a diritti di obbligazione. La terminologia, usata nel titolo V anzidetto, è inoltre esattamente informata al concetto che la prescrizione colpisce il diritto soggettivo e non l'azione. In altri articoli sparsi nel codice (articoli 948, 1495, 1512, 1667, ecc.), però, si fa tuttora riferimento alla prescrittibilità o imprescrittibilità dell'azione. L'unificazione in un solo codice della materia civile, e di gran parte degli istituti prima regolati dal codice di commercio, ha imposto la necessità di unificare i termini della prescrizione ordinaria. Già in precedenza, del resto, il termine di trenta anni stabilito dal codice civile era apparso troppo lungo in relazione alla maggiore celerità ed intensità della vita moderna ed era stato lamentato l'inconveniente che ne derivava della instabilità dei rapporti giuridici per un troppo lungo periodo di tempo. L'unificazione del termine di prescrizione e la riduzione a dieci anni (art. 2946) è perciò venuta incontro a queste esigenze. Un più lungo termine, però, è previsto per i diritti reali su cosa altrui, che si prescrivono in venti anni (articoli 954, 970, 1014, 1073).
Per quanto riguarda il momento iniziale il nuovo codice ha colmato una lacuna, disponendo all'art. 2935 che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, intendendosi l'espressione nel senso di possibilità legale. Per il computo dei termini gli articoli 2962 e 2963 enunciano il principio generale che non si computa il dies a quo, ma si calcola il dies ad quem. L'art. 2968, inoltre, innovando alla criticata norma dell'art. 2133 del vecchio codice, dispone che la prescrizione a mesi si verifica nel giorno del mese di scadenza corrispondente a quello del mese iniziale, e se questo manca si compie con l'ultimo giomo dello stesso mese. In materia di prescrizioni brevi, si è stabilito (art. 2947, 1° comma) un termine di cinque anni per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, ed è stato ridotto a due anni il termine per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie. Se il fatto, però, è considerato come reato per il quale sia stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile, a meno che il reato non sia estinto per causa diversa dalla prescrizio1ie o sia intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale. Le prescrizioni brevi prima regolate nel codice di commercio sono ora disciplinate dagli articoli 2949-2951, che vi hanno apportato alcuni chiarimenti e modificazioni. Ritocchi sono stati pure fatti alla materia delle prescrizioni presuntive, per le quali è stato esplicitamente stabilito (art. 2959) che il debitore non può invocarle quando le sue dichiarazioni sono incompatibili con la presunzione di estinzione del debito. Di lieve momento sono anche le modificazioni apportate alle norme sulla sospensione e sulla interruzione della prescrizione (v. in particolare l'art. 2945).
In concordanza con il carattere pubblico dell'istituto, l'art. 2936, con disposizione che elimina una precedente questione, stabilisce che è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione, cioè anche quello con cui si abbrevi il termine. È stata poi eliminata la norma dell'art. 2110 del vecchio codice sull'opponibilità della prescrizione in appello perché incompatibile con l'art. 345 cod. proc. civ., che non consente alle parti di proporre in appello nuove eccezioni.
Bibl.: P. Saraceno, Della prescrizione e della decadenza, in Codice civile commentato, diretto da M. d'Amelio, Firenze 1942; P. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, 1°, pp. 96-104; E. Giusiana, Decadenza e prescrizione, Torino 1943; A. Marghinotti, La prescrizione estintiva delle obbligazioni nel diritto internaz. privato, Sassari 1947; V. Tedeschi, Distinzione tra prescrizione estintiva e decadenza, Milano 1948.