PRESIDE (lat. praeses)
Diritto romano. - Il nome designa il governatore della provincia nell'Impero Romano. Nella costituzione augustea indica in generale i governatori delle provincie, tanto senatorie quanto imperiali (Dig., I, 18, de off. praes., 1): più propriamente erano proconsules i primi, anche se non avessero rivestito il consolato, e legati Augusti pro praetore i secondi. Diverso era il fondamento del loro potere: i proconsoli, diretti continuatori dei governatori repubblicani, erano forniti di imperium proprio, mentre i legati erano luogotenenti dell'imperatore, cui era direttamente attribuito il governo di talune provincie (anche i proconsoli avevano proprî legati) e quindi il loro imperium derivava da quello dell'imperatore. Di qui talune differenze: i proconsoli avevano un maggior numero di fasci; nelle provincie senatorie s'inviavano, accanto ai proconsoli, i questori, e in quelle imperiali no; il proconsole durava in carica un anno, mentre la durata in carica del legato era variabile, dipendendo soltanto dalla volontà imperiale; il comando militare spettava invece soltanto ai legati, poiché le provincie fornite di truppe erano tutte tenute direttamente dall'imperatore. Ma all'infuori di ciò, la posizione degli uni e degli altri non pare fosse gran fatto diversa: erano tutti di rango senatorio, a tutti spettava la piena giurisdizione civile e penale (questa con talune limitazioni in ordine alle pene più gravi) e tutti, anche i proconsoli, erano soggetti alla vigilanza dell'imperatore, in forza del suo imperium proconsulare maius. Infine il governo di talune provincie era affidato a procuratores Caesaris, di rango equestre, i quali allora assumevano il titolo di procuratores et praesides.
Questo ordinamento subisce una profonda trasformazione nella costituzione dioclezianeo-costantiniana. Sparisce la distinzione tra provincie imperiali e senatorie; l'ordinamento provinciale si estende all'Italia; sopra la provincia si costituisce la diocesi, comprendente più provincie, e sopra la diocesi la prefettura, comprendente più diocesi; le provincie, aumentate di numero, sono diminuite di territorio. Tutto ciò si ripercuote sui titoli dei governatori: praeses diviene l'appellativo di una sola categoria di governatori, la meno elevata in grado e la più numerosa, accanto ai proconsules, ai consulares e ai correctores.
Tra le varie categorie (salvo i tre proconsoli la cui posizione si mantiene alquanto elevata) non sembra esistano differenze sensibili: appartengono tutti alla classe dei clarissimi; hanno la giurisdizione civile e penale in primo grado, in un sistema ove di regola si hanno tre gradi di giurisdizione; nessuno ha più il comando militare (data la piena separazione tra potere civile e militare attuata da Diocleziano e Costantino), il quale, nelle provincie ove sono truppe, spetta ai comites e ai duces superiori in rango ai governatori. In Occidente, i praesides sono ancora ricordati nella Variae di Cassiodoro; in Oriente il sistema verrà più tardi sostituito dall'organizzazione per temi, di schietto carattere militare.
Bibl.: Th. Mommsen, Droit public romain (trad. P. F. Girard), Parigi 1893, III, 274 segg.; O. Karlowa, Röm. Rechtsgeschichte, Lipsia 1885, I, pp. 567 segg., 850 segg.; B. Kübler, Gesch. des röm. Rechts, Erlangen 1925, pp. 221 segg., 323 segg.
Diritto italiano vigente.
La legge 27 dicembre 1928 n. 2962 ha attuato la riforma dell'amministrazione provinciale, mediante la nomina regia degli organi amministrativi degli enti locali. Con la nuova organizzazione l'amministrazione provinciale è composta del preside e del rettorato. Il preside è l'organo principale di amministrazione attiva e rappresenta la provincia, in ogni atto e in ogni momento; convoca e presiede il rettorato e provvede all'esecuzione delle deliberazioni da esso adottate. È nominato con decreto reale, su proposta del ministro dell'Interno, per quattro anni; può essere riconfermato o revocato; ma contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame, né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale. Esercita le funzioni già attribuite al presidente e alla deputazione provinciale; nomina quindi alcune categorie d'impiegati e salariati, vigila sopra di essi e sopra gli uffici provinciali; stipula i contratti, assiste agl'incanti, procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali; fa gli atti conservativi dei diritti della provincia, promuove le azioni possessorie, delibera lo storno di fondi, l'erogazione delle somme stanziate per spese impreviste o variabili; preleva le somme dal fondo di riserva e le iscrive alle varie categorie; compie gli studî preparatorî degli affari da sottoporsi al rettorato, al quale rende conto, ogni anno, dell'amministrazione; e dà il parere al prefetto ogni volta che ne sia richiesto; compie nell'interesse della provincia, tutti gli atti non di competenza riservata del rettorato; ma in caso di urgenza delibera in vece del rettorato facendogliene, poi, relazione per ottenerne la ratifica.
Tutte le deliberazioni del preside sono prese con, l'assistenza del segretario provinciale.
Prima di entrare in funzione il preside deve prestare giuramento dinnanzi al prefetto e non deve render conto dell'esercizio delle sue funzioni, fuorché alla superiore autorità governativa, né può esser sottoposto a procedimento per alcun atto del suo ufficio, senza autorizzazione del re previo parere del Consiglio di stato, tranne in caso d'imputazione di reati elettorali. Non si può esser preside in più provincie e non possono essere nominati presidi gl'interdetti e gl'inabilitati per infermità di mente i commercianti falliti, i ricoverati negli ospizî di carità o coloro che sono abitualmente a carico degl'istituti di benefieenza, i condannati per i reati e per le pene stabilite dalla legge comunale provinciale (testo unico r. decr. 3 marzo 1934, n. 383), i colpiti da misure di sicurezza, gl'interdetti dai pubblici uffici (art. 8). Inoltre, non possono essere nominati all'ufficio di preside (art. 118), gli ecclesiastici e i ministri di culto con giurisdizione o cura di anime, i funzionarî governativi che devono vigilare sull'amministrazione della provincia e gl'impiegati dei loro uffici; gl'impiegati e contabili dei comuni e delle istituzioni di assistenza o beneficenza, esistenti nella provincia; gli stipendiati e i salariati provinciali, o dei corpi morali o delle aziende sussidiati dalle provincie; tutti coloro che hanno rapporti con la provincia, sia per il maneggio del denaro, sia a cagione di liti pendenti, sia per servizî, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, o per società o imprese sovvenute dalla provincia. Infine non possono essere nominati presidi gli amministratori della provincia e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in linea ammmistrativa o civile; coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso la provincia sono stati messi in mora; gli ascendenti o discendenti, o parenti o affini fino al secondo grado del segretario provinciale, nonché i detti congiunti, il congiunto del ricevitore provinciale, di assuntori di appalti, somministrazioni o servizî nell'interesse della provincia, o i fideiussori di qualsiasi genere.
Si chiamano anche presidi, tra gli altri, i capi delle facoltà universitarie e degl'istituti d'istruzione media (v. scuola; università).
Bibl.: R. Vuoli, Il preside ed il rettorato nell'ordinamento giuridico della provincia, Milano 1931.