previdenza complementare
previdènza complementare locuz. sost. f. – Strumento che offre al lavoratore subordinato, pubblico o privato, al socio lavoratore di cooperative di produzione e lavoro, al lavoratore autonomo e al libero professionista, la possibilità di costituirsi una pensione che, aggiunta a quella di base erogata dal sistema obbligatorio, gli consenta di mantenere inalterato il proprio tenore di vita al termine dell’attività lavorativa. La tesi secondo la quale la p. c. sarebbe riconducibile all’ultimo comma dell’art. 38 Cost., ai sensi del quale «l’assistenza privata è libera», si contrappone alla tesi secondo cui sarebbe invece compresa nella previsione di cui al secondo comma dell’art. 38 Cost., dal momento che le finalità in esso perseguite potrebbero essere realizzate da una prestazione di base alla quale si aggiunge una complementare. Attraverso la costituzione di autonomi fondi pensione è possibile realizzare forme di previdenza destinate a erogare prestazioni complementari. Tutte le forme pensionistiche complementari devono obbligatoriamente possedere determinati requisiti e devono essere iscritte all’Albo dei fondi istituito presso la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) che vigila sull’osservanza e sul rispetto delle regole. L’iniziativa di istituire fondi pensione è affidata alla contrattazione collettiva o ad accordi sindacali, anche aziendali. Si tratta di fondi pensione chiusi perché limitati ai lavoratori ai quali si applica la disciplina sindacale che li istituisce. In assenza di contratti o accordi sindacali, l’iniziativa dell’istituzione di fondi pensione è demandata ad accordi tra lavoratori, purché promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali. L’istituzione può avvenire con accordi tra lavoratori autonomi, purché su iniziativa dei loro sindacati o delle loro associazioni almeno di rilievo regionale. Le prestazioni erogate da forme di p. c. sono determinate nell’atto costitutivo o nello statuto. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (art. 11, c. 2, d. lgs. 252/2005). In seguito alle nuove disposizioni sulle decorrenze delle pensioni (art. 12, cc. 1 e 2, del d. l. 78/2010, convertito con modificazione in l. 122/2010), la Covip è intervenuta confermando che la liquidazione dei trattamenti di pensione complementare è condizionata alla liquidazione del trattamento di base, fermo restando che l’aderente può chiedere la pensione complementare con decorrenza successiva (orientamenti del 9 marzo 2011). I livelli delle prestazioni sono determinati applicando la tecnica della capitalizzazione, essendo necessario adottare, almeno quando si tratti di forme di p. c. istituite per lavoratori subordinati, il regime detto a contribuzione definita. I contributi a carico del datore e del lavoratore sono accreditati su conti individuali unitamente al rendimento prodotto dall’investimento dei relativi importi. Pertanto, il livello delle prestazioni è determinato sulla base dell’ammontare della retribuzione versata da o per il lavoratore e dell’importo dei relativi rendimenti. Il d. lgs. 252/2005, da un lato, ribadisce il principio di libertà di adesione, dall’altro ha previsto un collegamento tra prestazioni erogate dai regimi di p. c. e trattamento di fine rapporto (TFR): i futuri accantonamenti annuali del TFR sono conferiti alle forme pensionistiche complementari di cui al d. lgs. 124/1993, «salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore» (8, c. 7). Inoltre, afferma la totale equiparazione tra forme sindacali e commerciali prevedendo la libertà di circolazione dei lavoratori all’interno del sistema di previdenza complementare.