PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE (XXVIII, p. 228; App. I, p. 952; II, 11, p. 608)
SOCIALE L'espressione "sicurezza sociale" è entrata per la prima volta nella legislazione italiana con il trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con la l. 14, ottobre 1957, n. 1203. L'espressione, però, non è interpretata dalla dottrina come indicante un sistema inteso a garantire a tutta la collettività determinate prestazioni con mezzi finanziarî attinti interamente o quasi dalla collettività, bensì i diversi sistemi previdenziali che sono in vigore negli stati aderenti. Sì che, il termine che, per l'ordinamento italiano, è tuttora il più appropriato è quello di "previdenza sociale" perché, da una parte, conserva il significato della funzione generica dell'assicurazione che consiste nella realizzazione di un atto di previdenza; e, dall'altra, esprime il superamento della struttura assicurativa in senso tecnico, senza confondersi con la "sicurezza sociale", che può costituire, per il nostro ordinamento giuridico attuale, un'idea-forza per il miglioramento del sistema previdenziale vigente verso realizzazioni di maggiore estensione, in quanto a soggetti protetti, e di più intensa partecipazione della collettività al fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali.
L'espressione "previdenza sociale" può ritenersi oggi quella ufficialmente accolta, sia in campo scientifico, sia in quello amministrativo. Sul piano scientifico va segnalato che la disciplina giuridica del nostro ordinamento - anche se l'insegnamento di essa è attualmente previsto come materia complementare nel corso di giurisprudenza di una sola università (quella di Padova) e tuttavia, finora, non praticato - è denominata "diritto della previdenza sociale". In campo amministrativo è significativo - oltre la denominazione di una particolare branca (ministero del Lavoro e della Previdenza sociale) nella quale si articola l'amministrazione centrale dello stato - che la denominazione "previdenza sociale" sia stata adottata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, che ha chiuso i lavori nel 1958, per l'indagine svolta sulle forme di tutela dei lavoratori.
Nel campo della previdenza sociale sono stati realizzati, nell'ultimo decennio, sviluppi tali che hanno apportato in essa profonde trasformazioni e le hanno attribuito caratteristiche particolari, sia sul piano politico-sociale sia su quello scientifico.
Gli aspetti più importanti di tali progressi, oltre il miglioramento nelle prestazioni in genere, l'istituzione dei trattamenti minimi di pensione (v. assicurazione: A. sociali, in questa App.), sono l'estensione di alcune forme di tutela a particolari categorie di lavoratori autonomi ed ai pensionati e la partecipazione più intensa ed estesa della collettività al fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, attraverso particolari contributi dello stato.
La tutela contro l'invalidità e vecchiaia è stata estesa ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri (l. 26 ottobre 1957, n. 1047), ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, anche lavoranti in proprio (l. 13 marzo 1958, n. 250), ed agli artigiani (l. 4 luglio 1959, n. 463). La tutela contro le malattie comuni è stata estesa ai coltivatori diretti e rispettivi nuclei familiari (l. 22 novembre 1954, n. 1136), ai pensionati d'invalidità e vecchiaia (l. 4 agosto 1955, n. 692), agli artigiani (l. 29 dicembre 1956, n. 1533) ed ai pescatori della piccola pesca anche lavoranti in proprio (l. 13 marzo 1958, n. 250). Per il riordinamento, il riconoscimento e l'istituzione di particolari enti di tutela contro le malattie, nel settore delle professioni e delle arti, v. assicurazioni sociali, in questa App. La tutela contro gli infortunî e le malattie professionali è stata estesa ai pescatori della piccola pesca, anche lavoranti in proprio (l. n. 250 del 1958 citata), e contro le malattie e lesioni conseguenti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive a tutti i medici, esposti al rischio di tale azione, anche se liberi professionisti.
Il concorso finanziario dello stato - che prima era limitato ai trattamenti di pensione: lire 100 annue per ogni pensione liquidata a carico dell'assicurazione obbligatoria e dell'assicurazione facoltativa, oltre agli oneri per i periodi di servizio militare - si è non soltanto intensificato per i trattamenti di pensione con altri contributi in favore della gestione per la generalità dei lavoratori, ma si è esteso anche per i trattamenti di pensione e di malattia in favore delle gestioni o degli enti speciali per particolari categorie di lavoratori.
In virtù delle norme emanate in quest'ultimo periodo, dalla l. 4 aprile 1952, n. 218, alla legge 4 luglio 1959, n. 463, il contributo dello stato è così distribuito per le diverse prestazioni e per le varie categorie di soggetti protetti:
a) Per i trattamenti di pensione: 1. in favore della generalità dei lavoratori: 15 miliardi all'anno, a cominciare dal 1° gennaio 1952, per i trattamenti minimi di pensione; con l'aggiunta di altri 36 miliardi all'anno - in totale 51 miliardi all'anno - dal 1° gennaio 1958, per gli aumenti apportati nei trattamenti minimi stessi; ed una somma pari al 25% degli oneri gravanti sul Fondo adeguamento pensioni, ed assistenza malattia ai pensionati, dedotta la spesa per i trattamenti minimi (somma che per il 1958 si aggira sugli 80 miliardi); 2. in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: un concorso previsto in progressivo aumento per dieci esercizî finanziarî e che va da 4 miliardi e mezzo per l'esercizio finanziario 1957-58 a 26 miliardi per l'esercizio finanziario 1966-67; 3. in favore dei pescatori: 180 milioni all'anno dal 1958; 4. in favore degli artigiani: due miliardi e mezzo per l'esercizio finanziario 1958-59.
b) Per il trattamento di malattia: 1. in favore dei coltivatori diretti e degli artigiani: 1.500 lire all'anno per ciascuna unità assistibile (nel bilancio di previsione del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale per l'esercizio 1958-59 sono stanziati, a questo titolo, complessivamente 13 miliardi); 2. in favore dei pescatori: lire 600 milioni annui, dal 1958.
Sul piano politico-sociale la tutela previdenziale, in particolare quella contro l'invalidità e vecchiaia, è caratterizzata, in sostanza, con i più recenti sviluppi, da questi tre aspetti fondamentali in armonia ai principî costituzionali: estensione di tutela a tutti i lavoratori e non soltanto a quelli subordinati - prestazioni di pensioni uguali per tutti nel trattamento minimo necessario per soddisfare esigenze essenziali di vita, comuni a tutti -, interventi più intensi ed estesi di solidarietà nazionale attraverso i contributi finanziarî dello stato.
Questi stessi aspetti, sul piano scientifico, giustificano la tendenza a considerare le norme di p. s. facenti capo ad un diritto nuovo speciale: "il diritto della previdenza sociale", autonomo e distinto rispetto agli altri rami di diritto ed in particolare rispetto al diritto del lavoro, che, comunque definito ed esteso, non può, certamente, andare oltre la disciplina dei rapporti giuridici, che si riconnettono alla prestazione di lavoro subordinato. L'autonomia del diritto della p. s., dal punto di vista didattico, pacificamente riconosciuta anche da chi ne nega l'autonomia scientifica, è conclamata dal complesso imponente di norme giuridiche speciali, nelle quali la disciplina previdenziale si sostanzia; dalla particolarità dei principî generali ai quali essa si informa e, molto più concretamente, dalla rilevanza, per numero, contenuto economico e finalità, dei rapporti che in essa trovano il loro fondamento e la loro disciplina.
La p. s., per l'apporto contributivo dato dalla produzione, per la partecipazione di tutta la collettività attraverso i contributi dello stato e per la distribuzione di ricchezza attuata con le prestazioni, costituisce uno degli aspetti più importanti della politica economico-sociale sviluppata dal regime repubblicano democratico fondato sul lavoro ed è uno degli strumenti più efficaci - insieme ad un'avveduta economia produttiva - di progresso e di benessere del popolo italiano.
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