PREVIDENZA SOCIALE
. La previdenza sociale può definirsi un complesso di attività che lo stato direttamente o indirettamente svolge per eliminare negl'individui il bisogno di ricorrere alla beneficenza. Suo scopo è prevenire gli effetti della miseria mediante particolari istituzioni, alle quali vengono interessati gli stessi destinatarî, attraverso il risparmio. Le forme con le quali si compie l'attività preventiva sono diverse, e ognuna risponde a un fine proprio: ma tutte convergono verso le finalità dello stato che, tra i suoi doveri, comprende anche quello di formare la coscienza della previdenza collegata con lo spirito del risparmio. Questo sentimento ha assunto nuovi aspetti in seguito allo sviluppo della grande industria, che produsse presto un nuovo e numeroso ceto, quello dei salariati, soggetto al rischio degl'infortunî, delle malattie, dell'invalidità, della disoccupazione e della morte. Le prime manifestazioni della previdenza si ritrovano nelle associazioni mutualistiche costituite mediante contributi degl'iscritti per soccorrersi scambievolmente nei casi di necessità.
Dal punto di vista della dottrina pubblicistica le istituzioni di previdenza, per gli scopi che perseguono e per le funzioni che in ordine a questi svolgono, sono enti pubblici, e alcune di esse - come l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale - sono considerate enti parastatali.
In Italia la prima forma di previdenza libera si ebbe con la legge 28 luglio 1861, n. 360 che istituì la cassa invalidi per la marina mercantile (22 giugno 1913, n. 767; r. decr. 26 ottobre 1919, n. 1996, regol. 6 luglio 1922, n. 1447). Il r. decr. 2 novembre 1933, n. 1594 recò nuovi provvedimenti per i marittimi iscritti alla cassa, la quale assunse il nome di Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare. Anche al mutuo soccorso venne dato un particolare ordinamento con la legge 15 aprile 1886, n. 3818 che approvò la costituzione legale di quelle società aventi lo scopo di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro e di vecchiaia, o di dare aiuto alle famiglie dei soci defunti (r. decr. 4 gennaio 1920, n. 23 per la concessione di sussidî statali alle società di mutuo soccorso).
Il movimento così iniziato era destinato a seguire una via ascensionale. E difatti, mentre la legge 27 dicembre 1875, n. 2779 aveva istituito le casse di risparmio postali, come succursali di una cassa di risparmio centrale sotto la guarentigia dello stato, e compenetrata nella cassa depositi e prestiti [legge 17 marzo 1863, n. 1270), la legge 15 luglio 1888, n. 5546, regolò le casse di risparmio ordinarie. Intanto la legge 8 luglio 1883, n. 1473, approvando la convenzione del 18 febbraio 1883 fra il ministro di Agricoltura, industria e commercio, e i principali istituti di credito del regno, fondò una cassa di assicurazioni per gl'infortunî degli operai sul lavoro. L'assicurazione era libera: soltanto con la legge 17 marzo 1898, n. 80 ne fu sancito l'obbligo a favore degli operai contro gl'infortunî a carico dell'impresa (legge 19 giugno 1903, n. 243; testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, modif. r. decr. 17 novembre 1918, n. 1825; decr. legge 27 marzo 1919, n. 638; legge 20 marzo 1921, n. 296; r. decr. 2 ottobre 1921, n. 1366; r. decr. 5 dicembre 1926, n. 2051; regol. esec. r. decr. 13 marzo 1904, n. 141, modif. rr. decreti 7 marzo 1919, n. 638; 2 ottobre 1921, n. 1366; 21 gennaio 1929, n. 214; 12 giugno 1930, n. 1016; 23 marzo 1933, n. 264; 29 maggio 1933, n. 516). La legge 14 luglio 1904, n. 396 e il r. decr. 14 aprile 1912, n. 523 provvidero per il sindacato obbligatorio di assicurazione mutua contro gl'infortunî sul lavoro per gli esercenti le miniere di zolfo della Sicilia (reg. 14 giugno 1908, n. 462; 28 aprile 1921, n. 582; r. decr. 3 gennaio 1934, n. 18 e r. decr. 14 gennaio 1935 n. 60); il decr. luog. 23 agosto 1917, n. 1450 prescrisse l'assicurazione obbligatoria anche per il lavoro agricolo (modif. legge 24 marzo 1921, n. 297; r. decr. legge 11 febbraio 1923, n. 432 e 15 ottobre 1925, n. 2050; 8 febbraio 1934, n. 319), regol. 21 novembre 1918, n. 1889 (modif. rr. decreti 2 ottobre 1921, n. 1367; 4 marzo 1926, n. 460; 22 febbraio 1932, n. 179); r. decr. legge 8 febbraio 1934, n. 319, che determina gl'istituti autorizzati a gestire l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortunî sul lavoro in agricoltura, e norme per il trasferimento della gestione degli istituti preesistenti.
La cassa nazionale, alla quale la legge ha affidato la gestione delle assicurazioni per gli infortunî sul lavoro (r. decr. 16 maggio 1926 n. 853; reg. 19 giugno 1924 n. 1041) ha assunto il titolo di Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortunî sul lavoro (decr. legge 23 marzo 1933, n. 264), e fu riordinata col r. decr. 6 luglio 1933, n. 1033; statuto 28 settembre 1933, n. 1280. Col decr. legge 3 gennaio 1926, n. 79 fu istituita l'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortunî sul lavoro (modif. r. decr. legge 1 luglio 1926, n. 1309; 23 settembre 1926, n. 1732).
Accanto alle casse di risparmio sono da ricordarsi i monti di pietà, che, come istituti di credito, sono soggetti alla legge 15 luglio 1888, n. 5546 sulle casse di risparmio, e, come istituti di beneficenza, alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 salvo quanto è disposto nella legge apposita 4 maggio 1898, n. 169 (riformato dal r. decr. 14 giugno 1923, n. 1396 e modif. r. decr. 20 dicembre 1923, n. 3226; 29 luglio 1925, n. 1497; 10 febbraio 1927, n. 269; testo unico sulle casse di risparmio e monti di pietà di 1ª categoria, r. decr. 25 aprile 1929, n. 967; regol. 5 febbraio 1931, n. 225).
Un'altra forma di previdenza è stata attuata con la legge 17 luglio 1910 n. 520 che istituì la Cassa nazionale di maternità (r. decr. 24 febbraio 1923, n. 2157, e modif. decr. legge 27 marzo 1933, n. 371), per sussidiare le operaie contemplate dalla legge 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e in occasioni di parto e di aborto.
A favore della maternità e infanzia è da ricordare la legge 10 dicembre 1925, n. 2277 (regol. 15 aprile 1926, n. 718), modificata dal decr. legge 21 ottobre 1926, n. 1904, e dalla legge 13 aprile 1933, n. 298; la legge 28 agosto 1930, n. 1358, per la tutela delle operaie e impiegate, durante lo stato di gravidanza e di puerperio. Si veda pure il r. decr. legge 22 marzo 1934, n. 654 sulla tutela della maternità delle classi lavoratrici, e testo unico r. decr. 24 dicembre 1934, n. 2316.
Un'altra istituzione è la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (r. decr. 30 giugno 1907, n. 376 che approvò il testo unico di legge sulla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e vecchiaia degli operai, e riunì il disposto delle leggi 28 luglio 1901, n. 387 e 30 dicembre 1906, n. 685), che, istituita in regime di previdenza libera, fu denominata Cassa nazionale per l'invalidità e vecchiaia, e divenne poi la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. Col decr. legge, 21 aprile 1919 n. 603, l'assicurazione fu resa obbligatoria per tutti i lavoratori (r. decr. 30 dicembre 1923, n. 3184; 13 dicembre 1928, n. 2900; 13 maggio 1929, n. 928; 26 dicembre 1929, n. 2182; statuto 30 maggio 1920, n. 772; modif. 31 luglio 1921, n. 1115). Col decr. legge 27 marzo 1933, n. 371 furono coordinati gli organi amministrativi della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, che assunse la denominazione di Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, continuando a essere regolato dalla legge 30 maggio 1907, n. 376. Di conseguenza, nei testi delle leggi e dei decreti concernenti le assicurazioni obbligatorie per la maternità, contro l'invalidità e la vecchiaia, la disoccupazione involontaria, la tubercolosi e in tutte le disposizioni che regolano le assicurazioni affidate alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, questa è sostituita dalla nuova denominazione di "Istituto nazionale fascista della previdenza sociale" (si veda anche regio decr. 1 marzo 1934, n. 766). Questo istituto ha la gestione non soltanto delle assicurazioni per l'invalidità e vecchiaia, ma anche della disoccupazione involontaria (r. decr. legge 19 ottobre 1919, n. 7214; modif. rr. decr. 30 dicembre 1923, n. 3158; 14 gennaio 1932, n. 275; 27 marzo 1933, n. 371; regol. 7 dicembre 1924, n. 2270), delle assicurazioni contro la tubercolosi (legge 27 ottobre 1927, n. 2055, modif. 20 maggio 1928, giugno 1928, n. 1343), per le malattie e l'assistenza sociale dei marinai e aviatori (legge 10 gennaio 1929, n. 65, modif. r. decr. legge 17 luglio 1931, n. 1090), e per le malattie professionali (legge 13 marzo 1929, n. 928; regol. r. decr. 5 ottobre 1933, n. 1565).
Altre forme di previdenza sono pure disposte per gli addetti al commercio in caso di malattia, e la gestione è affidata alla Cassa nazionale per gli addetti al commercio (r. decr. 24 ottobre 1929, n. 1946); legge 19 gennaio 1934, n. 181; r. decr. 20 dicembre 1932, n. 1705 che approva il nuovo statuto della cassa malattia per gli addetti al commercio.
Per tutte queste forme di attività preventive è istituito, presso il Ministero delle corporazioni un comitato tecnico per la previdenza sociale e le assicurazioni private (r. decr. 13 novembre 1930, n. 1568). Fra le istituzioni di previdenza sociale si devono ricordare: l'Ente nazionale per la mutualità scolastica (legge 29 gennaio 1934, n. 598), istituito in tutte le scuole ove s'impartisce l'istruzione elementare e popolare (legge 17 luglio 1910, n. 521; r. decr. 30 dicembre 1923, n. 3184; regol. 28 agosto 1924, n. 1422; legge 3 gennaio 1929, n. 17; reg. 16 febbraio 1933, n. 156), affidato all'Istituto nazionale fascista di previdenza sociale; l'Istituto di previdenza dei giornalisti (legge 25 marzo 1926, n. 838; r. decr. legge 25 ottobre 1928, n. 2718; r. decr. 7 aprile 1930, n. 456); l'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni (decr. legge 22 dicembre 1927, n. 2574; 26 gennaio 1933, n. 59; r. decr. 15 giugno 1933, n. 896; regol. 28 marzo 1929, n. 519; 25 novembre 1929, n. 2098; 19 marzo 1930, n. 793); la Cassa pensioni del personale delle aziende esercenti i servizî marittimi sovvenzionati (r. decr. 19 ottobre 1933, n. 1595); la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitarî (testo unico r. decr. 1 marzo 1930, n. 680, regol. decr. legge 7 gennaio 1917, n. 295); la Cassa nazionale di previdenza dei farmacisti (r. decr. 7 novembre 1929, n. 2174); 1931, n. 707; regol. 7 gennaio 1917, n. 295; modif. r. decr. 17 settembre 1925, n. 1741); la cassa di previdenza per gli impiegati e salariati degli enti locali (legge 15 aprile 1926, n. 679); l'istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali non aventi diritto a pensione (legge 25 luglio 1925, n. 1605; modif. r. decr. legge 2 giugno 1930, n. 733); l'ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti degli enti parastatali e assimilati (r. decr. 8 novembre 1928, n. 2645); l'opera di previdenza per il personale ferroviario (legge 19 giugno 1913, n. 641; modif. r. decr. legge 13 agosto 1917, n. 1393; 1 agosto 1918, n. 1197; 7 aprile 1921, n. 370; 31 dicembre 1923, n. 3157; 7 febbraio 1926, n. 187; 22 dicembre 1927, n. 2685; 28 agosto 1930, n. 1314); l'istituto di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (legge 2 settembre 1919, n. 1598; modif. r. decr. legge 30 dicembre 1923, n. 2775; 8 luglio 1929i n. 1276); l'istituto nazionale di previdenza e mutualità per i funzionarî delle cancellerie e segreterie giudiziarie (legge 20 giugno 1929, n. 1045 e decr. min. 28 dicembre 1929); l'ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori (legge 13 agosto 1933, n. 406); l'opera di previdenza per la milizia volontaria per la sicurezza nazionale (r. decr. 24 dicembre 1928, n. 3408; r. decr. 13 gennaio 1931, n. 693; r. decr. 31 gennaio 1934, n. 262).
In merito alle assicurazioni gerite dall'Istituto nazionale (statuto organico r. decr. 20 maggio 1926, n. 933), è da ricordare il r. decr. 2 dicembre 1926, per il quale furono trasferite alla Cassa depositi e prestiti le attività delle gestioni assicurative tenute per conto dello stato dall'Istituto nazionale delle assicurazioní e la sistemazione del servizio finanziario delle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti. Furono inoltre istituite assicurazioni speciali sulla vita a favore dei decorati dell'ordine militare di Savoia, e di medaglia al valor militare (decr. min. 12 luglio 1924), alcune tariffe per le assicurazioni popolari senza visita (decr. min. 21 giugno 1928) e tariffe di assicurazioni integrative degl'impiegati dello stato (decr. min. 2 luglio 1928).
Fra le forme indirette di previdenza sono da annoverare l'Istituto nazionale orfani maestri elementari (testo unico 22 febbraio 1930 n. 127, regol. 10 aprile 1930, n. 596; con estensione ai figli dei maestri elementari e dei direttori didattici viventi con numerosa prole a carico (legge 22 dicembre 1932 n. 1825); l'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro (legge 19 luglio 1929, n. 1416); l'Opera Nazionale Balilla chiamata ad assolvere funzione di assistenza, nonché di educazionee fisica e morale della gioventù (legge 3 aprile 1926, n. 2247; modif. legge 9 gennaio 1927, n. 5; 2 giugno 1927, n. 1115; 9 aprile 1928, n. 696; 10 agosto 1928, n. 2106; regol. 9 gennaio 1927, n. 6; modif. 24 novembre 1932, n. 1967); l'Opera nazionale del dopolavoro (legge 1 maggio 1925, n. 582, modif. 11 novembre 1926, n. 1936; 7 aprile 1927, n. 516; 22 dicembre 193 n. 1735; statuto r. decr. 31 dicembre 1925, n. 2392), per promuovere, organizzare, coordinare l'incremento delle iniziative per lo sviluppo delle capacità fisiche, intellettuali e morali dei lavoratori, mediante impiego delle ore libere; l'Ente nazionale di assistenza per gli addetti alle comunicazioni interne (r. decr. 5 giugno 1933, n. 1193).
Si possono considerare come istituzioni improprie di previdenza, il credito fondiario (testo unico 16 luglio 1905, n. 646, modif. r. decr. 22 dicembre 1905, n. 592; 22 dicembre 1907, n. 794; 6 luglio 1922. n. 1157; 7 giugno 1923, n. 2173; 15 ottobre 1925, n. 1923; 12 febbraio 1934, n. 189; regol. r. decr. 5 maggio 1910, n. 472; modif. 19 maggio 1927, n. 1044; 12 agosto 1927, n. 1809; 17 giugno 1929, n. 1239; 29 luglio 1933, numero 1096); la mutualità agraria (decr. legge 2 febbraio 1919, n. 1759: modif. decr. legge 21 ottobre 1923, n. 2479 norme 26 febbraio 1920, n. 271); l'opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra (r. decr. legge 25 marzo 1917, n. 481; modif. 27 marzo 1919, n. 573) con estensione agli invalidi delle guerre precedenti (13 dicembre 1925, n. 2409; regol. 29 febbraio 1920, n. 651; modif. con r. decr. 17 aprile 1921, n. 697; 18 novembre 1929, n. 2056); l'Opera nazionale degli orfani di guerra (decr. luog. 18 luglio 1917, n. 1143; e successive modificazioni), con estensione agli orfani delle guerre precedenti (legge 13 dicembre 1925, n. 2409; r. decr. 30 giugno 1918, n. 1044 e modif. 26 luglio 1929, n. 1397; regol. 13 novembre 1930, n. 1642); l'Opera nazionale per i combattenti (decr. luog. 10 dicembre 1917, n. 1970; r. decr. 7 marzo 1918, n. 374; regol. legisl. 16 febbraio 1926, n. 1606; modif. r. decr. 18 maggio 1931, n. 545; 23 gennaio 1933, n. 15; 30 marzo 1933, n. 291; 15 marzo 1934, n. 531, legge 31 dicembre 1919, n. 2578 - passaggio dei beni della corona -, mod. legge 23 maggio 1920, n. 724).
A tutte le indicate provvidenze si possono aggiungere: la Cassa nazionale per gli assegni famigliari agli operai dell'industria, istituita presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale il 1° dicembre 1934; il patronato nazionale per l'assistenza sociale (decr. min. 26 ottobre 1934); le disposizioni relative alla disciplina nazionale della domanda e offerta del lavoro (r. decr. 28 marzo 1928, n. 1003; modif. 9 dicembre 1929, n. 2333; norme 6 dicembre 1928, n. 3222; modif. 9 dicembre 1929, n. 2393; 10 luglio 1930, n. 1190), nonché le disposizioni per l'ufficio centrale della mano d'opera (r. decr. 25 agosto 1932, n. 1233), in quanto possono costituire un sistema organizzativo per prevenire la mancanza di lavoro e quindi l'indigenza.
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