PREVIDENZA SOCIALE (XXVIII, p. 228)
SOCIALE Il r. decr. legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ha recato nuovi provvedimenti per il perfezionamento e il coordinamento legislativo in materia di previdenza sociale: l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale esplica l'esercizio delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, per la maternità, per la gente di mare e per il personale delle aziende esercenti servizî marittimi sovvenzionati, secondo le leggi particolari che le governano; per determinate categorie di lavoratori per le quali siano stabilite speciali norme di previdenza; e ogni altra assicurazione che sia per legge affidata all'istituto. Inoltre esercita le assicurazioni facoltative individuali e collettive.
Il r. decr. 17 agosto 1935, n. 1765, ha dettato nuove disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortunî sul lavoro e delle malattie professionali, e ha stabilito l'abolizione dei contratti di assicurazione imponendo ai datori di lavoro di presentare all'istituto assicuratore la denuncia dei lavori da essi esercitati, il pagamento dell'indennità di risarcimento dei danni in rendita invece che in capitale, e la creazione di istituti sanitarî e assistenziali per dar modo all'operaio infortunato di riacquistare la capacità lavorativa senza alcuna spesa da parte sua. Nel campo assistenziale vero e proprio il r. decr. 24 dicembre 1934, n. 2316, ha approvato il testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
Per quanto concerne gli organi della previdenza sociale il decreto del Capo del governo 25 ottobre 1936, n. 2066, ha soppresso il comitato tecnico per la previdenza sociale e le assicurazioni private istituito col r. decr. 13 novembre 1930, n. 1568, e ha attribuito le funzioni consultive alla Corporazione della previdenza e del credito, ai sensi dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.
Col r. decr. 7 agosto 1936, n. 1502, l'obbligo dell'assicurazione per la maternità è stato esteso ad alcune categorie di lavoratori dell'agricoltura; e col r. decr. legge 19 marzo 1936, n. 761, l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è stata estesa ai mezzadri e ai coloni parziarî in genere. Per la gente di mare il r. decr. legge 23 ottobre 1937, n. 1918, ha stabilito l'obbligatorietà dell'assicurazione per le malattie di tutte le persone componenti l'equipaggio di una nave mercantile nazionale munita di carta di navigazione, intendendosi per malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale.
La previdenza sociale è stata estesa anche ad altre categorie di soggetti, con le disposizioni di cui agli articoli 303, 315, 333 del codice postale e delle comunicazioni (r. decr. 27 febbraio 1936, n. 645), per le quali i gerenti postelegrafici, i loro supplenti, i collettori e i portalettere rurali sono assicurati contro l'invalidità e vecchiaia e sono iscritti alle altre assicurazioni obbligatorie applicabili per legge a tale personale. Altri provvedimenti sono stati adottati per facilitare gli scopi della previdenza e per agevolarne le norme di attuazione: la legge 10 gennaio 1935, n. 112, ha istituito il libretto di lavoro obbligatorio per tutti coloro che prestano la loro opera alle dipendenze altrui, compresi i lavoranti a domicilio; il decr. min. 13 luglio 1935 ha approvato il nuovo statuto di patronato nazionale per l'assistenza sociale;. il r. decr. 30 luglio 1936, n. 1130, ha creato presso l'Istituto nazionale fascista di previdenza sociale un fondo di previdenza a favore degl'impiegati e agenti delle imposte di consumo appaltate; il r. decr. legge 15 giugno 1936, n. 1374, ha stabilito il trattamento giuridico ed economico degl'impiegati privati richiamati alle armi o arrolati volontariamente per esigenze militari di carattere nazionale; il r. decr. legge 29 maggio 1937, n. 1768, ha ridotto la settimana lavorativa a 40 ore; il r. decr. legge 17 giugno 1937, n. 1048, ha reso obbligatoria la corresponsione degli assegni famigliari, per i figli a carico, ai capi famiglia che prestino lavoro retribuito alle dipendenze altrui, eccettuati gl'impiegati con retribuzione mensile superiore a lire 2000, e altre categorie di lavoratori. Il r. decr. legge 16 febbraio 1936, n. 721 (legge 26 giugno 1936, n. 1492), ha autorizzato il governo del re a stabilire le norme per assicurare il controllo sull'applicazione delle leggi sul lavoro la previdenza e l'assistenza ai lavoratori.
Bibl.: R. Vuoli, Sulle origini delle assicurazioni sociali, in Le assicurazioni sociali, XI, febbraio-ottobre 1935.