autodeterminazione, principio di
In diritto internazionale, il principio secondo cui ogni popolo ha il diritto di decidere sulla propria appartenenza o meno a uno Stato e sul proprio regime politico: ne consegue che un popolo non può essere assoggettato alla sovranità di uno Stato contro la propria volontà, mentre può ottenere l’indipendenza come Stato separato o distaccarsi da uno Stato per aggregarsi a un altro. Questo principio comporta, inoltre, la libertà per ogni popolo di scegliere il proprio regime politico ed economico. Le origini del p. di a. vengono generalmente ricondotte alle rivoluzioni americana e francese. In epoca più recente, tale principio è stato riaffermato nella Carta atlantica (1941) e nella Dichiarazione delle Nazioni Unite (1942). La Carta delle Nazioni Unite (1946) recepisce il p. di a., attribuendo all’«uguaglianza dei diritti» e all’«autodeterminazione dei popoli» una valenza universale. Alla luce della sua evoluzione, il p. di a. ha ormai assunto, nel diritto internazionale, la natura di norma consuetudinaria, che attribuisce al popolo, come entità distinta dallo Stato, il diritto di conseguire e mantenere la propria indipendenza. Così inteso, il principio contiene in sé e presuppone il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, essenziale affinché un popolo sia in grado di esercitare il diritto di autodeterminazione.