competenza, principio di
Principio secondo il quale le operazioni aziendali e i relativi effetti finanziari devono essere rilevati contabilmente quando trovano compiuta attuazione e non quando si realizzano solo alcuni degli effetti attesi. Prendendo come esempio le controprestazioni di un contratto di compravendita (cessione del bene e pagamento del corrispettivo), è possibile che le parti si accordino, prevedendo che il pagamento e la consegna del bene avvengano in momenti differenti. Quando l’effetto economico (consegna del bene) e quello finanziario (pagamento del prezzo) si realizzano contemporaneamente, non vi sono problemi contabili. Al contrario, quando le due controprestazioni si realizzano in esercizi differenti, la contabilizzazione separata produce una perdita di significatività contabile. In tal caso, infatti, un esercizio finanziario risulta eccessivamente redditizio (a causa della mancata indicazione dei costi), l’altro molto negativo (per la mancata indicazione dei relativi ricavi). Per evitare tale perdita di significatività, il principio di c. razionalizza contabilmente le operazioni che si manifestano in più esercizi. Nell’ordinamento italiano, il principio di c. è utilizzato per determinare sia il reddito d’impresa (ai fini fiscali) sia il risultato di bilancio (ai fini civilistici, art. 2423 bis c.c.).
Per determinare la c. dei ricavi occorre distinguere tra cessioni di beni e prestazioni di servizi. I ricavi provenienti dalla cessione di beni mobili si considerano di c. dell’esercizio in cui è avvenuta la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi provenienti dalla prestazione di servizi si considerano di c. dell’esercizio in cui la prestazione è ultimata. In merito ai contratti di appalto (prestazione di servizi), vengono solitamente previsti i cosiddetti stadi di avanzamento dei lavori: ciascuno stadio di avanzamento è di c. dell’anno in cui è portato a termine. Per tenere in conto i ricavi che risultano di c. nell’esercizio in corso, ma la cui manifestazione finanziaria è attesa negli esercizi futuri, si fa riferimento ai ratei attivi (➔ rateo). Riguardo alle componenti di ricavo delle quali si è già avuta la manifestazione finanziaria, ma la cui c. è degli esercizi successivi, si evidenziano i risconti passivi (➔ risconto). Per quanto attiene la c. dei costi, occorre guardare al momento in cui sono prodotti i relativi ricavi. Per es., il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali (come le attrezzature) è di c. degli anni in cui i beni acquisiti verranno presumibilmente utilizzati; il costo sostenuto per l’acquisto di merce è di c. dell’esercizio in cui la merce verrà venduta. Il modo di illustrare i costi che si sono già manifestati finanziariamente, ma la cui c. è da attribuire agli esercizi successivi, è quello di riportare i risconti attivi. Infine, per i costi di c. dell’esercizio, la cui manifestazione finanziaria è attesa nelle gestioni successive, si fa riferimento ai ratei passivi.