legalita, principio di
Espressione tecnica del linguaggio giuridico, in base alla quale si designa la subordinazione dei poteri pubblici alla legge e si inferisce l’invalidità di ogni atto imperativo che alla legge non sia conforme. In senso più ampio, la condotta del singolo risponde al principio di l. quando coincide con l’esercizio di un diritto e l’adempimento di un obbligo nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge. Il principio di l. trova la sua realizzazione più compiuta nell’Ottocento, con lo Stato di diritto inteso in senso stretto, cioè con lo Stato nel quale la legalità è circoscritta (ristretta) ai soli organi del potere giudiziario ed esecutivo: solo i giudici e il governo (oltre che gli amministratori) sono vincolati alla legge e, dunque, sono subordinati al Parlamento, che della legge è l’artefice. Con l’entrata in vigore della Costituzione si dilatano i confini della l.: il principio di l. non si impone solo ai giudici, al governo e agli amministratori, ma anche al legislatore, le cui leggi sono considerate valide solo se conformi ai principi e ai diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. L’introduzione novecentesca della Corte costituzionale, organo giudiziario con il compito di controllare, in via di competenza esclusiva, la conformità delle norme legislative ordinarie alle norme costituzionali, amplia e irrobustisce il principio di legalità.