residenza, principio di
Principio tributario in base al quale i contribuenti subiscono l’imposizione fiscale conformemente alle leggi del Paese in cui hanno la r., indipendentemente da dove si trovano (worldwide income principle) e dal luogo in cui si sono formati i loro redditi (TUIR ,Testo Unico delle Imposte sui Redditi, art. 2, 2° co. ). Sono residenti gli individui «che per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritti nell’anagrafe della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile». Il principio di r. è alternativo a quello di ritenuta fiscale alla fonte (source-based taxation principle), che fa riferimento al territorio del Paese in cui sono prodotti i redditi. L’applicazione dell’uno o dell’altro costituisce un movente di attrattiva (r. nei paradisi fiscali) per l’investimento di capitali e conseguente produzione di reddito (imponibile di riferimento). In Italia gli obblighi fiscali ricadono sui cittadini e su chi risiede temporaneamente nel Paese: le spese pubbliche per il funzionamento dell’apparato statale devono essere finanziate con le entrate tributarie («Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva», art. 53 Cost.). I non residenti contribuiscono con il reddito prodotto nel Paese, mentre i residenti concorrono con quello prodotto sia sul territorio italiano sia all’estero.