privatizzazione
privatizzazióne s. f. – Trasformazione di un ente pubblico in società per azioni, che sarà in grado di reperire capitale di rischio sul mercato e di avere una snellezza d’azione maggiore. Il termine p. non ha ancora assunto nella letteratura giuridica contorni precisi e rigorosi ed è stato utilizzato per indicare fenomeni della più diversa natura. In linea di massima, comunque, con tale termine si fa generalmente riferimento a una modifica delle modalità dell’intervento pubblico in economia consistente nel passaggio delle imprese dalla sfera pubblica a quella privata o, più precisamente, si intende sia l’adozione da parte delle imprese pubbliche di una forma giuridica di natura privatistica in luogo di quella pubblicistica (per es., trasformazione di ente pubblico economico in società per azioni), cosiddetta p. formale, sia il passaggio del controllo dell’impresa da soggetti pubblici a soggetti privati, cosiddetta p. sostanziale. Se questo appare il significato comune, non si può fare a meno di osservare che è possibile individuare molteplici altri significati attribuibili allo stesso termine (in certi casi è addirittura utilizzato impropriamente) a seconda che questo sia posto in relazione a soggetti oppure a beni, oppure ad attività. Nel primo caso, quando cioè si parla di p. di soggetti, in cui rientra anche la p. di imprese pubbliche, si fa riferimento, in linea generale, a tutti quei fenomeni giuridici in cui figure soggettive aventi natura pubblicistica divengono figure soggettive di natura privatistica. Per p. di beni si intende invece l’alienazione a privati di beni pubblici, che ovviamente vengono a perdere quei connotati propri dei beni pubblici e quindi potranno essere utilizzati per finalità precipue dell’acquirente, attraverso la fattiva collaborazione dell'amministrazione. La ricostruzione di un preciso significato di p. di attività, si presenta oltremodo complessa. Una prima difficoltà è dovuta al fatto che la p. di soggetti si riverbera non solo sulla disciplina dei soggetti in sé considerati, ma anche sulla disciplina delle attività da questi esercitate, comportando in genere una regolamentazione della stessa di carattere privatistico. Di conseguenza la p. di attività presenta un margine di sovrapposizione con la p. di soggetti. È da escludere che possa rientrare in tale ambito definitorio, in quanto fenomeno concettualmente distinto, la cosiddetta delegificazione intesa quale «dismissione della disciplina di una determinata materia o attività a opera di norme contenute in fonti legali». Neppure, peraltro, possono definirsi come p. di attività le evenienze di attività pubbliche in senso enfatico, che vengono a essere svolte da privati in quanto, al di là di altre considerazioni, ciò che tale definizione esalta non è il dato soggettivo di chi è chiamato a svolgere determinate funzioni, bensì il regime normativo che disciplina l’attività, il quale, anche in tale caso, resta pienamente pubblicistico. L’unico significato appropriato che può attribuirsi a tale espressione sembra quindi essere quello di mutamento del regime regolamentativo di una attività o di un rapporto giuridico che si trasforma da pubblicistico in privatistico. In questo senso sembra sia stata intesa tale nozione quando, per es., si è parlato di 'p. di pubblico impiego', intendendo far riferimento alla riconduzione del rapporto di lavoro degli impiegati pubblici nell’ambito della normativa comune che regola il rapporto di lavoro subordinato, effettuato dall’art. 2 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. Se fino agli anni Ottanta i fenomeni di p. erano stati in Italia – contrariamente a quanto avveniva a livello europeo – limitati e occasionali, a partire dai primi anni Novanta si è assistito a un'alluvione di provvedimenti normativi che hanno innescato un generale processo di p. ancora in fieri per quanto riguarda sia l’evoluzione degli assetti normativi sia gli esiti fattuali. Questi provvedimenti hanno interessato persone e beni. Nel primo ambito sono da ricondurre: a) i provvedimenti concernenti la trasformazione e la p. di enti pubblici economici, aziende autonome statali e società a partecipazione statale, aventi portata generale o speciale; b) i provvedimenti concernenti la p. degli enti pubblici di previdenza; c) i provvedimenti concernenti la p. degli enti pubblici operanti nel settore musicale; d) i provvedimenti concernenti la p. degli enti pubblici creditizi. Nel secondo ambito sono da ricondurre sia i provvedimenti relativi alla p. dei beni immobili statali, sia i provvedimenti relativi alla p. dei beni immobili di altri soggetti pubblici.