PRIVILEGIO (XXVIII, p. 256)
Su questa materia dispongono, con notevoli innovazioni sul codice abrogato, gli articoli 2745-2783 del cod. civ. del 1942, oltre una congerie di leggi speciali, delle quali non si potrebbe dare neppure l'elenco in questa sede. Il privilegio presuppone l'esistenza di un diritto di credito e ne è un attributo (allora, il credito è detto privilegiato), ai fini del soddisfacimento forzoso del diritto medesimo, quando il debitore non lo soddisfi spontaneamente; presuppone, inoltre, una pluralità attuale (o futura) di creditori verso il medesimo debitore. Mentre i crediti, in generale, si soddisfano sui beni del debitore, concorrendo tutti alla pari con gli altri, il credito privilegiato si soddisfa con prelazione (o preferenza), ossia con precedenza sugli altri crediti, i quali restano sacrificati, se i beni del debitore non sono sufficienti a soddisfarli tutti. Pertanto, la funzione pratica del privilegio risiede nell'attribuire al dato diritto di credito un determinato rango nella gerarchia dei possibili diritti di credito. Tale rango si imprime nel diritto di credito sin dalla sua nascita.
La disciplina del privilegio è diversa, secondo che esso sia generale o speciale. C'è un privilegio generale mobiliare che si estende a tutti i beni mobili del debitore (non esiste, invece, un privilegio generale immobiliare), il quale non colpisce direttamente i beni del debitore e non è inerente ad essi: i beni restano liberi da vincoli o da gravami; la funzione del privilegio generale è, per il momento, rinviata; essa diviene attuale in sede di espropriazione forzata dei beni e di distribuzione del prezzo. Perciò, il privilegio generale si chiama privilegio puro (privilegium exigendi). Invece, il privilegio speciale (che può essere o mobiliare o immobiliare, secondo l'oggetto che ne resta affetto) colpisce direttamente il singolo bene sul quale è concesso e lo vincola, nel senso che lo segue anche se sul bene sorgano diritti di terzi soggetti, diversi dal debitore: è una vera e propria garanzia specifica, analoga al pegno e all'ipoteca. Taluni privilegi speciali mobiliari valgono soltanto in quanto il bene sul quale verte il privilegio si trovi in possesso del creditore (carattere possessuale del privilegio), ovvero sia legato a una particolare situazione, cui è subordinata la sussistenza del privilegio stesso, ossia al fatto che il bene si trovi in un determinato luogo, sul quale il creditore ha qualche potere.
La legge disciplina il conflitto, ossia il concorso, fra privilegio in genere e pegno o ipoteca immobiliare e il conflitto (o concorso) interno fra privilegio e privilegio (cosiddetto ordine fra i privilegi). Di regola, il pegno prevale sul privilegio, mentre il privilegio prevale sull'ipoteca immobiliare. Sull'ordine fra i privilegi non possono darsi qui particolari.
Bibl.: G. Gaetano, I privilegi, Torino 1939; id., Dei privilegi, in Commentario al cod. civ., Libro della tutela dei diritti, Firenze 1943, p. 455 segg.; V. Andrioli, Dei privilegi, in Commentario del cod. civ., Libro sesto (tutela dei diritti), Bologna-Roma 1945, p. 54 segg.