Procedimento per la liquidazione degli onorari dell'avvocato
Il d.lgs. n. 150/2011, in attuazione dell’art. 54, co. 2, lett. b), n. 2, della l. delega n. 69/2009, ha ricondotto al rito sommario di cognizione, come in parte modificato dallo stesso d.lgs. n. 150/2011, il procedimento camerale riguardante le controversie in materia di liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del suo cliente, già disciplinato dagli artt. 2830 l. n. 794/1942. La scelta, secondo quanto si legge nella relazione al decreto, è stata dettata dai «caratteri di semplificazione della trattazione e dell’istruzione della causa» che contraddistinguono il giudizio sommario. A dispetto della finalità attribuitagli l’intervento ha però dato luogo a numerosi dubbi interpretativi, che non paiono essere stati risolti dal recente intervento delle Sezioni Unite (n. 4485/2018). Esso è fonte anche di non poche difficoltà applicative come spiega il seguente contributo, dopo una illustrazione delle principali caratteristiche del procedimento.
La disciplina del procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 1.9.2011, n. 150, risulta articolata in più norme. La parte prevalente di essa è contenuta nell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, che ricalca quasi integralmente l’art. 28 l. 13.6.1942, n. 794, ma occorre far riferimento anche a quest’ultima norma che, a differenza degli artt. 29 e 30 dello stesso testo di legge, non è stata abrogata (dall’art. 34, co. 16, d.lgs. n. 150/2011, in avanti anche “decreto semplificazioni”) ma modificata mediante l’inserimento del rinvio al sopra citato art. 14. Tale previsione va poi integrata con le disposizioni del d.lgs. n. 150/2011 riguardanti tutti i procedimenti sommari speciali (artt. 3 e 4), che sono richiamate nell’ultima parte del suo co. 1. In virtù di tale compendio di norme sono tuttora previsti, come già per il procedimento camerale, da un lato, quale presupposto di ammissibilità del giudizio, che il credito sia azionato dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura (così prevede l’art. 28 l. n. 794/1942), e, dall’altro, quali suoi tratti processuali caratteristici:
i) la competenza dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la sua opera;
ii) la composizione collegiale del tribunale;
iii) la possibilità delle parti di stare in giudizio personalmente;
iv) la non appellabilità dell’ordinanza decisoria. Le ultime tre caratteristiche, nonché l’impossibilità per il giudice di convertire il rito da sommario in ordinario, quando la causa non può essere sommariamente istruita (art. 3, co. 1, d.lgs. n. 150/2011), distinguono il modello di rito sommario delineato per questa tipologia di controversie da quello regolato nel codice di rito (art. 702 bis ss. c.p.c.). Proprio perché la nuova disciplina è sostanzialmente riproduttiva di quella precedente è pacifica tra i commentatori1 l’opinione che l’ambito di applicazione del procedimento, con riguardo alla tipologia del credito professionale azionabile, sia rimasto immutato e che quindi esso non possa riguardare il credito derivante da prestazioni stragiudiziali, che non siano strettamente connesse a quelle giudiziali in materia civile2, nonché quello derivante dalle prestazioni giudiziali in materia penale, anche come difensore di parte civile3, e dalle prestazioni giudiziali in materia amministrativa4. Al contempo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, qualora il cliente dell’avvocato abbia la qualità di consumatore, sul foro speciale di cui all’art. 14, co. 2, decreto semplificazioni, prevale il foro esclusivo della residenza o del domicilio di costui di cui all’art. 33, co. 2, lett. u), c. cons.5
La novella ha posto anche numerosi dubbi interpretativi, primo fra tutti quello relativo all’individuazione dell’oggetto del giudizio.
Secondo una prima tesi6 esso doveva ancora ritenersi limitato alla determinazione del quantum dovuto al professionista, senza potersi estendere all’an della pretesa, al pari dell’omologo procedimento camerale.
Secondo alcune pronunce di legittimità7, invece, il giudizio sommario speciale poteva riguardare anche i presupposti del credito del difensore.
A tale questione è strettamente connessa quella dell’individuazione delle modalità con cui deve proseguire il giudizio nel caso in cui esso si estenda all’an della pretesa creditoria e anche su di essa si registrava un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un primo indirizzo8, poiché l’art. 3, co. 1, d.lgs. n. 150/2011 esclude espressamente la possibilità di conversione del rito sommario in rito ordinario, si dovrebbe pervenire alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità della domanda oggetto del giudizio.
Secondo un altro indirizzo9, anche nel caso da ultimo prospettato, il giudizio va trattato secondo la procedura prevista dall’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in ordinario o di dichiarare inammissibile la domanda.
Secondo una terza opinione10 il collegio, se il contraddittorio fosse stato regolarmente costituito, doveva disporre che il procedimento proseguisse secondo l’ordinario rito di cognizione avanti all’autorità giudiziaria competente e quindi davanti al giudice monocratico.
Si noti che le differenti posizioni appena esposte valevano anche con riguardo all’ipotesi, anch’essa non disciplinata, in cui il convenuto svolga una domanda riconvenzionale o una eccezione di compensazione11.
Orbene, il predetto contrasto è stato risolto da Cass., S.U., 23.2.2018, n. 4485, a favore del secondo degli indirizzi sopra citati, sia nel caso in cui l’ampliamento del thema decidendum del giudizio all’an della pretesa consista in mere contestazioni in iure o in facto dei fatti costitutivi del rapporto di prestazione d’opera sia che si concreti in eccezioni.
Quanto poi alle modalità con cui deve proseguire il giudizio qualora il convenuto svolga una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento di rapporti pregiudicanti) che non ponga problemi di competenza, nel senso che non esorbiti dalla competenza del giudice adito (sul presupposto, di cui si dirà nell’ultimo paragrafo, che anche il giudice di pace possa trattare questo tipo di controversie), secondo i giudici di legittimità, occorre distinguere se la domanda del convenuto richieda una istruttoria sommaria, perché allora potrà essere trattata con il rito sommario, alla luce del disposto dell’art. 702 ter, co. 4, c.p.c. In caso contrario, invece, la domanda introdotta dal cliente deve essere separata da quella di pagamento del compenso e trattata con il rito che è previsto per essa. Se poi la decisione sulla prima fosse pregiudiziale rispetto alla seconda, il giudizio relativo a questa dovrà essere sospeso, non potendo trovare applicazione l’art. 40, co. 3 e 4, c.p.c.
La novella aveva fatto sorgere anche il dubbio di quali fossero le modalità di introduzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per compensi relativi a prestazioni giudiziali civili. Anche su tale questione si era avuta una diversità di opinioni. Secondo un primo indirizzo12, qualora l’avvocato avesse optato per la tutela monitoria del proprio credito, l’eventuale giudizio di opposizione avrebbe dovuto osservare le forme del procedimento sommario speciale, sempre che vertesse sul quantum della pretesa del legale. Tale tesi comportava che la scelta dell’avvocato di proporre ricorso per ingiunzione davanti ad un giudice competente ai sensi dell’art. 637, co. 1 o 3, c.p.c. (e non del co. 2 del medesimo articolo), implicava una rinuncia implicita, per l’eventualità di un’opposizione al decreto ingiuntivo, al procedimento più rapido previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011. Così come identica rinuncia sarebbe conseguita alla sua opzione per il processo ordinario o per il procedimento sommario (non speciale) di cognizione. Pertanto, nell’ambito di applicazione del processo sommario previsto dall’art. 14 cit. rientrava la sola opposizione al decreto di cui al co. 2, non quella di cui all’art. 637, co. 3, c.p.c.13 Secondo altro indirizzo14 il giudizio andava promosso con le forme del giudizio sommario speciale, e quindi con ricorso, anche qualora avesse riguardato l’an della pretesa. Le conclusioni alle quali giunge la sentenza n. 4485/2018 con riguardo al procedimento sommario promosso dal professionista valgono anche per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui il cliente contesti non solo il quantum ma anche l’an del credito di controparte.
Le Sezioni Unite individuano anche la disciplina da applicarsi a tale tipo di giudizio, precisando che esso va introdotto con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed è regolato dalle norme del procedimento sommario speciale, compresa quella che stabilisce che vada deciso con ordinanza inappellabile, anche se restano comunque applicabili gli artt. 648, 649 e 654 c.p.c.
È opportuno peraltro chiarire che, nel caso il giudizio sia introdotto per errore con atto di citazione, l’applicabilità del co. 5 dell’art. 4 rende l’errore privo di conseguenze15.
Un’ulteriore, rilevante, questione che si era posta dopo l’entrata in vigore del decreto semplificazione era se la nuova disciplina dovesse ritenersi inderogabile, oppure se l’avvocato avesse mantenuto la possibilità di azionare il proprio credito anche nelle forme del giudizio ordinario di cognizione e in quelle del giudizio sommario ordinario, non essendo invece discusso che egli potesse utilizzare a tal fine anche il procedimento monitorio, dal momento che tale facoltà gli è espressamente attribuita dallo stesso art. 14. Sul punto si era registrato un acceso contrasto non solo dottrinale ma anche giurisprudenziale. Alcune pronunce della Suprema Corte16 avevano sancito l’obbligatorietà del procedimento di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, con la conseguenza che, qualora il giudizio fosse stato trattato dal giudice monocratico, la decisione sarebbe stata nulla, perché adottata in violazione del combinato disposto degli artt. 50 quater e 161, co. 1, c.p.c. Un altro indirizzo aveva invece osservato, in maniera assai più convincente, che l’intento del d.lgs. n. 150/2011 era stato quello di sostituire la forma camerale del procedimento ex art. 28 l. n. 794/1942 con quella del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. “speciale”, senza con ciò incidere sul sistema complessivo degli strumenti di tutela utilizzabili dall’avvocato, che pertanto era stato ampliato e non ristretto17. Orbene, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4485/2018, hanno optato per la prima delle due tesi sopra esposte, affermando che, a seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, la controversia di cui all’art. 28 l. n. 794/1942 deve necessariamente introdursi con il procedimento sommario speciale o, in alternativa, con il procedimento monitorio, restando invece esclusa la possibilità di utilizzare il rito ordinario e il rito sommario codicistico.
La ricostruzione dell’ambito di applicazione del procedimento ex art. 14 del decreto semplificazione offerta dalla pronuncia delle Sezioni Unite, oltre ad essere poco compatibile con i principii costituzionali18, è fonte di alcune rilevanti difficoltà applicative. Infatti essa comporta innanzitutto che, sebbene l’art. 14 non preveda una competenza esclusiva, poiché comunque trova applicazione il foro del consumatore, il rito sommario in esso contemplato va seguito anche qualora l’avvocato adisca un foro diverso da quello dove abbia svolto l’attività giudiziale. In contrario può però osservarsi che la scelta del particolare rito previsto per le controversie per il recupero dei compensi di avvocato (nella vigenza della l. n. 794/1942 quello camerale e, con il d.lgs. n. 150/2011, quello sommario) è sempre stata strettamente correlata al criterio determinativo della competenza indicato dalla norma. Infatti, solo se l’attività di assistenza difensiva per la quale si richiede il compenso è stata svolta presso lo stesso ufficio giudiziario adito, essa è più facilmente dimostrabile, dimettendo o facendo acquisire i relativi atti. Una volta che tale nesso venga meno l’imposizione di un rito semplificato risulta vieppiù ingiustificata. La Cassazione reputa poi utilizzabile il rito sommario speciale anche nel caso in cui la controversia rientri nella competenza per valore del giudice di pace, evidentemente ritenendo che la previsione sulla composizione collegiale dell’organo giudicante, di cui al co. 2 dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, si riferisca solo al giudizio davanti al tribunale. Tale conclusione però non considera che il rito sommario è applicabile, ai sensi dell’art. 702 bis, co. 2, c.p.c., solo nelle cause monocratiche di competenza del tribunale e tale norma non è espressamente derogata dal d.lgs. n. 150/2011. Del resto la Cassazione19 ha risolto un conflitto di competenza tra giudice di pace e tribunale in una controversia di questo tipo a favore del secondo, in base al rilievo che l’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 configura una vera e propria “competenza funzionale” dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera, con la conseguenza che, «trattandosi di competenza funzionale, non rileva il valore della controversia». Le Sezioni Unite poi non chiariscono, rispetto all’iter del giudizio che delineano, nel caso in cui le difese del convenuto richiedano una istruttoria non sommaria, come il cliente che si fosse difeso personalmente, fino al momento della separazione delle due cause, possa munirsi della difesa tecnica necessaria nella causa sulla sua riconvenzionale, che richiedesse la trattazione con giudizio ordinario. Ancora, occorre tener presente che il rito sommario speciale vale solo per i compensi civili di natura giudiziale. Qualora vengano chiesti congiuntamente sia compensi civili di natura giudiziale, sia compensi di altra natura (ad esempio penali o stragiudiziali non funzionalmente collegati ad un’attività giudiziale), seguendo l’impostazione delle Sezioni Unite, è necessario separare i giudizi, non essendo applicabile il principio di connessione e di attrazione al collegiale sia per il disposto dell’art. 40, co. 3, c.p.c., sia perché solo per il rito sommario è prevista la difesa personale. L’avvocato che intendesse recuperare più crediti per prestazioni giudiziali svolte davanti a uffici diversi, secondo la Sezioni Unite, ha invece le seguenti opzioni:
i) proporre distinte domande davanti a tali uffici ai sensi dell’art. 14, co. 2, senza far luogo al cumulo;
ii) proporre le domande in cumulo con il rito monitorio ai sensi dell’art. 637 c.c., co. 1, c.p.c. e, dunque, davanti al tribunale competente secondo le regole della cognizione ordinaria (in realtà tale criterio, a seguire la stessa impostazione delle Sezioni Unite, non sarebbe più utilizzabile perché la via ordinaria è costituita dal procedimento sommario speciale)20;
iii) proporle separatamente davanti all’ufficio di espletamento delle prestazioni ai sensi del co. 2 della stessa norma che richiama lo stesso criterio di cui all’art. 14, co. 2, d.lgs. n. 150/2011;
iv) proporle cumulativamente davanti al tribunale del luogo indicato dal co. 3 dell’art. 637 c.p.c.
1 Ex plurimis Trisorio Liuzzi, G., Il foro del consumatore e il procedimento di liquidazione degli onorari di avvocato, in Corr. giur., 2015, 688.
2 Con riguardo al procedimento camerale si vedano: Cass., 25.2.1998, n. 2020; Cass., 3.12.1996, n. 10770.
3 Cass., 14.10.2004, n. 20293.
4 Cass., 29.7.2004, n. 14394.
5 Cass., 12.3.2014, n. 5703 e, indirettamente, anche Cass., 19.1. 2016, n. 780, e, con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, Cass., 9.6.2011, n. 12685.
6 Trib. Verona, 3.5.2013, in Altalex.com; C. cost., 26.3.2014, n. 65; Trib. Mantova, 16.12.2014, in IlCaso.it; Trib. Torino, 21.1.2015, in Dejure; Trib. Lucca, 3.7.2015, in Eclegal.it; Cass., 5.10.2015, n. 19873; Trib. Milano, 22.9.2016, in Dejure, con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; Trib. Mantova, 4.10.2016, in IlCaso.it.
7 Cass., 29.2.2016, n. 4002; Cass., 15.2.2017, n. 3993.
8 Trib. Verona, 3.5.2013, cit.; Trib. Mantova, 16.12.2014, cit.; Trib. Torino, 21.1.2015, cit.
9 Trib. Foggia, 25.9.2012, in Giusto proc. civ., 2013, 128; Cass., 29.2.2016, n. 4002.
10 Trib. Napoli, 26.1.2012, in Giur. mer., 2012, 1537; Trib. Verona, 22.1.2015, in Altalex.com.
11 Cass., 27.5.2010, n. 15723, che ha ritenuto il procedimento incompatibile anche con una domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c.
12 In dottrina: Bulgarelli, A., Il procedimento di liquidazione degli onorari dei diritti degli avvocati dopo il decreto legislativo sulla semplificazione dei riti, in Giust. civ., 2011, 449; in giurisprudenza: Trib. Verona, 21.10.2014, in Altalex.com.
13 Cass., 23.3.2015, n. 5810.
14 In dottrina: Balena, G., Commento all’art. 14, in Codice di procedura civile commentato. La “semplificazione” dei riti e altre riforme processuali, 2010-2011, diretto da C. Consolo, Milano, 2012, 197 s.; in giurisprudenza: Cass., 4.11.2016, n. 22447 e sia, pure come obiter dictum, anche Cass., S.U., 23.9.2013, n. 2167.
15 Così anche Trisorio Liuzzi, G., op. cit., 689. Secondo Cass., 4.11.2016, n. 22447, invece, qualora l’opposizione fosse erroneamente proposta con atto di citazione, questo può «produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte» (così anche Cass., 2.4.2009, n. 8014 con riguardo ad identica questione del rito locatizio).
16 Cass., 19.2.2014, n. 3915; Cass., 29.2.2016, n. 4002; Cass., 17.5.2017, n. 12411; Cass., 15.2.2017, n. 3993 e in dottrina Balena, G., op. loc. citt., 193; Trisorio Liuzzi, G., op. loc. ultt. citt.
17 Trib. Treviso, 13.12.2012, in Altalex.it; Trib. Verona, 3.5.2013, cit.; Trib. Roma, 4.7.2017, in DeJure, e in dottrina Bulgarelli, A., Recupero crediti dell’avvocato: un bivio e due strade, in Altalex.com.
18 Per tali profili sia consentito rinviare a Vaccari, M., Recupero dei compensi di avvocato dopo le Sezioni Unite n. 4485/2018. Note critiche., in ilprocessocivile.it. Critico sulla pronuncia è anche Carratta, A., Il rito sugli onorari dell’avvocato e un revirement delle Sezioni unite che non convince, in Giur. it., 2018, 1625-1632.
19 Cass., 11.1.2017, n. 548.
20 L’acuta osservazione è di Cea, C., Le sezioni unite e il procedimento di liquidazione di compensi di avvocato: i problemi non sono tutti risolti, in Foro it., 2018, 1997.