Vedi Processo di primo grado dell'anno: 2012 - 2013 - 2014 - 2018
Processo di primo grado
Sono davvero molteplici le pronunce giurisprudenziali delle Corti Supreme ed i contributi dottrinali di qualificati autori che, nella materia del processo civile di primo grado, negli ultimi dodici mesi hanno affrontato e contribuito a focalizzare questioni di particolare interesse.
Di seguito, con una schematica divisione per argomento, se ne tenta una elencazione, necessariamente soggettiva e opinabile.
- In tema di notifiche, certamente interessante è Cass., 8.11.2012, n. 19387, la quale chiarisce che solo il timbro postale, non anche il foglio stampato del servizio on line di Poste Italiane, vale come prova della notifica.
Di grandissimo rilievo pratico è poi Cass., 18.3.2013, n. 6752, che, confermando il dictum di Cass., S.U., 20.6.2012, n. 10143, consente di superare il disposto dell’ormai datato art. 82 r.d. n. 37/1934, secondo il quale gli avvocati che patrocinano al di fuori della circoscrizione del tribunale presso il quale sono iscritti, devono eleggere domicilio presso tale tribunale, ed in mancanza sono domiciliati in cancelleria: infatti, la Cassazione spiega che, nel mutato contesto normativo, il difensore che indica l’indirizzo di posta elettronica certificata, ciò che ora è previsto dagli artt. 125 e 366 c.p.c. novellati dall'art. 25 l. 12.11.2011, n. 183, ha diritto di ricevere le notifiche sulla sua posta certificata, e la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio, si ha così ora soltanto ove il difensore abbia disatteso l’obbligo di indicare la propria Pec.
Peraltro, la comunicazione a mezzo posta elettronica, all'indirizzo indicato dal difensore, dell'ordinanza riservata pronunciata dal giudice, non è valida in caso di mancato riscontro di avvenuta ricezione del destinatario o di riscontro oltre il termine perentorio imposto nel provvedimento per adempiere all'ordine (Cass., 20.5.2013, n. 12205).
Focalizzando approdi giurisprudenziali cui era già giunta, la Suprema Corte ha poi ribadito che, in caso di notifica a mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario, anche delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto ex art. 139, co. 2, c.p.c. (Cass., 28.3.2012, n. 7811); e che, per legittimare la notifica ex art. 143 c.p.c., non basta il dato soggettivo dell’ignoranza circa residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto, né il mero possesso del certificato anagrafico dal quale risulti il trasferimento del destinatario per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l’ordinaria diligenza (Cass., 8.2.2013, n. 3071).
- In materia istruttoria, è stato puntualizzato che l’art. 59 disp. att. c.p.c., secondo cui la dichiarazione di contumacia della parte non costituita alla prima udienza è fatta decorsa almeno un’ora dall’apertura dell’udienza stessa, non esprime un principio di portata generale valido per tutte le udienze istruttorie, e non attribuisce pertanto alla parte il diritto di comparire entro sessanta minuti dall’orario fissato nelle udienze successive a quella di comparizione (Cass., 19.10.2012, n. 18048).
È stato poi ribadito che l’art. 213 c.p.c., così come peraltro l’art. 210 c.p.c., non può essere utilizzato come strumento per sollevare le parti dall’onere probatorio su di esse incombente, e pertanto le parti stesse non possono sollecitare l’esercizio di tale potere officioso per acquisire documenti che potevano ottenere direttamente e che non hanno invece chiesto (Cass., 12.3.2013, n. 6101).
A conferma di un orientamento sempre più possibilista in tema di prove atipiche ed occupandosi dell’interessante quanto diffusa tematica della rilevanza civilistica della sentenza di patteggiamento, è stato riaffermato che l’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., comporta una sorta di inversione dell’onere della prova nel giudizio civile in ordine ai fatti oggetto di imputazione: detta sentenza costituisce infatti indiscutibile elemento di prova che ben può essere utilizzato, anche in via esclusiva, per la formazione del proprio convincimento dal giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per le quali l’imputato abbia ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, ritenendo di non procedere al proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Cass., 19.10.2012, n. 17967).
A livello processuale, Cass., 17.4.2013, n. 9231 ha poi spiegato che l’istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio e non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata.
In tema invece di valutazione delle prove, Cass., 19.1.2013, n. 2071, reiterando un recente e molto rigido orientamento, ha statuito come il potere discrezionale del giudice di merito di trarre dal comportamento delle parti elementi di valutazione ex art. 116 c.p.c., comporti che anche la sola valutazione del sistema difensivo adottato possa costituire unica e sufficiente fonte di prova, idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito e censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione.
- In materia più strettamente processuale, fondamentale è Cass., S.U., ord. 7.5.2013, n. 10531, secondo la quale il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è sempre ammissibile, anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis.
Lo stesso principio di rilevabilità d’ufficio in base ai fatti risultanti ex actis o allegati, una volta provocato il contraddittorio sul punto, vale anche per le nullità contrattuali, escluse le sole nullità di protezione, il cui rilievo è invece subordinato alla volontà delle parti. Infatti, componendo un preesistente contrasto giurisprudenziale sul rapporto tra il principio della rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del giudizio delle nullità contrattuali, ed il principio dispositivo correlato al divieto di extrapetizione proprio del giudizio civile, Cass., S.U., 4.9.2012, n. 14828 sostanzialmente ritiene la prevalenza del principio della rilevabilità officiosa delle nullità su quello del divieto di extrapetizione, affermando che il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è sempre ammissibile, anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis.
Un’applicazione concreta di tale principio è poi resa dalla successiva Cass., 12.7.2013, n. 17257, nella delicata e diffusa materia del contratto di fidejussione bancaria. La pronuncia chiarisce infatti che, pur essendo la fattispecie in precedenza sottoposta all’esame delle Sezioni Unite, concernente la specifica angolazione della rilevabilità d’ufficio della nullità nell’ambito di una domanda di risoluzione del contratto, i principi affermati possono essere applicati anche quando la nullità negoziale sia posta dalla parte che mira ad escluderne la vincolatività, ancorché non sollevandone, entro lo sbarramento endoprocedimentale finalizzato alla definizione del thema decidendum, tutti i profili d’invalidità: così facendo, vengono superati quegli orientamenti che limitavano la rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali, anche oltre l’attività assertiva delle parti, soltanto alle azioni volte ad ottenere l’applicazione o l’esecuzione del contratto.
La delicatezza della questione è testimoniata dal fatto che, con ordnanza 3.7.2013, n. 16630, la seconda sezione della Cassazione ha dichiarato di non condividere l'orientamento di Cass., 4.9.2012, n. 14828, di talché ha chiesto, ex art. 374, co. 3, c.p.c., una nuova pronuncia delle Sezioni Unite stesse. Resta quindi ora da verificare se il Supremo organo nomofilattico, nella sua più autorevole composizione, confermerà o meno la posizione espressa.
Di interesse è anche Cass., 20.12.2012, n. 23614, in tema di preclusioni assertive relativamente a fatti non dedotti dal convenuto in comparsa di risposta; mentre il confine tra attività di deduzione dei fatti e deduzione probatoria, è nitidamente rimarcato da Cass., 17.5.2013, n. 12119, secondo la quale la prova contraria va riferita alle prove volte a contrastare le richieste istruttorie formulate entro il termine finale previsto per le prove dirette, e non già alle prove direttamente poste in negazione delle allegazioni fattuali effettuate prima dello spirare delle preclusioni assertive.
Quanto poi alla pronuncia sull’incompetenza, ora resa con ordinanza a seguito della modifica dell’art. 279, co. 1, c.p.c., da parte della l. 18.6.2009, n. 69, è stato sostenuto da Cass., 6.12.2012, n. 22002 che è comunque prevista come necessaria l’udienza di precisazione delle conclusioni.
Sull’ormai classico tema della non contestazione, va menzionata Cass., 13.2.2013, n. 3576, secondo la quale l’istituto s’applica solo ai fatti od alle situazioni relativi alla parte destinataria dell’allegazione in quanto riferibili alla sua sfera di controllo e conoscenza, non anche ai fatti non conosciuti da controparte.
Inoltre, in tema di riassunzione del processo interrotto, Cass., 16.11.2012, n. 2013 chiarisce che il decreto di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio e di assegnazione del termine per la relativa notificazione, non deve essere comunicato dalla cancelleria alla parte che ha proposto il ricorso per riassunzione, sicché è onere della parte stessa attivarsi per prendere conoscenza del provvedimento e ottemperarvi tempestivamente.
Significativa è poi Cass., 9.4.2013, n. 8576, che, relativamente alla formula troppo spesso utilizzata dai giudici circa una condanna al pagamento di interessi “dal dì del dovuto”, senza altra specificazione e senza espressa o implicita menzione di tale decorrenza nel corpo della motivazione, parla di sentenza tautologica e di titolo esecutivo irrimediabilmente illegittimo per indeterminabilità dell’oggetto.
Infine, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite hanno chiarito che alle controversie relative alla domanda di equa riparazione, in quanto vertenti su diritti patrimoniali e disponibili ai sensi dell’art. 2, co. 1, d.lgs. 4.3.2010, n. 28, può applicarsi la disciplina della mediazione: l’istanza di mediazione nei sei mesi di proponibilità della domanda impedisce per una sola volta la decadenza dal diritto di agire, e se il tentativo di conciliazione fallisce consente che la domanda sia proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale negativo di conciliazione presso la segreteria dell’organismo (Cass., S.U., 22.7.2013, n. 17781).
- Di assoluto rilievo sono poi le più recenti pronunce in tema di precisazione delle conclusioni.
Sul punto, è noto che la consolidata giurisprudenza, confermata anche nel 2012, aveva sempre ritenuto che, in relazione alle domande non reiterate in sede di precisazione, vi fosse una mera presunzione di abbandono, presunzione superabile sulla base di una valutazione complessiva della condotta processuale e della presenza di elementi sintomatici di una contraria volontà della parte (ex pluribus e tra le ultime, cfr. Cass., 3.2.2012, n. 1603; Cass., 16.2.2010, n. 3593).
In aperto e consapevole contrasto con tale posizione, due pronunce del 2013 hanno invece statuito che, qualora la parte abbia precisato in modo specifico le proprie conclusioni, le domande e le eccezioni non riproposte, così come accade per le istanze istruttorie, vanno ritenute comunque abbandonate, «assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa», anche «alla luce dei principi che esaltano il contraddittorio e tutelano il giusto processo come ragionevole durata, presenti nell’art. 111 Cost. riformato», nonché alla luce del principio dispositivo che contraddistingue il processo civile, ciò che rende «irragionevole presumere una volontà diversa da quella espressa e affidare al Giudice la ricerca di quella effettiva… poiché la parte è l’unico dominus dei suoi interessi e se non adempie subisce le conseguenze dell’onere su di essa gravante» (Cass., 5.7.2013, n. 16840 e Cass., 29.1.2013, n. 2093, rispettivamente emesse dalla V e dalla III sezione).
Occorrerà ora vedere se la nuova posizione giurisprudenziale si consoliderà come definitivo revirement giurisprudenziale.
- Ragguardevoli sono poi gli arresti della Suprema Corte in relazione a due istituti che solo recentemente sono stati elaborati dalla giurisprudenza processualcivilistica: la rilevanza dell’overruling ed il divieto di abuso del processo.
In particolare, Cass., S.U., 12.10.2012, n. 17402, rileva come l’overruling sia configurabile in caso di mutamento di giurisprudenza nell’interpretazione di una norma giuridica o di una sistema di norme dal carattere, se non repentino, quantomeno inatteso o privo di preventivi segni anticipatori del suo manifestarsi.
Invece, Cass., 9.4.2013, n. 8576, muovendo dal presupposto che il principio di correttezza e buona fede deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto, ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale, sancisce che il divieto di abuso del processo mediante la parcellizzazione della domanda giudiziale, vale anche in materia esecutiva.
- Di assoluto interesse è poi l’elaborazione in materia di spese di lite, a cominciare da Cass., ord. 30.11.2012, n. 21570, la quale, risolvendo un profondo contrasto insorto tra i giudici di merito, statuisce che l’applicazione della condanna officiosa per lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c., presuppone i requisiti di mala fede o colpa grave già previsti dal co. 1 della norma, e chiarisce poi che anche la condanna ad una somma pari al triplo delle spese di lite è possibile e non irragionevole.
Di grande interesse sono anche Cass., ord. 4.1.2013, n. 134 e Cass., 10.12.2012, n. 22388, in tema di compensazione delle spese di lite, ritenendo detta compensazione, totale o parziale, possibile non solo in caso di soccombenza reciproca sulle diverse domande o sui diversi capi della medesima domanda; ma anche in caso di accoglimento parziale dell’unica domanda, se proposta per una cifra quantitativamente superiore in modo significativo rispetto a quella alla fine accolta.
Molto note e di rilevantissimo impatto pratico nell’immediato, sono poi le sentenze che hanno chiarito come i nuovi parametri per la liquidazione delle spese di cui al d.m. 20.7.2012, n. 140, s’applichino unitariamente e per intero a tutte le liquidazioni successive all’entrata in vigore del decreto e relative ad attività difensive che, pur se iniziate prima, sono concluse dopo tale entrata in vigore (Cass., S.U., 12.10.2012, nn. 17405 e 17406; Cass., 26.10.2012, n. 18473; Cass., 29.10.2012, n. 18551; Cass., 5.11.2012, n. 18920).
Quanto poi alle spese per la consulenza tecnica d’ufficio, le stesse possono essere integralmente compensate anche quando una parte è totalmente soccombente e l’altra totalmente vittoriosa (Cass., 18.1.2013, n. 1256); e l’entità della loro liquidazione dev’essere motivata, non essendo sufficiente il generico richiamo alle norme di cui al d.m. 30.5.2002 (Cass., 18.2.2013, n. 3964).
- Nella giurisprudenza costituzionale, mette conto innanzitutto segnalare la notissima C. cost., 27.11.2012, n. 272, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, co. 1, d.lgs. n. 28/2010, in tema di tentativo obbligatorio pregiudiziale di conciliazione.
Inoltre, va evidenziata la più recente ma non meno rilevante C. cost., 16.1.2013, n.10, in tema di non illegittimità costituzionale del procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c., ricostruito come procedimento a cognizione piena pur se ad istruttoria semplificata, in aderenza a quanto già prima chiarito dalle pronunce, espressamente citate dalla Consulta, di Trib. Piacenza, 26.5.2011, Trib. Viterbo, 12.7.2010 e Trib. Varese, 18.11.2009.
Interessante è poi C. cost., 12.10.2012, n. 230, circa la funzione solo persuasiva e di nomofilachia solo tendenziale ma non cogente, delle pronunce della Cassazione a Sezioni Unite nei confronti del giudice di merito, il quale, sia pure con onere di motivazione, può quindi disattendere la posizione delle Sezioni Unite stesse.
Di pari interesse sono C. cost., 28.11.2012, n. 270, che esclude l’illegittimità costituzionale della dimidiazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato (ciò che è poi ribadito anche dalla successiva Cass., 23.4.2013, n. 9808, con riferimento alla normativa CEDU); e C. cost., ord. 19.12.2012, n. 306, sulla non illegittimità costituzionale del breve termine di cento giorni previsto dall’art. 71, co. 2, d.P.R. 30.5.2002, n. 115 per richiedere il compenso da parte dell’ausiliario del giudice.
Infine, deludendo le aspettative di molti giudici di primo grado e rigettando i dubbi di legittimità sollevati dal Tribunale di Varese, con un pronuncia molto attesa C. cost., 3.7.2013, n. 216 ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell’articolo 81 bis disp. att. c.p.c. in tema di calendario del processo, ritenendo obbligatoria la fissazione del calendario stesso allorquando il giudice provvede sulle richieste istruttorie.
- Tra le numerosissime pubblicazioni scientifiche del 2013 relative al processo di primo grado, con riferimento ai temi più generali vanno certamente segnalati il Commentario alla riforma del processo civile scritto a più mani ed edito da Giappichelli; il Commentario al codice di procedura civile a cura di Cendon, edito da Giuffrè; la nuova edizione del Manuale di procedura civile di C. Mandrioli e A. Carratta, edita da Giappichelli.
Quanto invece agli approfondimenti di temi settoriali, di grande interesse pratico sono i contributi di autorevoli magistrati, quali F. De Stefano e A. Valitutti su Il decreto ingiuntivo e l'opposizione, Cedam; M. Cataldi su Il Procedimento sommario di cognizione, Utet; R. Giordano su L’istruzione probatoria nel processo civile, Giuffrè; A. Lombardi su Il procedimento per convalida di sfratto, Giuffrè; G. Buffone, con l’agilissimo ma molto utile e divulgativo Dalle notifiche telematiche al contributo unificato, Giuffrè. Su un argomento simile si veda anche A. Batà e V. Carbone, Le notificazioni, Ipsoa. Infine, di vari autori ed edito da Cedam, va segnalato Il Processo di separazione e divorzio.