Vedi Processo di primo grado dell'anno: 2012 - 2013 - 2014 - 2018
Processo di primo grado
Nel corso del 2011 la Corte di cassazione è intervenuta in materia di giudizio di primo grado con utili puntualizzazioni. Investite del quesito relativo alla decorrenza del termine per la costituzione dell’attore, le S.U. hanno ribadito che il termine per la costituzione dell’attore, nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione, sia nel giudizio di primo grado che in quello d’appello; detto adempimento può aver luogo depositando in cancelleria la cd. «velina» (SU., 18.5.2011, n. 10864). S.U., 19.10.2011, n. 21582 ha finalmente chiarito che il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) può conoscere delle controversie aventi ad oggetto pretese pecuniarie che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile (nella specie domanda ex art. 1669 c.c.). Persistono incertezze in ordine alla necessaria concretezza della violazione del diritto di difesa. Cass. n. 11411/2010 aveva ritenuto che nel giudizio innanzi al giudice di pace, l’omissione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle parti alla prima udienza non è espressamente sanzionata con la nullità, in assenza di un concreto pregiudizio del diritto di difesa. Analogamente, invocando i principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, Cass. n. 3024 del 7.2.2011 ha sostenuto che la denunzia di vizi dell’attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa tangibilmente subito dalla parte che denuncia il vizio. Questo insegnamento non è stato ritenuto applicabile nel caso in cui la causa sia stata decisa senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Ad avviso di Cass., 5.4.2011, n. 7760 ciò si traduce in nullità della sentenza, che comporterebbe lesioni tali da non rendere necessario che la parte indichi se e quali argomenti avrebbe potuto svolgere ove le fosse stato concesso il termine per il deposito. Rileva anche Cass., 24.2.2011, n. 4497 che, nel ribadire che la concessione del termine di cui all’art. 184 c.p.c. – nel testo modificato dall’art. 18 l. 26.11.1990, n. 353 –, non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma consegue automaticamente alla richiesta proveniente dalla parte, precisa che la richiesta deve essere funzionale alla corretta estrinsecazione del diritto di difesa; circostanza dimostrata nella specie dalla decisività della mancata produzione di prove documentali, che la parte avrebbe potuto produrre nel termine ingiustamente negato. In materia di prova, mette conto segnalare: Cass., 18.05.2011, n. 10860, la quale ha sancito che l’onere della prova, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 167 c.p.c., sorge soltanto in presenza di specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato non attuabile con una clausola di stile, argomento su cui cfr. la questione sub 1.2.2. Cass. , 19.7.2011, n. 15832, che ha riconosciuto valore probatorio alla fattura commerciale accettata e S.U., 26.1.2011, n. 1768, che ha ribadito che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, ancorché il giudice penale abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente. Con riferimento all’istituto della rimessione in termini, Cass., 7.2.2011, n. 3030 ha negato che sussista l’affidamento incolpevole in orientamenti giurisprudenziali consolidati se, l’atto, colpito la decadenza, sia stato compiuto dopo la pubblicazione, con adeguato risalto, della decisione delle sezioni unite, che ha mutato orientamento, nel sito web della corte. La pronuncia si salda idealmente a Cass. n. 14627/2010, in Foro it., 2010, I, 3050 e a S.U. n. 15144/2011 in tema di overruling, su cui cfr. la questione sub 2.1.1. Anche Cass., 25.2.2011, n. 4687 ha negato la configurabilità di affidamento incolpevole, meritevole di rimessione in termini, in presenza di oggettive incertezze interpretative, che devono indurre il difensore ad osservare «il principio di precauzione », principio applicato pure da S.U., 28.1.2011, n. 2067. Parimenti resta imputabile al cliente l’infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, patologia del rapporto che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un’azione di responsabilità (Cass., 4.3.2011, n. 5260). Una ipotesi di errore incolpevole è stata ravvisata da Cass., (ord.) 4.5.2011, n. 9797 nell’omessa integrazione del contraddittorio causata dall’assenza del difensore, deceduto prima dell’udienza in cui era stata disposta la nuova notificazione, determinata da omessa consegna dell’avviso di udienza presso lo studio legale domiciliatario, pur trattandosi di studio professionale composto da più professionisti, da considerare alla stregua di un ufficio in relazione al quale l’elezione di domicilio è effettuata con riferimento all’organizzazione in sé.