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PROCESSO

di Giuseppe Bettiol - Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)
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PROCESSO (XXVIII, p. 274)

Giuseppe Bettiol

Processo penale militare (p. 284). - Numerose disposizioni legislative hanno integrato o in parte riformato la vecchia legislazione. Oltre il r. decr. 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies sul regolamento organico per il servizio dei tribunali militari e il decr. luog. 14 novembre 1915, n. 1622 concernente il procedimento per citazione diretta nei tribunali militari; oltre il decr. luog. 3 gennaio 1918, n. 2 sui tribunali militari territoriali in tempo di guerra e sul personale della giustizia militare, i r. decreti 19 ottobre 1923, n. 2316 e 30 dicembre 1923, n. 2903 e il r. decr. 26 gennaio 1931, n. 122 (convertito con modificazioni nella legge 18 giugno 1931, n. 919 sul nuovo ordinamento della giustizia militare, integrato dal r. decr. 14 giugno 1931, n. 1310 convertito nella legge 28 dicembre 1931, n. 1768), segnaliamo il r. decr. 9 dicembre 1935, n. 2447, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 1936, n. 1243.

In base al decr. luog. 27 aprile 1916, n. 494 e al decr. legge 30 dicembre 1923, n. 2903 la denominazione "avvocato fiscale militare" è sostituita da quella di "regio avvocato militare" per designare l'organo che promuove l'azione penale davanti al tribunale militare.

Le commissioni d'inchiesta, che in base al codice del 1869 dovevano esaminare i risultati dell'istruzione compiuta dall'ufficiale istruttore, sono state abolite per i tribunali militari per le truppe di terra. Organo dell'istruzione è il giudice istruttore il quale, dopo aver compiuto l'istruzione, deve trasmettere gli atti al regio avvocato militare. Questi, dopo averli muniti delle sue richieste, restituisce gli atti all'istruttore il quale pronuncia ordinanza motivata di rinvio a giudizio o di non luogo a procedere. Il processo penale può iniziarsi anche in base a citazione diretta (istruzione sommaria), purché non si tratti di reati puniti con la pena di morte o con i lavori forzati a vita.

Il r. decr. 9 dicembre 1935, n. 2447 ha armonizzato in varî punti la legislazione processuale penale militare col codice di procedura penale. Così l'art. 18 stabilisce che nel processo penale militare si debbono osservare le norme del codice di procedura penale a proposito dell'attività di polizia giudiziaria che spetta al Pubblico Ministero (r. avvocato militare) prima di richiedere l'istruzione formale o di iniziare l'istruzione sommaria; a proposito delle forme dei mandati e della nullità dei mandati stessi. In luogo del mandato (di cattura, ecc.) il regio avvocato militare emette l'ordine. Così pure le attività e le delegazioni, che il giudice istruttore può compiere, sono ora regolate dal codice di procedura penale ed è fatto ohbligo al giudice dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità mediante una sentenza di proscioglimento in camera di consiglio, soggetta al ricorso per nullità al tribunale supremo militare. Per l'art. 19 dello stesso decreto, nei procedimenti per citazione diretta si osservano, in quanto sono applicabili, le norme per l'istruzione formale e per quanto riguarda i poteri del regio avvocato militare si deve osservare la norma dell'art. 391 cod. proc. pen. per la quale nell'istruzione sommaria il procuratore del re compie tutti gli atti che nell'istruzione formale sono di competenza del giudice istruttore.

Le sentenze di condanna devono essere eseguite dopo le 24 ore dalla loro pronuncia, quando non vi sia stata dichiarazione di ricorso per nullità al tribunale supremo militare. Non esiste nel processo penale militare l'istituto dell'appello. Contro le sentenze di assoluzione, qualunque sia la formula di proscioglimento, non è ammesso il ricorso dell'imputato, ma soltanto quello del Pubblico Ministero. Il ricorso al tribunale supremo può non solo venire rigettato o accolto, ma anche essere dichiarato inammissibile quando sia stato presentato fuori termine o per motivi non consentiti dalla legge ovvero quando il condannato non si sia costituito in carcere nei termini prescritti. Se il ricorso viene respinto, la sentenza del tribunale deve essere immediatamente eseguita dal regio avvocato militare. Nel caso di condanna capitale l'esecuzione può aver luogo solo dopo le 24 ore dalla notificazione del rigetto.

I tribunali militari possono anche emettere decreti penali (r. decr. 5 ottobre 1920, n. 1417) nei procedimenti per reati per i quali, in applicazione di un provvedimento generale di indulto, sia da infliggersi una condanna commutabile di diritto in condizionale; l'applicazione del decreto penale si è estesa dopo che con l'articolo 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, è stata attribuita ai tribunali militari la competenza a giudicare di molte contravvenzioni punibili con ammenda. Sono portati a termine i progetti ministeriali dei codici penali militari, di pace e di guerra, unificati per le forze armate dello stato.

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