PROCURATORE
. Diritto pubblico romano. - Come i privati, anche l'imperatore ha i suoi procuratores per amministrare il patrimonio (fiscus, patrimonium) e le provincie che gli appartengono. Già con Augusto, data la riorganizzazione dell'ordine equestre, viene fatta la distinzione fra procuratores Augusti (cavalieri) e procuratores (liberti). Ottone tenta di mutare il sistema, e così Vitellio dando sempre maggiore importanza all'ordine equestre: con Adriano i procuratores sono quasi esclusivamente scelti tra i cavalieri; solo i funzionarî infimi della casa imperiale sono scelti fra i liberti.
Sotto il nome di procuratores si comprendono i seguenti funzionarî: 1. funzionarî della casa imperiale: procurator patrimonii, rationis privatae, castrensis o fisci castrensis, thesaurorum, voluptatum; 2. capi della cancelleria: procuratores ab epistulis, a libellis, a studiis, a cognitionibus, a memoria, a rationibus; 3. funzionarî preposti ai servizî: procurator Miniciae, aquarum, operum publicorum, viarum, ad silices, ludi magni, ludi matutini, monetae, bibliothecarum; 4. amministratori del fisco: a) nelle provincie imperiali (Lugdunensis et Aquitania, Belgica et utraque Germania, Dacia, Britannia, Lusitania, Hispania Tarraconensis, Pannonia, Dalmatia, Moesia, Syria, Cappadocia, Cilicia, Armenia, Arabia, Numidia, Bithinia et Pontus, Pamphylia); b) nelle provincie senatoriali, a lato del quaestor (Asia, Africa, Gallia Narbonensis, Sardinia, Sicilia, Achaia, Baetica, Macedonia, Cyprus); 5. governatori di provincie dette procuratorie (Alpes Cottiae et Maritimae, Corsica, Epirus, Iudaea, Liburnia, Mauretania Caesariensis et Tingitana, Mesopotamia, Maesia et Treballia, Noricum, Osrhoene, Raetia, Sardinia). Di altre, come la Bitinia e la Panfilia, solo in eccezionali circostanze; 6. capi di servizi amministrativi e finanziarî fuori di Roma: procurator hereditatium, portorii, Annonae, portus, alimentorum, metallorum, marmorum, vectigalium, ad diocesin Alexandriae, iuridicus Aegypti, Neaspoleos et Mausolei, regionis, tractus.
Le attribuzioni dei procuratores amministratori del fisco riguardano la percezione delle imposte e una relativa limitata giurisdizione istituita da Claudio (Suet., Claud., XII; Tac., Ann., XII, 60) con apposito senatoconsulto. Non potevano condannare a pena o ad ammenda (Cod., I, 54, de modo mult., 2; III, 22, ubi causa, 2; III, 26, ubi causae, 3; IX, 47, de poenis, 2; X, 8, de fisc. us., 1; Dig., I, 19, de off., proc., 3; XXXX, 1, de manum, 10; Paolo, V, 1, 3), né decidere sulle questioni di stato sollevate da un processo. Il sequestro dei beni poteva avvenire solo dopo una sentenza della magistratura ordinaria. Queste norme furono, per altro, nella pratica non raramente violate
I procuratori, governatori di provincie, avevano l'ampia giurisdizione civile accordata a tutti i governatori; dall'epoca d'Augusto, il procurator di Giudea aveva la giurisdizione penale sui non cittadini: per esercitarla sui cittadini era necessaria da parte dell'imperatore la concessione dello ius gladii. Nel sec. III a tutti i procuratori governatori di provincia era esteso lo ius gladii (Dig., I, 18, de off. praes., 6, 8). Avevano il comando militare sulle sole truppe ausiliarie; in Egitto però, anche sui legionarî.
Venivano nominati dall'imperatore e ottenevano un brevetto (codicillus) che costituiva la loro ordinatio. Duravano in carica a volontà dell'imperatore. Nel secondo secolo si distinguevano in 4 classi a seconda dei loro guadagni: trecenarii, 300.000 sesterzî; ducenarii, 200.000; centenarii, 100.000; sexagenarii, 60.000. Nel caso che venisse a mancare un governatore di provincia, si nominava provvisoriamente un procuratore (procurator vice praesidis, agens vices praesidis, partibus praesidis fungens).
Avevano varî ausiliari sia nel comando militare (beneficiarii, stratores), sia nel governo delle provincie (subprocurator) e varî impiegati subordinati. Avevano diritto ai titoli di vir eminentissimus, perfectissimus, egregius. Dal sec. III, il nome di procurator tende a essere sostituito da quello di rationalis. Più tardi nella Notitia dignitatum troviamo procuratores per i seguenti rami dell'amministrazione: monetae, bafia, gynaecia, linyfia, res privata, saltus.
Bibl.: W. Liebenam, Beiträge zur Verwaltungsgeschichte des römischen Kaiserreichs, I: Die Laufbahn der Procuratoren bis auf die Zeit Docletians, Jena 1886; O. Hirschfeld, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian, 2ª ed., Berlino 1905, pp. 458, 478 segg.; Th. Mommsen, Röm. Staatsrecht, V, passim; R. Cagnat, in Daremberg e Saglio, Dictionnaire des antiquités, IV, i, 662 segg.