PROCURATORI E AVVOCATI (XVIII, p. 296)
AVVOCATI Con r. decreto 22 gennaio 1934, n. 37 furono emanate le norme integrative e di attuazione del r. decreto l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, che riordinò compiutamente l'esercizio delle professioni di procuratore e di avvocato.
Così vennero regolati l'iscrizione nei registri dei praticanti procuratori e lo svolgimento della pratica, gli esami per l'abilitazione alla professione di procuratore e di avvocato, i procedimenti disciplinari davanti ai sindacati e alla commissione centrale, i ricorsi alle sezioni unite della Corte di cassazione.
Modificazioni sostanziali furono, inoltre, apportate alle disposizioni relative all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori con legge 28 maggio 1936, n. 1003 e r. decr. 9 luglio successivo, n. 1482, laddove per l'iscrizione nell'albo venne prescritto un esame da svolgersi ogni anno in Roma, presso il Ministero della giustizia, fra gli avvocati esercenti almeno da un anno la professione dinnanzi ai tribunali e alle corti di appello e che avessero compiuto durante tale periodo, e presso un avvocato patrocinante dinnanzi la Corte di cassazione, lodevole e proficua pratica. L'iscrizione nell'albo, per anzianità, venne tuttavia conservata: il periodo di esercizio della professione di avvocato fu ridotto da dieci a otto anni, e per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle università del regno e degl'istituti superiori a queste parificati, nonché per gli avvocati excombattenti, da cinque a quattro anni.
Istituito con legge 13 aprile 1933, n. 406 un ente di previdenza fra gli avvocati e i procuratori, il r. decr. 2 maggio 1935, n. 642 ne precisò le norme di organizzazione e di funzionamento. L'ente ha lo scopo di provvedere a erogazioni temporanee o continuative in favore degli avvocati e procuratori che siano iscritti negli albi e che esercitino effettivamente la professione, ovvero abbiano abbandonato l'esercizio professionale per invalidità derivante da malattia, da vecchiaia o da altra causa, o in favore delle loro famiglie. I proventi dell'ente di previdenza sono: un contributo personale annuo degl'iscritti; un contributo per ogni giudizio dovuto da ogni avvocato o procuratore, a meno che si tratti di giudizî che si svolgono col beneficio del patrocinio gratuito, o, in materia penale, si tratti di difesa di ufficio; una percentuale sulle retribuzioni per gl'incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria; i lasciti e le donazioni.
Con r. decr. 20 dicembre 1934, n. 2128 venne, infine, disciplinato l'uso della divisa con toga nelle udienze e adunanze. Nelle cerimonie ufficiali e nelle adunanze della commissione centrale per gli avvocati e i procuratori è prescritto anche il tocco.